Il consigliere Pietropoli (CI) riferisce di doversi assentare dalla seduta ed anticipa la dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione allegata, dichiarando la propria contrarietà all'apertura di una nuova cava in località Fredda. Alle ore 23,56 il consigliere Pietropoli esce dall'aula ed i presenti passano a 12.

Il Sindaco lascia la parola all'assessore all'ecologia Granuzzo, che, con l'ausilio di una mappa, ricorda le cave esistenti sul territorio comunale e le domande di escavazioni presentate finora, provvedendo ad illustrare il progetto di escavazione, oggetto dell'attuale domanda, ed i motivi tecnici che comportano l'espressione di un parere contrario. L'assessore Granuzzo sottolinea che gli aspetti fondamentali e decisivi sono tre: il problema della falda freatica, il superamento del 3% e la fascia di rispetto di 1000 metri al di sotto della curva di livello di 95 metri s.l.m., che inibiscono la possibilità di approvare il progetto per attività estrattiva. Non si tratta di osservazioni discrezionali o soggettive, ma sono norme di legge perentorie, puntuali che, crede, gli enti sovracomunali faranno fatica ad interpretare in  modo estensivo.  Ricorda inoltre che la Provincia deve esprimere, parimenti al Comune di Sommacampagna, un parere consultivo sulla valutazione di impatto ambientale entro i 60 giorni dall'avvenuta comunicazione sui quotidiani dell'assemblea pubblica informativa (ricorda sul punto che la ditta Vezzola il 10 di ottobre ha presentato il progetto in occasione di un'assemblea pubblica appositamente organizzata). A proprio parere questi tre elementi (sopra citati) rischiano di essere noti solo al Comune di Sommacampagna, per cui si è ritenuto opportuno trasmettere queste considerazioni, assieme agli approfondimenti tecnici, ai Commissari della Commissione V.I.A. Provinciale, invitandola ad esprimersi contrariamente a questo progetto. Ricorda come nel passato si parlava del parere provinciale come di un parere determinante, in quanto vincolante per la Regione. Informa, però, (e ritiene giusto che il Consiglio Comunale sia al corrente di questo aspetto) che la Provincia di Verona è dell'avviso di non dover esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante, riguardo questo progetto a norma della L. R. 44/83, e di non convocare la Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava, perché si tratta di un progetto soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale. Con questa interpretazione della norma l'ente provinciale tende ad autospogliarsi di un dovere e di un onere molto importante. La Legge Regionale n. 1/2004 ha sancito che il parere della Provincia, espresso attraverso la C.T.P.A.C., sia obbligatorio e vincolante in seno a tutti i procedimenti per il rilascio di autorizzazione all'attività estrattiva, fornendo una certa salvaguardia. L'Assessore ricorda che il Piano Regionale per l'attività di cava non è mai stato approvato, per cui le Province della Regione Veneto si sono in qualche modo rivalse sostenendo che la mancata approvazione di questo piano di fatto spogliava le Province di un diritto e di un dovere che la Legge n. 44 attribuiva loro. Il compromesso che ne è derivato è stato quello, nelle more dell'approvazione del piano regionale cave, di stabilire che il parere provinciale fosse vincolante. In questo caso si tratta di una cava tanto grande da dover avviare le procedure di valutazione dell'impatto ambientale, che sono tutt'altra cosa rispetto alle procedure previste dalla L.R. 44/83. La Provincia ritiene di esprimere un parere consultivo con la Commissione V.I.A., di cui la Regione potrà non tener conto, senza convocare la C.T.P.A.C. C'è un piccolo dettaglio: all'interno della commissione tecnica provinciale è rappresentato anche il Comune e sono rappresentate le categorie, le minoranze consiliari, i sindacati, i cavatori e Legambiente. All'interno della commissione provinciale V.I.A. non è rappresentato nessuno: ci sono 10 tecnici esperti nominati dalla Giunta Regionale che si esprimeranno sotto il profilo squisitamente tecnico di valutazione di impatto ambientale. In questo modo la Provincia nega al Comune la possibilità di partecipare al procedimento. Ieri si è avuto modo di esprimere in sede provinciale, assieme all'assessore Mengalli, tutto il proprio stupore ed il proprio rammarico per una tale interpretazione della norma e per un tale atteggiamento rinunciatario. E' stato chiesto al Dirigente ed al Responsabile dell'ufficio V.I.A. della Provincia di Verona di rivedere questa interpretazione e si è stati confortati da questi due funzionari, che hanno riconosciuto apertamente che c'è effettivamente una grande contradditorietà  in questo tipo di interpretazione e che sono disposti a valutare la possibilità di rivedere la modalità operativa, fermo restando che l'ultima parola è quella degli amministratori. Finora, purtroppo, con l'assessore Coletto, non si è avuto modo di confrontarsi su questo tema. Per questo motivo, è stato inserito nel deliberato della proposta di delibera allegata  il punto n. 2 (l'assessore ne dà lettura). Domattina si invierà tale decisione anche ai componenti della Commissione Provinciale V.I.A., che discuteranno il progetto di Cava “Gasparina” lunedì prossimo, in modo di essere certi che i commissari provinciali siano al corrente di tutte le eccezioni normative che sono state sollevate rispetto a questo progetto.

