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Questa amministrazione comunale, al fine di
valorizzare le libere forme associative mediante la loro
partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della
collettività, ha provveduto ad istituire un apposito registro, con
specifiche sezioni tematiche, nel quale inserire tutte le
associazioni che operano nel comune di Saonara a favore dei suoi
cittadini.
Lo Statuto Comunale, in particolare l’art. 38, stabilisce che il
comune istituisca un albo delle associazioni, favorendo la
partecipazione democratica di tutti i cittadini. Nell’intento di
presentare i contenuti e gli obiettivi che l’Amministrazione si è
prefissata, le Associazioni sono state coinvolte, al fine di
valorizzarne esperienze, attività e proposte provenienti dal mondo
associativo del nostro Comune, così significative ed importanti,
soprattutto nella stesura del Regolamento sulla
partecipazione ed iscrizione al registro comunale delle libere forme
associative, già approvato dal consiglio comunale con
deliberazione n. 8 del 02/04/2007 e qui consultabile.
Regolamento
sulla partecipazione ed iscrizione al registro comunale delle libere
forme associative
Ecco il modello di domanda per l’iscrizione
della Sua Associazione al registro delle Libere Forme Associative,
da compilare e restituire entro il termine del 30.11.2007,
al fine di consentire la rapida formazione del registro e la
successiva creazione della consulta delle associazioni.
Modello
di domanda per l’iscrizione al registro delle Libere Forme
Associative
Le associazioni
L’ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali
filoni nei quali ricondurre le associazioni:
-
associazioni riconosciute:
associazioni con personalità giuridica, vale a dire quegli
organismi che sono soggetti giuridici pienamente capaci.
L'acquisizione della personalità giuridica implica
l'acquisizione dell'autonomia dell'organismo rispetto agli
associati sia nei confronti degli associati stessi, che di terzi
estranei. Le associazioni non riconosciute hanno autonomia
patrimoniale imperfetta o mancanza di personalità giuridica. La
domanda di riconoscimento dev'essere presentata all'autorità
competente (definite dal DPR 10 febbraio 2000, n.361,
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e
di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto").
-
associazioni non riconosciute,
disciplinate dagli articoli del Codice civile 36, 37, 38 nonché
dalle indicazioni previste dalla L.266/91. In questa categoria
rientrano la maggior parte delle associazioni. Si tratta di
organismi che godono di una limitata capacità giuridica, che
non hanno piena autonomia. Sono organismi privi di personalità
giuridica, le cui responsabilità in sede civile,
amministrative, penale e economico-finanziarie ricadono sugli
iscritti; anche se da alcuni anni la giurisprudenza tende a
limitare le responsabilità alle persone che operano in nome e
per conto dell'associazione stessa.
La legislazione italiana disciplina inoltre le
Organizzazioni “non profit”, termine d'origine statunitense che
sta per “non profit organizations” e indica quegli enti che
operano senza avere per fine primario il conseguimento del profitto
(il termine scientificamente più usato è, infatti, Not for Profit);
e dato atto che in tale categoria rientrano cinque differenti tipi
di organizzazioni private che operano senza fini economici con
finalità solidaristiche:
- le organizzazioni non governative (leg.
49/1987),
- le organizzazioni di volontariato (leg. 266/1991),
- le cooperative sociali (leg. 381/1991),
- le fondazioni ex bancarie (leg. 461/1998)
- le associazioni di promozione sociale (leg. 383/2000);
Le associazioni comunali
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