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TITOLO III
STRUTTURA
AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
CAPO I
ORGANI DIRIGENTI DEL
COMUNE
Articolo 29
SEGRETARIO COMUNALE
1. Oltre alle
funzioni e competenze previste dalla specifica normativa il
Segretario comunale sovrintende e coordina i servizi
comunali avvalendosi della collaborazione dei rispettivi
responsabili dei servizi stessi salvo che il sindaco non
abbia nominato il direttore generale.
2. Dirime i
conflitti di attribuzione e di competenza fra i servizi
medesimi.
3. Il Sindaco,
previa delibera della Giunta Municipale, può conferire al
Segretario la nomina a Direttore Generale dell'Ente;
4. Il Segretario
comunale e i responsabili di aree funzionali esaminano
collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli
organi comunali soluzioni e proposte.
Articolo 29/bis
DIRETTORE GENERALE
1. Compete al
Direttore Generale la predisposizione del Piano Esecutivo di
Gestione di cui all'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000. A tali
fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi;
2. La durata del
mandato non può eccedere quella del mandato elettorale del
Sindaco ed il compenso non può essere inferiore a quanto
percepito dal Funzionario economicamente più retribuito;
3. Può essere
revocato dal Sindaco, sentitala Giunta Municipale, per
colpevole non raggiungimento degli obiettivi
Articolo 30
VICE SEGRETARIO
1. Il Segretario
comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla
legge e dal presente statuto viene coadiuvato dal vice
segretario, qualora questa figura sia prevista nella
dotazione organica dell'Ente;.
2. Oltre alle
funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del
Segretario, il vice-Segretario lo sostituisce in caso di
assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini
previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
Articolo 31
PRINCIPI STRUTTURALI
ED ORGANIZZATIVI
1. L'amministrazione
del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e
deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione
del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per
progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi ed
individuazione della produttività e dei carichi funzionali
di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da
ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di
responsabilità strettamente collegate all'ambito di
autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della
separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro e massima flessibilità delle strutture e del
personale;
2. L'organizzazione
strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali
dell'ente secondo i principi sopra richiamati e' articolata
in cinque aree di servizio omogenee: amministrativa,
contabile, urbanistica, lavori pubblici e di vigilanza,
coordinate ciascuna da un funzionario di qualifica apicale.
Dette aree raggruppano più uffici e unita' operative.
L'amministrazione garantisce al personale un adeguato
aggiornamento di formazione professionale.
3. I responsabili
delle cinque aree di servizio, coordinati dal segretario
comunale, compongono lo "staff di direzione tecnica" del
Comune. Questo organismo favorisce i necessari scambi
informativi e le sinergie di azione fra i vari servizi,
anche attraverso periodiche conferenze di programma.
Articolo 32
COMPITI DI DIREZIONE
E DI STAFF
1. Ad ogni
funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione e di
staff va assicurato il necessario grado di autonomia
nell'organizzazione del lavoro e nello utilizzo di risorse
di personale e mezzi allo stesso demandati, nel rispetto del
giusto procedimento, di cui al precedente art.11;
2. Spetta ai
funzionari capi area la presidenza delle commissioni di gara
e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e
di concorso e la stipulazione dei contratti nonché ogni
altro compito che il regolamento di organizzazione non
attribuisce ai responsabili dei servizi. La funzione di
direzione comporta altresì la emanazione di direttive,
istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e quant'altro
risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei
servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a
cui il personale interessato deve obbligatoriamente
attenersi.
I Responsabili dei
servizi possono delegare per specifiche e comprovate
esigenze di servizio e per un tempo determinato, le funzioni
di propria competenza a dipendenti che ricoprono le funzioni
più elevate nell'ambito degli uffici ad essi assegnate,
escluse le competenze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 17
del D. Lgs. n. 165/2001.
3. I responsabili di
aree funzionali sono direttamente responsabili
dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati
dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei
servizi cui sono preposti, del rendimento, della disciplina
e degli orari del personale assegnato alle loro dipendenze,
della buona conservazione del materiale in dotazione.
4. Spetta ai
predetti amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati
per budget alla struttura cui sono preposti.
5. I responsabili di
aree funzionali esercitano tutte le competenze previste
dagli artt. 107 a 111 e 177 del D. Lgs. n. 267/2000;
Articolo 33
COMPITI DIRIGENZIALI
1. L'amministrazione
ha la possibilità di provvedere alla copertura di posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto
a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
CAPO II
DISCIPLINA DEL
PERSONALE
Articolo 34
PERSONALE
1. Il Comune
promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del
personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la
formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del
personale e' riservata agli atti normativi dell'ente che
danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento
dello stato giuridico ed economico del personale, tenuto
conto dei principi di cui ai precedenti articoli disciplina
in particolare:
a) struttura
organizzativo-funzionale;
b) dotazione
organica;
c) modalità di
assunzione e cessazione del servizio;
d) diritti, doveri e
sanzioni;
e) modalità
organizzative della commissione di disciplina;
f) trattamento
economico.
Articolo 35
PRINCIPI E CRITERI
FONDAMENTALI DI GESTIONE
1. L'attività
gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della
distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e
funzione di gestione amministrativa, e' affidata al
segretario comunale che l'esercita avvalendosi dei singoli
dirigenti, in base agli indirizzi del Consiglio, in
attuazione delle determinazioni della Giunta e delle
direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e
con l'osservanza dei criteri dettati dal presente statuto.
2. Il Segretario
comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato
giuridico, ruolo e funzioni e' l'organo burocratico che
assicura il coordinamento tecnico-amministrativa degli
uffici e servizi.
3. Per la
realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività
di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di
scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di
risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del
Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso
organo sono affidate attribuzioni di carattere, consultivo,
di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e di
garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.
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