L'assessore richiama, inoltre, sulla necessità di riferire il voto di questa sera come espressione di parere del Comune valevole anche a norma della L.R. 44/83 e non solo della L.R. 10/99.

Affronta, infine, il problema della viabilità: nel progetto non è stato previsto di utilizzare strade esistenti, ma di realizzare una strada provvisoria che attraversi rio Fossà, lambisca l'area del depuratore e si colleghi alla strada recentemente potenziata in occasione dei lavori di urbanizzazione dell'area produttiva che sfocia alla rotonda per Villafranca. Comunica, inoltre, che sono intervenute delle osservazioni da parte dei cittadini, due entro i termini per essere recepite direttamente nella proposta di delibera ed altre due il giorno successivo al deposito degli atti. Illustra queste ultime due osservazioni, di cui una fa riferimento al problema della falda, a scorrette valutazioni dell'impatto acustico contenute nel progetto ed all'impatto paesaggistico e l'altra pervenuta dal proprietario di parte delle aree interessate dal progetto di escavazione, il quale dichiara che non è assolutamente disponibile a cedere i diritti delle proprie aree per l'attività estrattiva.

Su richiesta di delucidazione da parte di un consigliere, l'assessore Granuzzo spiega il perché delle delimitazioni diverse indicate in mappa: una è riferita al sedime di scavo previsto dal progetto e l'altra è il perimetro interessato dall'attività di cava; una delle norme previste dalla L. R. 44/83 comporta la previsione di una fascia di rispetto di 200 metri dalle zone territoriali omogenee del Piano Regolatore Comunale, perciò da zone che non siano agricole. In questo caso abbiamo una zona D ed una zona F, che implicano l'obbligo di rispettare il limite di 200 metri, sul quale è stata disegnata la delimitazione. Sul perché la ditta non si sia limitata a presentare un'area che anche in riferimento all'attività di cava generica si limitasse alla prima delimitazione, l'Assessore esprime il  timore che la motivazione possa essere legata al fatto che questa possa in futuro potenzialmente diventare una cava di prestito. Dal momento che gli elementi ostativi all'autorizzazione di questa cava sono importanti, si presume che la ditta non abbia molte speranze di vedersi approvare il progetto ex L.R. 44/83 e L.R. 10/99; se dovessero essere approvate, o previste dalla Regione Veneto, delle cave di prestito sul territorio comunale, esse vanno in deroga alla L.R. 44/83 probabilmente anche alla L.R. 10/99, anche se con molti dubbi.

L'assessore Mengalli considera che, trattandosi di una ditta che proviene da fuori provincia e che sta cercando di attivare una cava di prestito in vista di grandi strutture, ha la necessità di gestirla come area di betonaggio; ha la sensazione, quindi, che la ditta si proponga come ditta di betonaggio a favore dell'Alta Velocità o della Tibre o della Grezzanella. Chiede, infine, chiarimenti su una servitù militare presente in loco.

Il Responsabile del Servizio Ecologia Gaspari precisa che non c'è più vincolo esterno al sedime deposito militare stesso.

Il Sindaco apre la discussione.

L'assessore Granuzzo comunica al Consiglio Comunale che la Provincia di Verona ha espresso il proprio parere favorevole all'ampliamento di cava Casetta. Il Comune non è stato convocato in C.T.P.A.V., per lo stesso motivo spiegato prima. Si è venuti a conoscenza di ciò, solo nel momento in cui i funzionari provinciali hanno spiegato la loro interpretazione della norma sopra esposta. Esprime un certo rammarico su tale comportamento: nel momento in cui il Comitato di Cava Betlemme organizzava le sue iniziative di protesta in merito a cava Betlemme, nel silenzio la Giunta Provinciale approvava questo ampliamento di cava .

