L'Assessore Granuzzo, avuta la parola, osserva che si tratta dell'ennesima domanda di escavazione (la sesta per la precisione), che presenta un elemento di novità: il fatto che l'ampliamento di questa cava insiste sulle aree che il piano comunale aveva individuato come adatte all'escavazione. Non risulta possibile, comunque, esprimere un parere favorevole perché, secondo il criterio di calcolo dell'Amministrazione Comunale, quest'area va oltre il 3% escavabile, essendo intervenuti prima, in termini temporali, l'approvazione di cava Betlemme con DGR e la richiesta di ampliamento di cava Casetta. Purtroppo, per una volta che arriva una domanda ritenuta meno lesiva del territorio comunale, si prende atto che con criteri che non si condividono è già stato autorizzato quanto è sufficiente per arrivare alla soglia del 3%. L'Assessore continua ricordando che i criteri per determinare tale percentuale adottati dalla Regione sono molto più estensivi rispetto quelli adottati dall'Amministrazione Comunale e se gli stessi verranno confermati, (nel caso in cui il ricorso contro la DGR di cava Betlemme non dovesse essere favorevole al Comune) tali criteri di calcolo regionali permetteranno di autorizzare anche questo ampliamento. Riguardo alla procedura ex L.R. 10/99 (valutazione di impatto ambientale) ed ex L.R. 44/85 (procedimenti attività estrattive) l'Assessore richiama gli stessi termini indicati nella precedente seduta consiliare in riferimento a cava Gasparina e cava Casetta, chiedendo anche alla Provincia di esprimersi con un parere vincolante ed obbligatorio, come previsto dalla normativa per ogni impianto estrattivo ricadente nel territorio provinciale. Procede, infine, a dare lettura al dispositivo della proposta di deliberazione.

Alle ore 23,45 esce il consigliere Marchi ed i presenti passano a 15.

L'assessore Mengalli propone alcune modifiche formali alla proposta di delibera, così di seguito riportate: nel deliberato sostituire “…di dare atto che risulta conforme” con “rientra negli ambiti stabiliti dalla deliberazione”; sostituire la frase “…in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni” con “…in cui vengono individuate le aree da destinare a possibili escavazioni”; sostituire la frase …di esprimere comunque parere contrario in quanto risulta fuori dal limite” con “…di esprimere purtuttavia parere contrario in quanto eccedente il limite”; sostituire la frase  … in considerazione della sonmmatoria delle cave estinte abbandonate“ con “sulla base della sommatoria delle cave estinte abbandonate”.

Infine l'assessore Mengalli propone che al punto 3) della proposta non si preveda di chiedere l'espressione di un parere alla Provincia, bensì di evidenziare che la Provincia di Verona dovrebbe esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante ai termini di legge.

Il consigliere Bertolaso (CI), riferendosi al punto 4 della proposta, nel quale viene chiesto alla Regione Veneto di stabilire che la ditta SEV sia tenuta ad osservare le stesse condizioni presenti sulla rimanente cava, presume che queste condizioni non siano state imposte dalla Regione, ma che siano state piuttosto frutto di una trattativa tra privato ed Amministrazione Comunale. Per legge è già previsto cosa deve dare il cavatore al Comune, per cui soluzioni diverse debbono essere concordate attraverso un accordo con il proprietario. Chiede, quindi, se sia frutto di un accordo o di un obbligo il concedere il sito dopo un anno dalla fine dell'escavazione ed  il 50% di contributo come citato nel provvedimento.

Il consigliere Pietropoli (CI) sottolinea che non vi è dubbio che questa richiesta di ampliamento rientra negli ambiti stabiliti dalla deliberazione comunale del 2002 e che nel frattempo, però, sono arrivate parecchie richieste di escavazione sul territorio, per cui la situazione è cambiata. Se i cavatori avessero preso in considerazione l'indicazione deliberata nel 2002, molto probabilmente il Consiglio Comunale di questa sera poteva approvare questa richiesta in quanto rientrante negli ambiti proposti dal passato Consiglio Comunale. Chiede se le abitazioni presenti tra l'attuale richiesta di ampliamento e l'attuale cava vengono servite dalla strada di collegamento o se hanno bisogno di un'ulteriore arteria.

L'assessore Granuzzo risponde al consigliere Pietropoli che non ci sarà bisogno di realizzare nuove strade, perché il limite dell'ampliamento è l'attuale capezzagna, per cui viene conservata la viabilità. Il signore che abita in quel luogo circondato su tre lati da una cava utilizzerà la solita strada. L'assessore spende una parola di encomio per questo proprietario che finora ha resistito a lusinghe immaginabili in termini economici. Alla richiesta del consigliere Bertolaso, risponde che viene chiesto alla Regione di riprendere questa indicazione nell'eventuale DGR di approvazione, perché così è stato fatto in occasione dell'ultimo ampliamento, dando più forza e facendo diventare un elemento decisivo il rispetto da parte della ditta di una convenzione, che comunque è stata siglata  ed è valida tutt'oggi. La prescrizione, in tal modo, diventa più incisiva.

