L'Assessore Granuzzo relaziona sul punto in oggetto, ricordando quello che è successo dopo l'espressione del parere contrario da parte del Consiglio Consiglio Comunale all'apertura della cava Betlemme: si è formato un Comitato; si sono raccolte più di 2000 firme a supporto del parere contrario, fortemente espresso in particolar modo dai cittadini di Caselle; ci sono state segnalazioni alla Procura riguardo allo strappo di manifesti contrari alla cava; tre manifestazioni a Venezia organizzate dal Comitato per esprimere il proprio dissenso alla Regione Veneto. L'Assessore riferisce, inoltre, che il Comune ha chiesto di poter accedere al verbale della seduta decisiva di ottobre della Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive, nel quale è stato espresso parere favorevole al progetto di cava Betlemme, ma che a tutt'oggi non è stato ancora reso disponibile. Con la presente delibera, l'Amministrazione si propone, quindi, di votare una sorta di memoria, riportante tutta una serie di elementi significativi, ad ulteriore supporto del parere contrario, espresso a suo tempo. Si ha la speranza, anzi la convinzione, che tutto quello di cui la Commissione Tecnica Regionale non ha potuto farsi carico (perché osserva le norme transitorie della Legge Regionale n. 44 - la quale prevede la competenza dei Comuni per la formazione del piano cave, mai attuata in tal senso -) possa essere recepito dalla Giunta Regionale, la quale ha ora la parola definitiva sulla vicenda: può avvallare il parere tecnico della Commissione Tecnica Regionale ma può anche - è nel suo potere - receperire le motivazioni del Comitato (che ha ribadito innumerevoli volte, recandosi a Venezia) e dell'Amministrazione Comunale. Con questo atto si intende fornire agli Assessori ed al Presidente della Regione Veneto tutta la documentazione tecnica amministrativa che li può mettere nelle condizioni di esprimere un parere negativo all'apertura di questa cava. L'Assessore conclude, asserendo che in questo modo si dà una risposta vera e concreta alle aspettative dei cittadini, recependo le motivazioni della loro protesta.

Il consigliere Giacopuzzi W. (CI) esprime sostegno a questa iniziativa, rilevando, nel contempo, il tono acceso e polemico in alcuni passaggi del documento. Riferisce inoltre di aver scritto, personalmente ed anche assieme a qualche altro consigliere, al Presidente della Regione per esplicitare la propria contrarietà alla cava Betlemme ed il sostegno al Comitato ed all'Amministrazione Comunale. Ribadisce, pertanto, la sua sostanziale condivisione del documento, pur esprimendo qualche perplessità su alcuni passaggi, a suo parere, inutilmente polemici.

Il Sindaco, a tal proposito, comunica la disponibilità a recepire eventuali proposte di modifica al testo.

Il consigliere Pietropoli (CI) concorda con il consigliere Giacopuzzi e sottolinea che i tre rappresentanti consiliari della Lega Nord si sono attivati presso il proprio parlamentare di riferimento ed i consiglieri regionali del partito, affinché tengano in considerazione queste opinioni. Si ritiene che una cava di queste dimensioni, a ridosso dell'abitato di Caselle e Lugagnano, sia alquanto deleteria e porti disagi notevoli. Afferma che si sta facendo il possibile per fermare l'iniziativa di cava, nonostante taluni volantini affermino il contrario. Governi regionali di altri colori politici spesso hanno autorizzato cave nel territorio, per cui gli intrecci affaristici ci sono sempre stati. Comunque il messaggio è di rassicurare che si sta facendo il possibile, come rappresentanti locali e forze politiche in Regione, affinché vengano recepite tutte queste motivazioni.

Il Sindaco, intervenendo, esprime la sua soddisfazione per tutto questo impegno. Ritiene importante, però, che questa decisione avvenga in tempi brevi. Si preoccupa del fatto che l'impegno possa essere legato alla prossima consultazione elettorale, per cui è auspicabile che il pronunciamento della Giunta Regionale avvenga quanto prima.