Il consigliere Bertolaso (CI) osserva che la propria posizione non cambia rispetto alla posizione assunta nel passato rispetto ad altre richieste di escavazione. Anche le altre volte esistevano le condizioni che facevano ritenere inadeguata la scelta di escavazione rispetto alle normative, in questo caso si è in netto contrasto con le normative. Preannuncia pertanto voto contrario al progetto di escavazione.

Il consigliere Braggio (CI) a nome del gruppo preannuncia parere contrario alla cava.

L'assessore Granuzzo chiede che le due osservazioni arrivate successivamente al deposito degli atti vengano allegate alla delibera.

Su richiesta di chiarimentoavanzata dal consigliere Bertolaso (CI) in merito alla presentazione pubblica dell'ampliamento della cava Ceolara e l'assessore Granuzzo preannuncia che la pratica verrà portata nel prossimo Consiglio.

Il Sindaco considera che le motivazioni presentate dall'assessore Granuzzo diano ampio sostegno ad una posizione di contrarietà rispetto al progetto di apertura di una nuova cava. Si tratta di un progetto di escavazione che dal punto di vista paesaggistico rappresenta un grave danno, che va ad aprire un altro fronte, con delle dimensioni enormi, per cui la posizione del Consiglio Comunale non può essere che l'espressione di un parere contrario. Mette in votazione, pertanto, la proposta di deliberazione allegata, integrata dalle osservazioni dei cittadini (come richiesto dall'assessore Granuzzo) e che vanno a costituire parte integrante,formale e sostanziale, della presente delibera, precisando che il parere contrario viene reso ai sensi della L.R. 44/83 e della L.R. 10/99.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata e costituente parte integrante, in via formale ed in via sostanziale, del presente provvedimento.

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

La seduta viene chiusa alle ore  00.45.
Ad iniziativa dell'Assessore all'Ecologia.

Premesso che:

  1. in data 07.09.2006 con prot. 12521 la ditta Vezzosa spa, con sede in Lonato (BS), ha inoltrato in Comune progetto e SIA per la coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia denominata “Gasparina” ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n° 10/99;
  2. dell'avvenuto deposito è stata data pubblicità conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della Legge Regionale 07.09.82 n. 44, mediante avviso pubblicato il 14.09.2006, prot. 12815, per quindici giorni consecutivi all'albo Comunale;
  3. in data 27.09.2006 sui giornali, L'Arena e il Corriere di Verona è stato pubblicato l'annuncio di avvenuto deposito del progetto ai sensi della L.R. 10/99 da cui decorrono i tempi per l'espressione dei pareri e/o osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale (60 giorni) e da parte dei cittadini interessati (50 giorni);
  4. in data 10.10.2006 presso il cinema parrocchiale è stata effettuata da parte della ditta la presentazione al pubblico del progetto e relativo SIA;
  5. in data 20.10.2006 con p.g. n° 14982 ed in data 25.10.2006 con p.g. n° 15195 sono pervenute due comunicazioni con cui cinque cittadini esprimono la loro contrarietà al progetto di escavazione (vedi allegati 1 e 2);
  6. il responsabile del Settore Ecologia, ha istruito il progetto avanzando i seguenti rilievi tecnici e normativi:

a)       il progetto di coltivazione non risulta conforme a quanto stabilito dalla deliberazione di C.C. n. 53 del 16.09.02, esecutiva, in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni ai sensi della l.r. 44/82; tale individuazione, come evidenziato nel punto 4 della citata deliberazione “costituirà punto di riferimento essenziale ai fini del parere che il Comune è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 44/82. in relazione a nuove richieste di escavazione”;

b)       il progetto di coltivazione risulta fuori dal limite del 3% delle zone agricole stabilito dalla legge Regionale 44/82 come desumibile da quanto documentato con deliberazione di C.C. n° 9 del 20.03.2006 di seguito ripreso:

