Il Sindaco lascia la parola all'assessore Granuzzo per la presentazione della proposta di deliberazione .

L'assessore Granuzzo relaziona quanto segue: il 21 giugno scorso la ditta Me.Ma.P. srl ha presentato il progetto di apertura di una nuova cava, il cui sedime ricade nel sedime di escavazione di una precedente cava, sulla quale il Consiglio Comunale aveva espresso proprio parere contrario e che risulta ancora in essere, non essendo pervenuta alcuna domanda di ritiro. Rispetto alla delibera relativa a cava “Pezzette 1” sono stati rivisti i dati dell'escavazione alla luce di due elementi di novità: il ritiro con archiviazione definitiva della cava Camille (in questo contesto lo si comunica ufficialmente al Consiglio Comunale) ed il passaggio di corte Betlemme nelle cave autorizzate, concorrendo in modo determinante e definitivo alla modifica della quota del territorio comunale per il raggiungimento del 3%. Sottolinea la diversa interpretazione della legge n° 44/82 che dà l'ufficio ecologia del Comune, dell'assessore stesso e del legale rispetto alla Regione Veneto. Il Comune di Sommacampagna, nel calcolo delle aree, inserisce tutte le superfici che sono all'interno del progetto di escavazione, compresi i 5 metri che dividono il ciglio dello scavato dalla recinzione, perché si considera che non saranno mai restituiti alla zona agricola. Per la Regione, invece, per attività di cava si deve intendere solo l'area di scavo netta. L'Assessore continua nella relazione, osservando che il progetto presentato non riporta i dati sullo storico dell'escursione della falda freatica, non risponde al problema della viabilità, per la presenza di capezzagne assolutamente non sufficienti a garantire il passaggio di mezzi pesanti delle quali non viene previsto alcun adeguamento e non aderisce, infine, alla pianificazione approvata nel 2002. Invita, pertanto, il Consiglio Comunale ad approvare la proposta di delibera allegata, esprimendo parere negativo al progetto di escavazione “Pezzette 2”.

Il Sindaco apre la discussione.

Il consigliere Pietropoli (CI), intervenendo, chiede una delucidazione in merito alla viabilità, se i titolari del progetto di escavazione abbiano presentato un piano viabilistico per raggiungere la viabilità principale, costituita dalla strada provinciale.

Esce il consigliere Giacopuzzi N. di LdC ed i consiglieri presenti passano a 14.

L'Assessore Granuzzo risponde che non è stata segnalata alcuna ipotesi viabilistica precisa, è stata fornita solo una serie di proposte viabilistiche che fotografano l'attuale situazione delle capezzagne attuali.

L'assessore Mengalli  chiede se gli elaborati progettuali propongono questo progetto di escavazione come ampliamento dell'esistente o come una nuova cava e, qualora venisse accettato il criterio regionale di calcolo della superficie, considerando cava  Betlemme, quanto disponibilità rimarrebbe.

L'assessore Granuzzo spiega che questo progetto non è un ampliamento di cava Casetta, bensì un progetto a sé stante. Si tratta, quindi, di due siti adiacenti, con proprie recinzioni.  In merito a due siti adiacenti senza accorpamento, di solito la Commissione Tecnica Regionale è consuetudine che esprima il proprio parere contrario, invitando il richiedente a prevedere l'accorpamento con l'altra cava. Di solito di fronte a questa eccezione il proprietario ribatte che si tratta di due ditte diverse. Nulla toglie che possa esserci un accordo. Riguardo la modalità di calcolo utilizzata dalla Regione, dopo l'ampliamento di cava Casetta e la cava Betlemme, resterebbe il margine anche per questa cava. Purtroppo in presenza di mancata approvazione del PRAC, al fine di far fronte alle richieste, la Regione deve dare un'interpretazione estensiva alla legge. Tale interpretazione, però, non è mai passata al vaglio di un Tribunale Amministrativo.

L'assessore Mengalli considera giusto che il Consiglio Comunale sia informato sul fatto che tra due mesi ci troveremo altri 200.000 metri di cava in località Fredda e l'assessore Granuzzo rileva checon questa proposta di escavazionenon si rispetta neanche il tetto del 3% calcolato con il criterio adottato dalla Regione. Fra l'altro, rispetto a questa domanda, informa che essa viola una norma urbanistica del nostro PRG che la Provincia ha già validato con cava Camille e che la Regione ha recepito approvando il nostro strumento urbanistico, vale a dire che all'interno della zona collinare è vietata ogni attività estrattiva.

Terminati gli interventi, il Sindaco, prima di porre in votazione la proposta di delibera allegata, chiede se ci sono dichiarazioni di voto

Il consigliere Giacopuzzi W. (CI) si dichiara favorevole alla proposta di delibera, esprimendo la propria personale deprecazione nei confronti della Giunta Regionale rispetto alla notizia dell'approvazione di cava Betlemme. Quando si vede che il legittimo interesse locale viene leso rispetto ad un presupposto “bene comune”, personalmente si sente molto arrabbiato. La considera una scelta miope ed autoritaria, per cui sostiene in maniera convinta questa proposta di deliberazione.

Il consigliere Vincenzi M. (SP) annuncia il proprio voto favorevole e sottolinea un aspetto politico: chi ha fatto della demagogia rispetto ad impegni personali a livello provinciale e regionale adesso si assuma anche la responsabilità politica di queste scelte, in ordine sia alla cava Betlemme che alla Vepart.

Terminate le dichiarazioni di voto, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera allegata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, formale e sostanziale.

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La seduta consiliare viene chiusa alle ore 21,33.