Il consigliere Pietropoli (CI) replica che il movimento Lega Nord si è impegnato di fronte ai rappresentanti di Caselle per bloccare questa iniziativa, senza dare una scadenza al proprio impegno, che si fermerà solo quando sarà bocciata la proposta di escavazione. A coloro che distribuiscono volantini, rilevando la latitanza dei propri rappresentanti, risponde che l'impegno è costante, anche se non gli si è dato visibilità sul territorio mediante conferenze stampa o quant'altro.

Il Sindaco precisa, in riferimento all'intervento del consigliere Pietropoli, che si guarderà ai fatti, che potranno provvedere o meno a smentire nella sostanza gli attacchi ad un mancato impegno.

Il consigliere Giacopuzzi N. (LdC) concorda sulla preoccupazione del fronte che può aprire per il paese di Caselle l'apertura di questa cava. In questo caso la proposta dell'amministrazione dell'ampliamento della SEV fino al canale consortile è buona: si potrebbero contrastare e fermare altre cave e trovare un comune accordo per un ampliamento della cava SEV, al fine di raggiungere il tetto del 3% a livello comunale. In merito alla vicenda, informa che daranno una mano anche i due consiglieri regionali del proprio movimento politico.

Il consigliere Rigo Lara (SP) considera che l'amministrazione locale raccoglie il sentire dei cittadini, per cercare di indirizzare le scelte di utilizzo del proprio territorio. Occorre, però, anche riflettere sul fatto che vengono tutelate piante ed animali, che tutto sommato si riproducono, e non viene tutelata una geo-risorsa, che non è infinita e non ha possibilità di riproduzione. Bisogna, quindi, cercare altri scenari ed altre strade.

Il consigliere Bertolaso (CI), nel ribadire sostegno a questa iniziativa ed al comitato, considera la difesa e la salvaguardia del territorio nella sua totalità, ricomprendendo anche le discariche (cita la discarica Siberie), oltre alle cave.

Il consigliere Campagnola A. (SP)replicando alla proposta del consigliere Giacopuzzi N. di indicare una possibile zona di escavazione quella adiacente alla cava SEV fino al canale consortile, esprime la propria impressione che le ditte escavatrici vogliano essere libere di proporre le proprie proposte e che si possano ravvisare delle probabili incompatibilità tra le stesse per il confine tra le due zone. Il voler archiviare o annullare la proposta dell'Amministrazione - che prima si rilevava che non abbia fatto né bene e né male, ma è meglio che ci sia - è una sottovalutazione di quello che può invece essere un protagonismo positivo nell'amministrare il territorio. Chiede, inoltre, un chiarimento inerente il vincolo di rispetto di corte Ceolara per la cava Betlemme.

Il consigliere Giacopuzzi N. (LdC) ribatte che se la Sev si voleva ingrandire, lo avrebbe fatto in una certa direzione e che, quindi, non occorreva che il Comune lo andasse ad indicare. Torna, pertanto, a ripetere di aver paura che l'intervento del Comune abbia fatto più danno che beneficio. E questo non contrasta con il fatto di essere contrari all'apertura di Betlemme: ribadisce la sua contrarietà a tale cava, perché è in una posizione fuori luogo.

Il consigliere Pietropoli (CI), dopo l'osservazione del consigliere Campagnola,considera che ha fatto, quindi, benissimo la minoranza consiliare ad astenersi dalla votazione della delibera precedente, perchè sulla cartografia si riporta un vincolo di rispetto della Corte Ceolara del Piano Regolatore e su questa cartografia non viene neanche segnalata.

L'assessore Granuzzo ricorda che la correzione relativa all'adeguamento dell'elaborato in relazione alle fascie di rispetto delle corti rurali è stata apportata in fase di approvazione di precedente delibera.

Il consigliere Bertolaso (CI) chiedese la fascia di rispetto relativa alla Corte Ceolara ricade nell'area della cava SEV e l'assessore Granuzzo precisa che si tratta di cava già autorizzata, precedentemente alla istituzione del vincolo.

L'assessore Mengalli rileva che la fascia di rispetto non c'è nella distanza tra cava e cava: la SEV non fa vincolo di distanza dalla Betlemme.