zone agricole

mq

28.868.503

3% delle zone agricole

mq

866.055

Aree già destinate ad attività di cava

totale mq

262.220

Autostrada, v. Bussolengo

mq

9.700

Autostrada, Cà Verde

mq

13.000

Accademia

mq

4.700

Pantina

mq

3.000

Residori, via Dell'Industria

mq

51.320

Ceriani

mq

120.000

SEV Siberie

mq

60.500

Cave in atto ed autorizzate

totale mq

502.030

Cava Ceolara

mq

271.000

Cava Casetta

mq

85.030

Cava Betlemme

mq

146.000

Cave in fase istruttoria presentate nel 2005

totale mq

172.242

Ampl. Cava Casetta - agosto 2005

mq

103.242

Ampl. Cava Ceolara - novembre 2005

mq

69.000

Totale generale al 31.12.2005

mq

936.492

Esubero dal 3%

mq

70.437

Cave presentate nel 2006 fino ad oggi

totale mq

334.390

Cava “Pezzette ” - 30.03.2006

mq

73.240

Cava “Gasparina” - 10.04.2006

mq

192.000

Cava “Pezzette 2” - 21.06.2006

mq

69.150

c)       l'area interessata dal progetto di Cava Gasparina, ricade quasi totalmente all'interno della fascia di rispetto ambientale introdotta con la Variante n° 17 (detta Variante Ambientale) al P.R.G., approvata dal C.C. con deliberazione n. 10 del 15.02.99 e n. 11 del 18.02.99, e definitivamente approvata dalla Regione Veneto, con modifiche, con DGRV n. 171 del 28.01.01. (vedi all. 6). Più precisamente, per la “ZONA E - AGRICOLA”, la N.T.A. generale del P.R.G. comunale vigente recita: “.. è vietata qualsiasi apertura di nuova cava nelle unità di paesaggio di collina e di pianura valliva come individuate nelle tavole del P.R.G. alla scala 1:5000. In quella di pianura è fatto divieto fino ad una fascia di 1.000 ml al di sotto della curva di livello di 95 m s.l.m. …”. Questa disposizione urbanistica ha valenza paesaggistica, ed in particolare si preoccupa di salvaguardare l'unità di paesaggio di collina e di pianura valliva dall'impatto ambientale negativo prodotto dall'attività di cava.

d)       il progetto prevede l'inizio dello scavo sul lato EST a confine con il “rio Fossà” ad una distanza di circa 10 m., ciò non risulta conforme alle distanze previste dall'art. 104 del DPR 09.04.59 N° 128, di m 20 da “corsi d'acqua senza opere di difesa”, come peraltro ribadito dal Consorzio di bonifica agro veronese-tartaro-tione con nota del 25.09.2006 prot. 13314 (vedi all. 3);

e)       il piano di coltivazione e di ricomposizione allegato alla domanda di concessione non è corredato da un parere degli uffici tecnici comunali competenti, come previsto dalla variante ambientale n. 17 approvata dal C.C. con deliberazione n. 10 del 15.02.99 e n. 11 del 18.02.99, definitivamente approvata dalla Regione Veneto con modifiche con DGRV n. 171 del 28.01.01;

f)         il progetto di coltivazione prevede una profondità di scavo di m 17 dal piano di campagna e quindi con una profondità media assoluta di m 55,50 sul livello del mare; il progetto non ha però tenuto conto della situazione locale relativamente alla presenza di falde sospese molto più alte del fondo cava. La quota freatica di alcuni pozzi evidenziati in zona nella carta idrogeologica dei prof.ri Dal Prà e De Rossi è pari a metri slm 67,7 - 64,6 e 68,0 (vedi all. 4). La presenza di falde sospese è dimostrata anche da prove di portata eseguite su di un pozzo posto nelle vicinanze della cava in oggetto (vedi allegata prova di portata del geologo Leoncini, All. 5);

g)       il Piano d'Area del Quadrante Europa prevede, lungo la strada provinciale, un corridoio di difesa dall'inquinamento acustico e, pertanto, in fase di SIA ciò doveva essere tenuto presente dalla ditta richiedente in considerazione dell'aumento del traffico dovuto ai mezzi pesanti che trasportano la ghiaia dalla cava in oggetto;

Al contrario nello studio di impatto ambientale (SIA) sono stati conteggiati solo i camion pieni in uscita (mediamente uno ogni 8 minuti ) e non quelli in entrata; pertanto in totale risulta effettivamente essere per la sola cava “Gasparina” un camion ogni 4 minuti;

Sommati a quelli previsti nell'ampliamento della cava “Casetta” un camion ogni 8 minuti avente la medesima viabilità d'uscita danno un risultato finale sulla strada provinciale di un camion ogni due minuti e mezzo;

Tutto ciò senza la minima previsione nello studio di impatto ambientale.