 

 

 

 

 

Ad iniziativa dell'Assessore all'ecologia Massimo Granuzzo:

 

Premesse le seguenti considerazioni tecniche ed amministrative:

1) in data 16.09.2002, con delibera consiliare n. 53, il Comune di Sommacampagna ha approvato un proprio piano per le attività estrattive e, in data 13 Novembre 2002, lo ha trasmesso agli uffici regionali  con il seguente invito: “Tale invio affinché il vostro Ente, preposto secondo la normativa vigente al rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave, tenga conto della volontà programmatoria dell'Amministrazione Comunale in sede di istruttoria ed eventuale approvazione delle future possibili istanze di coltivazione.”

2)  in data 20.03.2006, con delibera consiliare n. 9, il Comune di Sommacampagna ha approvato la trasposizione su supporto informatico del predetto piano nonché la generale ricognizione della situazione dell'attività di cava sul proprio territorio ed in particolare del rispetto del limite di cui all'art. 13 della l.r. n. 44 riguardo le aree di potenziale escavazione e tutela dell'agricoltura;

3)  in data 21.06.2006 con prot. 8631 il Sig. Prospero Mauro in qualità di legale rappresentante della ditta Me.Ma.P s.r.l. con sede in Monzambano, Strada Moscatello, 97/C ha  inoltrato in Comune domanda di coltivazione della cava di ghiaia denominata “PEZZETTE 2”;

4) dell'avvenuto deposito fu data pubblicità conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale 07.09.82 n. 44, mediante avviso pubblicato il 27.06.2006, rep. 997, per quindici giorni consecutivi all'albo Comunale ed entro i termini previsti dalla legge regionale predetta non è stata prodotta presso questo Comune alcuna osservazione;

5) in data 06.07.2006 è pervenuta nota della Regione Veneto, con cui veniva comunicato l'avvenuto deposito della pratica in Regione in data 21.06.2006, e che la stessa veniva assegnata per l'istruttoria al P.M. Franco Case, contraddistinguendola con il codice (1660);

Considerato che:

-     la Cava “Loc. Camille” non è più in fase istruttoria in quanto la ditta ME.MA.P con nota prot. 6689 del 18.05.2006 ha richiesto il ritiro della domanda di coltivazione Prot. 10148/46.02 del 30.12.2003;

-     la Cava “Corte Betlemme” è stata approvata con prescrizioni dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n° 2383 del 01.08.2006, pubblicata sul B.U.R.V. N° 76 DEL 29.08.2006;

-     La situazione del territorio comunale, alla data odierna, in considerazione di quanto approvato con la deliberazione sopra citata e di quanto in istruttoria ed approvato dalla regione risulta la seguente:

zone agricole

mq

28.868.503

3% delle zone agricole

mq

866.055

Aree già destinate ad attività di cava

Autostrada, v. Bussolengo

mq

9.700

Autostrada, Cà Verde

mq

13.000

Accademia

mq

4.700

Pantina

mq

3.000

Residori, via Dell'Industria

mq

51.320

Ceriani

mq

120.000

SEV Siberie

mq

60.500

Cave in atto ed autorizzate

SEV Ceolara

mq

271.000

Prospero Ermes

mq

85.030

Corte Betlemme

mq

174.470

TOTALE CAVE

mq

792.710

rimanenza entro il 3%

mq

73.345

-     risultano in fase istruttoria presso i competenti uffici regionali e provinciali le procedure per la valutazione delle seguenti domande di escavazione depositate presso il nostro Comune:

Casetta (ampliamento)

mq

103.242

Considerato che:

1.   l'art. 13 della l.r. n. 44/82, recita testualmente che “La parte di territorio comunale interessata dall'attività di cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali (trattasi del 3%) della superficie totale della zona E del Comune”;

2.   l'art. 2 della l.r. n. 44/82, spiega in modo inequivocabile che “costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti …”.

3.   nel territorio comunale la somma delle aree gia destinate ad attività di cava (sulle quali cioè si stanno svolgendo o si sono svolti in passato lavori di coltivazione dei giacimenti) e di quella oggetto di domanda in fase istruttoria è superiore al limite di cui all'art. 13 della l.r. n. 44/82;

Risulta che:

Ø    il progetto di coltivazione supera la soglia limite del 3% di cui all'art. 13 della l.r. n. 44/82;

Ø    il progetto di coltivazione non è totalmente conforme a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 16.09.02 in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni ai sensi della L.R. n° 44/82 e che tale individuazione, come evidenziato nel punto 4 della citata deliberazione “costituirà punto di riferimento essenziale ai fini del parere che il Comune è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 44/82, in relazione a nuove richieste di escavazione”;

Ø    il progetto di coltivazione non prende in considerazione il problema del transito dei camion dalla cava su capezzagne prive di qualsiasi sottofondo (vedi foto allegate al progetto), e, peraltro, nel computo metrico estimativo dell'intervento non è prevista alcuna spesa per l'esecuzione di sottofondi a strade d'accesso;

Ø    la relazione geologica del progetto non evidenzia nessuna misura storica come previsto dalla L.R. n° 44/82 che al riguardo spiega come “la massima escursione di falda venga valutata come media delle misure riscontrate in un congruo periodo di tempo”;

Ø    una parte rilevante del sedime interessato dal progetto di escavazione è interessato da una precedente e diversa richiesta di autorizzazione per l'apertura di una nuova cava su cui il consiglio comunale si è espresso in data  24/05/06 con delibera n° 26 e per il quale non è pervenuta alcuna comunicazione di ritiro;

L'Assessore all'ecologia Massimo Granuzzo, pertanto,

PROPONE

di esprimere

PARERE CONTRARIO

 

alla domanda in parola, richiamando le argomentazioni della premessa e le valutazioni del  servizio ecologia che si intendono quindi qui richiamate ed integralmente trascritte.