L'assessore Mengalli ricorda che quella convenzione privatistica stipulata con la ditta SEV si riferiva anche a tutti i futuri ampliamenti che la ditta avrebbe potuto ottenere in zona ed era previsto che tale obbligo dovesse essere sottoscritto anche da eventuali acquirenti.

Il Sindaco pone in votazione le modifiche complessive alla proposta di delibera presentate dall'Assessore Mengalli, dopo che lo stesso provvede a richiamarle così come di seguito riportato:

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 12, astenuti 3 (Pietropoli, Bertolaso e Giacopuzzi W. di CI),

DELIBERA

di approvare le modifiche alla proposta di deliberazione allegata, così come in premessa riportate.

Non essendoci dichiarazioni di voto, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione emendata ed allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;

ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, come previsto dall'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.


Ad iniziativa del responsabile del servizio Ecologia.

Premesso che:

1.   in data 27.09.2006 con prot. 13444 la ditta S.E.V. SOCIETA' ESCAVAZIONE VENETA, con sede in Mantova (MN), ha inoltrato in Comune progetto e SIA per l'ampliamento di una cava di ghiaia denominata “CEOLARA” ai sensi degli artt. 11 e 24 della Legge Regionale n° 10/99;

2.   dell'avvenuto deposito è stata data pubblicità conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della Legge Regionale 07.09.82 n. 44, mediante avviso pubblicato il 05.10.2006, prot. 13906, per quindici giorni consecutivi all'albo Comunale;

3.   in data 18.10.2006 sui giornali, il Gazzettino e il Corriere di Verona è stato pubblicato l'annuncio di avvenuto deposito del progetto ai sensi della L.R. 10/99 da cui decorrono i tempi per l'espressione dei pareri e/o osservazioni a parte dell'Amministrazione comunale (60 giorni) e da parte dei cittadini interessati (50 giorni);

4.   in data 31.10.2006 presso il locale cinema parrocchiale è stata effettuata da parte della ditta la presentazione al pubblico del progetto e relativo SIA;

5.   il responsabile del Settore Ecologia, ha eseguito un'istruttoria sul progetto avanzando i seguenti rilievi tecnici e normativi:

a)   il progetto di coltivazione risulta fuori dal limite del 3% delle zone agricole stabilito dalla legge Regionale 44/82 e come meglio specificato con deliberazione di C.C. n° 9 del 20.03.2006 in considerazione della sommatoria delle cave estinte, abbandonate ed in atto, nonché dalle domande di coltivazione in istruttoria precedentemente depositate alla regione Veneto così come di seguito trascritto:

zone agricole

mq

28.868.503

3% delle zone agricole

mq

866.055

Aree già destinate ad attività di cava

totale mq

262.220

Autostrada, v. Bussolengo

mq

9.700

Autostrada, Cà Verde

mq

13.000

Accademia

mq

4.700

Pantina

mq

3.000

Residori, via Dell'Industria

mq

51.320

Ceriani

mq

120.000

SEV Siberie

mq

60.500

Cave in atto ed autorizzate

totale mq

502.030

Cava Ceolara

mq

271.000

Cava Casetta

mq

85.030

Cava Betlemme

mq

146.000

Cave in fase istruttoria presentate nel 2005

totale mq

172.242

Ampl. Cava Casetta - agosto 2005

mq

103.242

Ampl. Cava Ceolara - novembre 2005

mq

69.000

Totale generale al 31.12.2005

mq

936.492

Esubero dal 3%

mq

70.437

 

b)   il piano di coltivazione e di ricomposizione allegato alla domanda di concessione non è corredato da un parere degli uffici tecnici comunali competenti, come previsto dalla variante ambientale n. 17 approvata dal C.C con deliberazione n. 10 del 15.021.99 e n. 11 del 18.02.99, definitivamente approvata dalla Regione Veneto con modifiche con DGRV n. 171 del 28.01.01;

c)   Nel progetto di ampliamento risulta assente l'impegno alla cessione gratuita delle aree come previsto nell'atto di transazione del notaio Tomezzoli del 14.09.1999 rep. N° 78452 che così recita “la Società SEV  SPA per un periodo di trenta anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto atto, si è obbligata fra l'altro a cedere gratuitamente ed irrevocabilmente al Comune di Sommacampagna, entro un anno dal rilascio delle relative autorizzazioni estrattive i terreni di volta in volta oggetto di autorizzazione stessa, riservandosi su detti terreni l'usufrutto e l'uso per i soli fini estrattivi e per quelli strettamente connessi all'attività di lavorazione dei materiali scavati in loco per anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della predetta transazione…….;”