  1. Com'è noto, il criterio adottato dalla Regione Veneto per verificare il rispetto del limite del 3% delle zone agricole di cui alla L.R. 44/82 è diverso (in quanto molto più estensivo) di quello adottato dal Comune; va a maggior ragione sottolineato come, anche con l'adozione di tale criterio estensivo adottato dalla Regione Veneto (che lo, si ribadisce, il Comune di Sommacampagna ritiene illegittimo e privo di fondamento giuridico, come argomentato nella delibera consigliare n° 10 del 20.03.06), Cava Gasparina comporti il superamento del limite in discussione. Sui fascicoli istruttori ufficiali della Direzione geologia e ciclo dell'acqua della Regione Veneto, leggiamo infatti i seguenti dati (antecedenti l'approvazione con DGR di Cava Betlemme e contestati dal Comune nel merito e nella veridicità con delibera consigliare n° 9 del 20.03.06):

Superficie Comune

mq

40.960.000

Superficie z.t.o. A,B,C,D e F

mq

11.240.542

Differenza (zona “E”)

mq

29.719.458

3% della zona “E”

mq

891.584

Superficie scavi in atto

mq

294.195

Superficie scavi abbandonati non ricomposti uso agricolo

mq

-

Superficie scavi dismessi

mq

219.996

Area disponibile

mq

377.393

Se al dato “Area disponibile” sottraiamo la superficie netta degli scavi, di cui alle domande di autorizzazione in fase istruttoria depositate precedentemente a quella in analisi, otteniamo il seguente risultato:

Cava Betlemme

mq

112.522

Ampliamento cava Casetta

mq

103.242

Ampliamento cava Ceolara

mq

57.662

Cava Pezzette

mq

67.369

Totale

mq

340.795

I dati sono riferiti alla “superficie di scavo” con l'unica eccezione di cava Casetta; solo per quest'ultima il dato riportato è riferito all'area catastale stante l'assenza nella relazione tecnica del dato “superficie di scavo”.

Si può osservare come il margine residuo di 36.598 mq (377.393 - 340.795) sia di gran lunga inferiore ai 100.382 mq di Cava Gasparina. A ciò si aggiunga che con DGR n. 2383 del 01.08.06 la Giunta regionale ha osservato che se la superficie di cava di una domanda di escavazione dovesse superare “… il valore della superficie residua riferita al 3% della zona omogenea E agricola “ai sensi del D.M. 02.04.1968 n. 1444” del Comune, l'istanza avrebbe (avuto) un parere istruttorio contrario”.

considerato che:

  1. la legge regionale n° 7 del 25.01.05 dispone che il parere espresso dall'Amministrazione Provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava, nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante;
  2. ogni progetto di escavazione che comporti un'estensione superiore a 150.000 mq o una quantità materiale estratto pari o maggiore di 300.000 mc all'anno va assoggettato, a norma della legge regionale 10/99, alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale per cui, il parere della Provincia, da rendere con delibera della Giunta, non ha natura vincolante per l'ultimo e decisivo pronunciamento della Regione Veneto;
  3. non si ritiene che la presenza, nel progetto di escavazione, delle dimensioni che obbligano ad attivare la V.I.A. possa far venire meno l'obbligo, e la natura vincolante, del parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla L.R. 44/82;
  4. il Comune non è titolato a partecipare al procedimento provinciale ex l.r. 10/99 mentre ha diritto a partecipare con un proprio rappresentante ai lavori della C.T.P.A.C.;
  5. la Provincia di Verona sta valutando se ritenere il proprio ruolo esaurito con il pronunciamento della Commissione V.I.A. o se sottoporre il progetto anche all'attenzione della C.T.P.A.C.;
  6. il Comune non è titolato a partecipare al procedimento provinciale ex L.R. 10/99 mentre ha diritto a partecipare con un proprio rappresentante ai lavori della C.T.P.A.C.;

osservato che:

  1. nell'eventualità in cui la Provincia di Verona dovesse ritenere esaustivo delle sue competenze il procedimento provinciale di V.I.A. ex l.r. 10/99, il Comune sarebbe impossibilitato a portare il proprio contributo al procedimento provinciale partecipando ai lavori della C.T.P.A.C., come previsto dalla l.r. 44/82.

Tutto ciò premesso, considerato ed osservato:

PROPONE

1.    di esprimere PARERE CONTRARIO alla domanda in parola, richiamando le argomentazioni della premessa che si intendono quindi qui richiamate ed integralmente trascritte;

2.    di raccomandare alla Provincia di Verona di voler esprimere sul progetto di Cava Gasparina il proprio parere obbligatorio e vincolante, a norma della legge regionale n° 7 del 25.01.05, consentendo al Comune di Sommacampagna di partecipare al relativo procedimento che la stessa riterrà di adottare.