Il Sindaco, terminati gli interventi, pone in votazione l'approvazione della proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatto proprio quanto sopra esposto e discusso,

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

·               di approvare la proposta di delibera allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, formale e sostanziale.

Ed inoltre, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

·               l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma IV del D. Lgs. 267/2000.

 

 


 

OGGETTO:      Richiesta alla Giunta Regionale da parte del Consiglio Comunale ad esprimere parere contrario alla domanda di autorizzazione all'apertura di “Cava Betlemme”.

Ad iniziativa dell'Assessore all'Ecologia e all'Ambiente Massimo Granuzzo.

Premesso e considerato che:

§         Nella seduta di giovedì 27 Ottobre 2005, dopo ben tre rinvii (28 Luglio 05 - 8 Settembre 05 - 6 Ottobre 05) e un sopralluogo (17 Ottobre 05), la Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive ha espresso parere favorevole per l'apertura della cava di ghiaia denominata “Corte Betlemme” nel territorio del Comune di Sommacampagna.

§         L'Amministrazione Comunale ha sempre espresso un fermo parere negativo sul progetto, per ragioni tecniche e procedurali ma anche per ragioni di carattere generale riconducibili alla mancata pianificazione dell'attività estrattiva e al mancato riconoscimento del ruolo dei comuni.

CONSIDERATE LE SEGUENTI RAGIONI DI CARATTERE TECNICO PROCEDURALE:

1. Mancata conformità urbanistica. Il mancato rispetto della fascia di rispetto di 200 metri della Corte Ceolara prevista dal vigente Piano Regolatore Comunale, ha portato ben tre uffici regionali (Ispettorato dell'Agricoltura, Genio Civile e Servizio Forestale) ad esprimersi negativamente sulla domanda di autorizzazione in seno ai lavori della Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava. La prescrizione stessa, proposta dalla commissione in quell'occasione, facente riferimento ad una ricomposizione ambientale che dovrà essere tale da non modificare l'originaria morfologia del terreno, dimostra la valenza del vincolo. E', peraltro, rivelatrice la cautela con cui si è espressa la Direzione Urbanistica e Beni Ambientali Regionale, sollecitata ad esprimere un parere in merito alla corretta interpretazione della norma. Rispondendo alla richiesta degli uffici provinciali la Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regine scrive:

“I disposti dell'art. 14 , - BENI CULTURALI E AMBIENTALI (di cui alla L.R. 24/85), comma 14 - “Fasce di rispetto” sono contenuti negli elaborati che compongono la Variante n. 19 al P.R.G., approvati con D.G.R. n. 3759 del 21.12.2001. Per chiarezza applicativa delle norme si allega uno stralcio cartografico della Tav. n. 13.1 sc. 1: 5000 dalla quale si evince che la Corte Ceolara è classificata come “BC4”  e il territorio circostante come “Sottozona rurale E2”;

Per quanto riguarda l'applicazione dei disposti della Legge Regionale 7 Settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”, si rinvia al parere della competente Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua Servizio Cave.”

Rispondendo poi alla rinnovata richiesta di interpretazione della norma formulata dalla Direzione Geologia e Ciclo dell'acqua la Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regine scrive:

“Premesso che l'interpretazione delle NTA del PRG compete all'Amministrazione Comunale è, peraltro, vero che il testo presenta alcune asperità interpretative, ma non pare contenere un esplicito divieto di coltivazione di cava. Si ritiene quindi di poter sostanzialmente concordare con quanto dedotto nella nota in oggetto di codesta Direzione.

Tuttavia il disposto normativo è certamente informato a garantire la salvaguardia del bene di cui trattasi, nel mantenere l'originario connotato del suo intorno ambientale.

Pertanto,  rilevato che l'area circostante la Corte Ceolara è censita come sottozona E2 ai sensi della LR 24/85 e che la fascia di rispetto di 200 ml. dal perimetro della corte stessa è stata introdotta per  tutelare il rapporto intercorrente con il paesaggio circostante, si ritiene che interventi di trasformazione del territorio debbano comunque garantire la salvaguardia ed il mantenimento del bene immobile e del paesaggio circostante.