d)   Nel progetto di ampliamento risulta assente l'impegno a corrispondere al Comune di Sommacampagna, oltre all'ammontare del contributo oggi previsto dall'art. 20 della L.R. n° 44/82, una somma ulteriore pari al 50% del contributo di volta in volta previsto dalla normativa al momento vigente, in conformità a quanto previsto al punto (6) dell'atto di transazione e cessione gratuita delle aree del Notaio Tomezzoli del 21.02.1997 rep. 74907;

va peraltro sottolineato che:

e)  il progetto di ampliamento risulta conforme a quanto stabilito nella deliberazione di C.C. n. 53 del 16.09.02 in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni ai sensi della l.r. 44/82; tale individuazione, come evidenziato nel punto 4 della citata deliberazione “costituirà punto di riferimento essenziale ai fini del parere che il Comune è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 44/82. in relazione a nuove richieste di escavazione”;

f)  sul lato EST, il progetto prevede l'inizio dello scavo ad una distanza di 20 m dal “CANALE DI DIRAMAZIONE ”; ciò risulta conforme alle distanze previste dall'art. 133 del R.D. N° 368 e non comporta alcuna richiesta di possibili deroghe;

g)   il progetto di ampliamento prevede un'inclinazione della scarpate, durante lo scavo, pari a 45° e, nelle fasi programmate di ricomposizione, che alle stesse venga restituita l'inclinazione di 25° previo utilizzo esclusivo del limo risultante dalla lavorazione eseguita in loco della ghiaia escludendo, pertanto, di impiegare materiali di diversa provenienza.

considerato che:

6.   la legge regionale n° 1/2004 dispone che il parere espresso dall'Amministrazione Provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava, nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante;

7.   ogni progetto di escavazione che comporti un'estensione superiore a 150.000 mq o una quantità di materiale estratto pari o maggiore di 300.000 mc all'annao va assoggettato, a norma della legge regionale 10/99, alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale per cui, il parere della Provincia, da rendere con delibera della Giunta, non ha natura vincolante per l'ultimo e decisivo pronunciamento della Regione Veneto;

8.   non si ritiene che la presenza, nel progetto di escavazione, delle dimensioni che obbligano ad attivare la V.I.A. possa far venire meno l'obbligo, e la natura vincolante, del parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla l.r. 44/82;

9.   il Comune non è titolato a partecipare al procedimento provinciale ex l.r. 10/99 mentre ha diritto a partecipare con un proprio rappresentante ai lavori della C.T.P.A.C.;

10.  la Provincia di Verona sta valutando se ritenere il proprio ruolo esaurito con il pronunciamento della Commissione V.I.A. o se sottoporre il progetto anche all'attenzione della C.T.P.A.C.;

osservato che:

11.  nell'eventualità in cui la Provincia di Verona dovesse ritenere esaustivo delle sue competenze il procedimento provinciale di V.I.A. ex l.r. 10/99, il Comune sarebbe impossibilitato a portare il proprio contributo al procedimento provinciale partecipando ai lavori della C.T.P.A.C., come previsto dalla l.r. 44/82.

Tutto ciò premesso, considerato ed osservato:

PROPONE

1.   Di dare atto che: - il progetto di ampliamento risulta conforme a quanto stabilito nella deliberazione di C.C. n. 53 del 16.09.02 in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni ai sensi della l.r. 44/82; come meglio specificato in premessa;

2.   Di esprimere, comunque, parere contrario alla domanda in parola, in quanto risulta fuori dal limite del 3% delle zone agricole stabilito dalla legge Regionale 44/82, come meglio conteggiato e specificato con deliberazione di C.C. n° 9 del 20.03.2006 in considerazione della sommatoria delle cave estinte, abbandonate ed in atto, nonché dalle domande di coltivazione in istruttoria precedentemente depositate alla regione Veneto;

3.   Di chiedere alla Provincia di Verona di voler esprimere sul progetto di Cava Ceolara il proprio parere obbligatorio e vincolante, a norma della legge regionale n° 1/2004, consentendo al Comune di Sommacampagna di partecipare al relativo procedimento che la stessa riterrà di adottare;

4.   Che nella denegata ipotesi di autorizzazione dell'ampliamento, la Regione Veneto, stabilisca che la ditta S.E.V. Società Escavazione Veneta è tenuta ad osservare tutte le considerazioni e prescrizioni di cui alle DD.GG.RR n° 4404 del 09.123.1997 e n° 3254 del 13.10.2000, con riferimento all'obbligo di cessione gratuita delle aree e a corrispondere al Comune di Sommacampagna, oltre all'ammontare del contributo oggi previsto dall'art. 20 della L.R. n° 44/82, una somma ulteriore pari al 50% del contributo di volta in volta previsto dalla normativa al momento vigente;  in conformità al precedente decreto di autorizzazione all'ampliamento n° 307 del 24.08.2001 di cui si allega copia.