Ad iniziativa del Responsabile del Servizio Ecologia;

Premesso che:

-     in data 20.11.2006 con prot. 16634 la ditta ME.MA.P. S.R.L. , con sede in Monzambano (MN), ha inoltrato in Comune ed in Regione, in data 29.11.2006 prot. 688468/57.02, domanda relativa alla coltivazione della cava di ghiaia denominata “CAMPAGNOL EX CAMILLE” sita in Via Campagnol a Sommacamapagna;

-     dell'avvenuto deposito è stata data pubblicità conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 07.09.82 n. 44, mediante avviso pubblicato il 28.11.2006, prot. 17187, per quindici giorni consecutivi all'albo Comunale e cioè dal 28.11.2006 al 13.12.2006;

-     che entro i termini di legge non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

-     dal punto di vista del rispetto della normativa e dall'analisi urbanistica del territorio si evidenziano nell'istruttoria le seguenti osservazioni:

1.   il progetto di coltivazione risulta fuori dal limite del 3% delle zone agricole stabilito dalla legge Regionale 44/82 e come meglio specificato con deliberazione di C.C. n° 9 del 20.03.2006 in considerazione della sommatoria delle cave estinte, abbandonate ed in atto, nonché dalle domande di coltivazione in istruttoria precedentemente depositate alla regione Veneto come di seguito trascritto:

zone agricole

mq

28.868.503

3% delle zone agricole

mq

866.055

Aree già destinate ad attività di cava

Autostrada, v. Bussolengo

mq

9.700

Autostrada, Cà Verde

mq

13.000

Accademia

mq

4.700

Pantina

mq

3.000

Residori, via Dell'Industria

mq

51.320

Cerini

mq

120.000

SEV Siberie

mq

60.500

SEV Ceolara

mq

271.000

Prospero Ermes “casetta”

mq

85.030

CorteBetlemme

mq

146.000

Cave in atto,  autorizzate ed estinte                                                                                         764.250

Ampl. CASETTA (agosto 2005)

mq.

103.242

( FUORI  3% )       Ampl. Ceolara  (novembre  2005)

mq.

69.000

( FUORI  3% )       Cava “Pezzette ” (30.03.2006)

mq.

======

( FUORI  3% )       Cava “Gasparina” (10.04.2006)

mq.

192.000

( FUORI  3% )       Cava “Pezzette 2” (21.06.2006)

mq.

69.150

Cave in istruttoria con data di deposito in regione                                                               433.392  

TOTALE CAVE al 31.10.2006

mq

1.197.642

Esubero dal  3%

mq

331.587

2.   Il progetto di coltivazione non risulta conforme a quanto stabilito dalla deliberazione di C.C. n° 53 del 16.09.02 in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni ai sensi della L.R. n° 44/82;  tale individuazione, come evidenziato nel punto 4 della citata deliberazione “costituirà punto di riferimento essenziale ai fini del parere che il Comune è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 44/82, in relazione a nuove richieste di escavazione”;

3.   Il progetto di coltivazione prevede una superficie di scavo di mq. 50652, con lo scavo sino a 5 metri dalla strada comunale “Via Campagnol” senza tener conto della fascia di rispetto di m. 20 dalle strade di uso pubblico carrozzabili, come prevista dall'art. 104 del D.P.R. 128 del 09.04.1959;

4.   Il progetto di coltivazione prevede lo scavo a 15 metri dal metanodotto esistente senza tener conto del progetto SNAM di raddoppio della tubazione con posa a 11 m. dall'interasse dell'esistente verso la cava in oggetto e la conseguente necessità del rispetto di una distanza dalla tubazione m. 19.50 ;

5.   Le viabilità proposte dal progetto sono due: - la prima prevede la costruzione di una nuova intersezione sulla provinciale n° 26/A non tenendo conto della posizione del gasdotto e quindi  sormontandolo in più punti,  - la seconda utilizza la strada comunale “via Campagnol” verso est che non risulta adeguata al traffico pesante;

6.   Il nulla osta della SNAM, per il precedente progetto “CAMILLE”, prevedeva una quota massima di escavazione pari a m 10.50, mentre nel progetto in oggetto prevede una profondità di scavo pari a m. 13,14;

 

Tutto ciò premesso,

     A fronte di tali considerazioni  e valutazioni di ordine squisitamente tecnico ed ambientale

PROPONE

1.  di esprimere parere contrario alla domanda in parola, richiamando le argomentazioni della premessa che si intendono qui richiamate ed integralmente trascritte.

2.  di esprimere, inoltre, un parere contrario alla concessione di deroga alla distanza minima di m. 20 dalla strada comunale “Campagnol, come prevista ai sensi del D.P.R. 128 del 09.04.1959, per l'individuazione del ciglio dello scavo, in qualità di proprietario della strada stessa.

3.  Di ribadire che deve essere rispettata come minimo una distanza dal confine di proprietà comunale pari alla profondità della cava stessa, come previsto dall'art. 891 del Codice civile;