In particolare il progetto di ricomposizione da attuare con stralci significativi, dovrà garantire il ripristino dell'originario contesto paesaggistico-ambientale, previa verifica dell'esistenza di vincoli ex D. Lgs. n. 42/2002 a salvaguardia del paesaggio circostante o di vincolo architettonico proprio della corte medesima. “ 

Si prende atto che la Direzione Urbanistica e Beni Ambientali attesta che il dispositivo normativo delle NTA del PRG comunale “è certamente informato a garantire la salvaguardia del bene di cui trattasi, nel mantenere l'originario connotato del suo intorno ambientale”; in realtà, il letterale dettato della norma, è ancora più perentorio in quanto non fa riferimento al concetto di mantenimento ma, bensì, all'espressa (potremmo dire esplicita) non ammissibilità di interventi che comportino la modifica dell'originaria morfologia del terreno. Dire, pertanto, che la norma “non pare contenere un esplicito divieto di coltivazione di cava” equivale a dire che, l'attività di cava, non comporta modifica dell'originario connotato dell'intorno ambientale della corte Ceolara o, per dirla con il PRG del Comune, non comporta la modifica dell'originaria morfologia del terreno. Il che significa negare l'evidenza dei fatti ed il significato di una norma che, nel caso specifico, viene accomodata ipotizzando una deroga temporale che lo strumento urbanistico non prevede. Varrà anche ricordare che la Corte Ceolara è inserita nell'elenco dei beni culturali vincolati dal Piano d'Area del Quadrante Europa. E' stata la Regione Veneto, per prima, a decretare l'interesse culturale della corte in analisi ed è conseguentemente dimostrato che la posizione del Comune è motivata e non strumentale. E' vero altresì che il PAQUE non prevede fasce di rispetto ma a questo ha ottemperato il PRG del Comune, regolarmente approvato dalla Regione Veneto, che integra la puntuale indicazione del PAQUE inserendo un dispositivo normativo che, come riconosce il dirigente regionale, è indubbiamente “informato a garantire la salvaguardia del bene”.

In definitiva:

prima, approvando lo strumento urbanistico comunale, l'autorità regionale ha condiviso e ratificato l'esigenza di salvaguardare il bene culturale Corte Ceolara e il suo contesto paesaggistico attraverso una norma che vieta la modifica dell'originaria morfologia del terreno; e questo coerentemente con quanto sancito in prima analisi dal  PAQUE;

poi, illogicamente e contraddittoriamente, la stessa autorità regionale approva un progetto di escavazione che contrasta nettamente con l'originario obbiettivo di salvaguardia della corte, applicando il solo articolo 44 della legge regionale 44/82, che fissa taluni criteri per il regime transitorio, dimentica delle finalità di tutela paesistica e ambientale fissate nell'articolo 1 della stessa legge ed in contrasto con obbiettivi e previsioni urbanistiche degli strumenti vigenti ed approvati.

2. Mancata considerazione del piano comunale per le attività di cava. Di fronte alla mancata pianificazione dell'attività estrattiva e con il timore che la coltivazione delle cave di ghiaia possa ancora per molto tempo dipendere dalla legge 44/82, inadeguata alle mutate esigenze di sviluppo del sistema economico veneto ma anche alla volontà, al dovere e al diritto, degli amministratori locali di adottare politiche di tutela e di trasformazione dei propri territori ambientalmente sostenibili,  il Comune di Sommacampagna ha ritenuto di approvare un proprio piano per le attività estrattive dimostrando, con un atto concreto, di non avere, riguardo tale attività industriale, posizioni pregiudizialmente contrarie. Tale piano comunale è stato trasmesso agli uffici regionali in data 13 Novembre 2002 accompagnato dal seguente testo: “Tale invio affinché il vostro Ente, preposto secondo la normativa vigente al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave, tenga conto della volontà programmatoria dell'Amministrazione Comunale in sede di istruttoria ed eventuale approvazione delle future possibili istanze di coltivazione.”

