NOVITA' I.C.I. 2008

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha escluso, già dalla prima rata di giugno, dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché di quelle assimilate alla stessa dal D.Lgs. 504/92 o dal Regolamento Comunale, ad eccezione delle abitazioni di tipo signorile (censite A/1) e delle ville e dei castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (censite A/8 e A/9).

Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Si precisa che l'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° maggio, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi quattro mesi).

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le pertinenze poichè nel Regolamento Comunale è stabilito che sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, (es. garage, cantine, soffitte) anche se iscritte distintamente in Catasto, purchè siano ubicate nello stesso edificio o nelle immediate vicinanze e siano utilizzate direttamente dal possessore.

Si considera abitazione principale:

  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purchè: il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e purchè in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta;
  3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  4. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).

L'esclusione si estende di diritto anche alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 continuano invece a versare l'imposta comunale sugli immobili e per le stesse continua ad applicarsi l'aliquota ridotta del 5,8 per mille e la detrazione di € 104,00 o la maggior detrazione per invalidità uguale o superiore all' 80% o invalidi di guerra o servizio appartenenti alla 1^ categoria (DPR 915/78, L.474/58) e reddito 2007 del nucleo inferiore ad € 36.152,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, previa presentazione entro e non oltre il 16.12.2008 di apposita autocertificazione.

Chi avesse già effettuato il versamento per l'annualità 2008 può richiedere il rimborso, presentando il modulo rimborso, entro cinque anni dal pagamento.


Il Comune ha istituito un nuovo sportello on-line per permettere e tutti i cittadini di effettuare il controllo della propria posizione tributaria, effettuare la dichiarazione di variazione ICI, effettuare il pagamento online dell'imposta.

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