Gli uffici regionali (nove mesi più tardi) risposero che “l'istanza non sarà presa in considerazione e verrà conseguentemente archiviata, in quanto presentata con modalità irrituali rispetto al citato dispositivo della normativa vigente in materia.” Le modalità di norma, spiegava il funzionario regionale, per la partecipazione dei comuni alla pianificazione, sono quelle di presentare osservazione al PRAC. La precisazione, se ne converrà, è a dir poco beffarda considerato che il PRAC non esisteva (e non esiste tutt'oggi).

3. Eccesso di potere con approvazione di una variante sostanziale in fase istruttoria. Durante la procedura di analisi del progetto in sede provinciale, è stata apportata una sostanziale modifica alla viabilità di accesso all'impianto in seguito alla quale, nonostante reiterate e pressanti richieste, non è stata riavviata la procedura per l'analisi della variante negando, nei fatti, le garanzie previste dall'art. 18 della Legge Regionale 44/82. Si può osservare in particolare come la mancata ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ha impedito al Comune di Sommacampagna ed ai suoi cittadini di esercitare un diritto che, al contrario, è stato riconosciuto al Comune di Sona; quest'ultimo, infatti, vedendo il proprio territorio interessato dall'originaria soluzione viabilistica, ha potuto contestare nel merito ed in modo approfondito il progetto vedendo così riconosciute ed accolte le sue ragioni. A questo si aggiunga che la Commissione Provinciale, con  prescrizione dettata in sede di approvazione, ha imposto al Comune di Sommacampagna di regolamentare gli aspetti viabilistici, secondo le vie alternative proposte dalla ditta richiedente, senza concedere allo stesso la possibilità di replicare o di formulare proposte diverse. Per di più il piano annuale delle opere pubbliche del Comune, regolarmente approvato nel febbraio del 2005, prevede un progetto per la realizzazione di una rete di piste ciclabili che contrasta nettamente con le soluzioni viabilistiche alternative, formulate il 6 Giugno 2005 dalla ditta richiedente su richiesta della Commissione Provinciale. Di fatto, in questo modo, un progetto di interesse pubblico viene subordinato ad un sopraggiunto progetto di interesse privato.

4. Mancata procedura di via in un ambito estrattivo di 45 ettari. Gli uffici regionali non hanno ritenuto di sottoporre il progetto alla procedura di VIA (valutazione impatto ambientale). La motivazione è che l'area di scavo, anche se per poco, è inferiore a 15 ettari. Non è stato considerato, dagli istruttori regionali, che l'area interessata dall'attività di cava per quanto previsto dal progetto è ben superiore ai 15 ettari. Ancora più criticabile è, a parere dell'Amministrazione Comunale, il fatto che gli uffici regionali non hanno considerato la presenza, adiacente all'area della cava Betlemme, di un'altra cava, gestita dalla ditta SEV, che si estende su una superficie di ben 27 ettari. La motivazione portata dai funzionari istruttori è che essendo le due cave divise da un diaframma (trattasi unicamente del canale consortile), non ricorre l'obbligo della procedura di VIA. L'immediata e sconfortante conseguenza è che parte (18 ettari) di un ambito estrattivo, di fatto unitario ed omogeneo, che misurerà al termine dell'attività autorizzata ben 42 ettari, viene autorizzata con un'interpretazione estensiva della norma che ignora la fondamentale e reale importanza della valutazione di impatto ambientale. E' notizia di questi giorni poi che la suddetta ditta SEV sta depositando in Regione un progetto di ampliamento della propria cava che comporterà l'estensione dell'ambito in questione a circa 55 ettari.

5. Ricomposizione ambientale, mancato rispetto dell'art. 14 - l.r. 44/82. Il punto 7. della “relazione agronomica di ricomposizione ambientale” allegata al progetto, sottoscritta dall'ing. Gregorio Giovane, titola: MODALITA' DI COLTIVAZIONE E DI RIPRISTINO. Il punto 7.2. titola: STESURA DEL TERRENO VEGETALE e spiega come “una volta terminata l'escavazione, verrà effettuata la stesura del terreno agrario di copertura precedentemente stoccato nella fase iniziale dei lavori. Questo materiale verrà disteso con uno spessore pari a 40 cm, in modo da fornire alla coltura un ottimo substrato di crescita ove attingere acqua e sostanze nutritive.” Il tutto a norma dell'art. 14 della legge regionale 44/82, spiega nella relazione tecnica il tecnico estensore. Su questo il Comune di Sommacampagna non ha nulla da eccepire. Si contesta invece una delle numerose prescrizioni che la CTRAE ha votato su proposta dei funzionari istruttori che così recita: “stabilire altresì che nell'ambito dei lavori di ricomposizione ambientale potranno essere utilizzati materiali associati derivanti dalla selezione e lavorazione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi nonché materiali derivanti da operazioni di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 80 del 21.01.2005;” Tale proposta di prescrizione formulata dagli uffici regionali, a parere dell'Amministrazione Comunale, è ingiustificata ed inficia la procedura per i seguenti motivi:

1.       con un eccesso di potere, e sconfinando sostanzialmente dalle proprie competenze, l'ufficio regionale detta una prescrizione anomala che invece di confinare e/o limitare una previsione progettuale (quale dovrebbe essere il senso di una prescrizione), la va ad ampliare, nonostante la totale mancanza di una richieste di autorizzazione avanzate in tal senso dal richiedente;

2.       il progetto non fa nessun riferimento alla possibilità di selezione e lavorazione dei materiali di cava mentre con questa prescrizione l'ufficio regionale propone di autorizzare surrettiziamente tale attività nonostante la totale mancanza di una richiesta avanzata in tal senso dal richiedente;

3.       dicendo “… potranno essere utilizzati ...” senza precisare un minimo dato dimensionale e/o proporzionale l'ufficio regionale propone di autorizzare, di fatto, il potenziale uso, in via esclusiva, di questi “…materiali associati …” in alternativa allo strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente come invece prescritto chiaramente dalla normativa;

4.       la prescrizione è illogica ed immotivata perché sullo specifico argomento il progetto prevede ineccepibilmente di adottare le modalità di ricomposizione ambientale previste dalla l.r. n° 44/82;

5.       le indicazioni della prescrizione sono incompatibili con la restituzione del terreno agli usi agricoli come previsto dall'art. 14, punto c), della legge regionale 44/82; è infatti dimostrata l'impossibilità di coltivare un terreno consistente in “materiali associati derivanti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi anche provenienti dalle operazioni di lavorazione nonché altri materiali derivanti da operazioni di escavazione;”;

6.       le indicazioni della prescrizione sono incompatibili con il risanamento paesaggistico dell'area e cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto alla situazione preesistente e circostante come previsto dall'art. 14, punto b), della legge regionale 44/82;

7.       le indicazioni della prescrizione cadono in contraddizione con il contenuto del paragrafo immediatamente successivo all'ultima prescrizione della relazione istruttoria che recita “… i terreni saranno restituiti all'agricoltura previa ridistribuzione del terreno esistente precedentemente accantonato …”;

6. Mancata verifica delle quantità di cui all'art. 13 a fronte di tre domande in fase istruttoria di cui una assoggettata a procedura di VIA. Il calcolo dell'entità delle aree già destinate all'attività di cava per il rispetto dell'art. 13 della legge 44/82 viene svolto dall'ufficio regionale sulla scorta del parere della C.T.R.A.E. del 25/11/96 in ordine all'applicazione di cui alle lettere d) e f) dell'art. 44 della L.R. n. 44/82 (area di scavo effettivo al netto delle fasce di rispetto). In merito si osserva che:

1.       nel parere in analisi la C.T.R.A.E. si è espressa sul fatto che per “area di cava” deve intendersi “l'area effettivamente scavata” e pertanto, per quanto attiene la fascia di rispetto di m. 200 dalle Z.T.O. e l'area minima di cava di mq 50.000, si deve fare riferimento all'area effettivamente scavata;


2.       a questa interpretazione estensiva la C.T.R.A.E. è arrivata con una radicale divisione al suo interno, e cioè con 12 voti favorevoli e 9 contrari (e fra i voti contrari c'è quello del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Geologia e Attività Estrattive);

3.       l'Avvocatura della Regione Veneto solo recentemente, nel 2005, si è limitata a ratificare l'interpretazione della C.T.R.A.E. senza redigere un vero e proprio parere di legittimità;

In seguito al citato parere della CTRAE i funzionari regionali hanno assunto il concetto di “area effettivamente scavata” anche per l'applicazione delle norme dell'art. 13. Questa scelta risulta difficilmente comprensibile in quanto, se per la fascia di rispetto di m 200 dalle Z.T.O. e l'area minima di cava di mq 50.000 la legge lascia aperto qualche margine interpretativo, così sicuramente non è per l'art. 13. Lo stesso, infatti, recita testualmente: “La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali …”. Il riferimento è chiaramente ed indiscutibilmente all'attività di cava. E, all'art. 2, la legge ci spiega in modo altrettanto chiaro comecostituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti”.

La questione diventa, pertanto, quella di comprendere come il concetto di “lavori di coltivazione dei giacimenti” possa essere equiparato a quello di “area effettiva di scavo”. Su questa interpretazione della legge il Consiglio Regionale non si è mai espresso. E' quindi criticabile, a parere dell'Amministrazione Comunale, che un'interpretazione così estensiva di norme transitorie risalenti al 1982, possa continuare a sussistere e ad avvallare provvedimenti autorizzativi di grandissima rilevanza ambientale quale quello in analisi.

Varrà anche osservare come nella “TABELLA SINTETICA DATI PROGETTO” l'ufficio regionale riporta come primo dato la voce “SUPERFICIE DI CAVA” e come secondo dato la voce “SUPERFICIE DI SCAVO” ammettendo implicitamente che l'area impegnata dall'attività di cava è cosa diversa dall'area dello scavo.

Si tratta di un controverso problema interpretativo che assume rilevanza determinante se si considera che le aree interessate da nuove domande di escavazione ad oggi in fase istruttoria e/o in attesa di D.G.R. e che, cronologicamente, precedono quella in analisi (Camille e Casetta), sommate alle aree gia destinate ad attività di cava (in corso, estinte e/o ricomposte), hanno una superficie complessiva di mq 800.892 a fronte del 3% delle zone agricole comunali pari a mq 866.055. L'autorizzazione di Cava Betlemme, con la sua superficie di cava di 174.460 mq, comporterebbe pertanto l'evidente superamento del limite di legge del 3% del territorio agricolo come risulta peraltro chiaramente dalla ricognizione della situazione dell'attività di cava sul territorio comunale approvata con delibera del Consiglio Comunale n° _______ del _________.

Si osserva inoltre come, una delle tre domande in questione, sia assoggettata a procedura di VIA; situazione che, nel Comune di Villafranca di Verona, ha portato, nel corso del 2005, il competente ufficio regionale a sospendere gli iter istruttori con richiesta all'avvocatura regionale di un parere in merito al corretto criterio da applicare per contemperare diverse procedure autorizzative e ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. Omissione di dati nella relazione tecnica a disposizione della CTRAE. Il fascicolo tecnico messo a disposizione dei commissari della CTRAE in occasione della decisiva seduta del 27.10.2005 in cui la stessa si è espressa favorevolmente all'apertura della cava, riportava sottoforma di tabelle i dati relativi alla situazione al 31.12.2004 della produzione delle riserve e del numero delle cave in atto. Le tabelle erano identiche di quelle riportate nella seduta precedente del 06.10.2005 ma depurate del solo dato inerente la dimensione delle riserve di sabbia e ghiaia dichiarate che, per la sola provincia di Verona sono pari a 10.060.000 mc. E' un dato rilevante che è stato sottratto all'attenzione dei commissari e che può avere influenzato la corretta valutazione dei commissari.

tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CHIEDERE

alla Giunta Regionale

di esprimere parere contrario

alla domanda di apertura di “Cava Betlemme”.