Ad iniziativa del Responsabile del Servizio Ecologia;
Premesso che:
- in data 20.11.2006 con prot. 16634 la ditta ME.MA.P. S.R.L. , con sede in Monzambano (MN), ha inoltrato in Comune ed in Regione, in data 29.11.2006 prot. 688468/57.02, domanda relativa alla coltivazione della cava di ghiaia denominata “CAMPAGNOL EX CAMILLE” sita in Via Campagnol a Sommacamapagna;
- dell'avvenuto deposito è stata data pubblicità conformemente a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 07.09.82 n. 44, mediante avviso pubblicato il 28.11.2006, prot. 17187, per quindici giorni consecutivi all'albo Comunale e cioè dal 28.11.2006 al 13.12.2006;
- che entro i termini di legge non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;
- dal punto di vista del rispetto della normativa e dall'analisi urbanistica del territorio si evidenziano nell'istruttoria le seguenti osservazioni:
1. il progetto di coltivazione risulta fuori dal limite del 3% delle zone agricole stabilito dalla legge Regionale 44/82 e come meglio specificato con deliberazione di C.C. n° 9 del 20.03.2006 in considerazione della sommatoria delle cave estinte, abbandonate ed in atto, nonché dalle domande di coltivazione in istruttoria precedentemente depositate alla regione Veneto come di seguito trascritto:
zone agricole |
mq |
28.868.503 |
3% delle zone agricole |
mq |
866.055 |
Aree già destinate ad attività di cava |
||
Autostrada, v. Bussolengo |
mq |
9.700 |
Autostrada, Cà Verde |
mq |
13.000 |
Accademia |
mq |
4.700 |
Pantina |
mq |
3.000 |
Residori, via Dell'Industria |
mq |
51.320 |
Cerini |
mq |
120.000 |
SEV Siberie |
mq |
60.500 |
SEV Ceolara |
mq |
271.000 |
Prospero Ermes “casetta” |
mq |
85.030 |
CorteBetlemme |
mq |
146.000 |
Cave in atto, autorizzate ed estinte 764.250 |
||
Ampl. CASETTA (agosto 2005) |
mq. |
103.242 |
( FUORI 3% ) Ampl. Ceolara (novembre 2005) |
mq. |
69.000 |
( FUORI 3% ) Cava “Pezzette ” (30.03.2006) |
mq. |
====== |
( FUORI 3% ) Cava “Gasparina” (10.04.2006) |
mq. |
192.000 |
( FUORI 3% ) Cava “Pezzette 2” (21.06.2006) |
mq. |
69.150 |
Cave in istruttoria con data di deposito in regione 433.392 |
||
TOTALE CAVE al 31.10.2006 |
mq |
1.197.642 |
Esubero dal 3% |
mq |
331.587 |
2. Il progetto di coltivazione non risulta conforme a quanto stabilito dalla deliberazione di C.C. n° 53 del 16.09.02 in cui vengono individuate le aree da destinare a future escavazioni ai sensi della L.R. n° 44/82; tale individuazione, come evidenziato nel punto 4 della citata deliberazione “costituirà punto di riferimento essenziale ai fini del parere che il Comune è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 44/82, in relazione a nuove richieste di escavazione”;
3. Il progetto di coltivazione prevede una superficie di scavo di mq. 50652, con lo scavo sino a 5 metri dalla strada comunale “Via Campagnol” senza tener conto della fascia di rispetto di m. 20 dalle strade di uso pubblico carrozzabili, come prevista dall'art. 104 del D.P.R. 128 del 09.04.1959;
4. Il progetto di coltivazione prevede lo scavo a 15 metri dal metanodotto esistente senza tener conto del progetto SNAM di raddoppio della tubazione con posa a 11 m. dall'interasse dell'esistente verso la cava in oggetto e la conseguente necessità del rispetto di una distanza dalla tubazione m. 19.50 ;
5. Le viabilità proposte dal progetto sono due: - la prima prevede la costruzione di una nuova intersezione sulla provinciale n° 26/A non tenendo conto della posizione del gasdotto e quindi sormontandolo in più punti, - la seconda utilizza la strada comunale “via Campagnol” verso est che non risulta adeguata al traffico pesante;
6. Il nulla osta della SNAM, per il precedente progetto “CAMILLE”, prevedeva una quota massima di escavazione pari a m 10.50, mentre nel progetto in oggetto prevede una profondità di scavo pari a m. 13,14;
Tutto ciò premesso,
A fronte di tali considerazioni e valutazioni di ordine squisitamente tecnico ed ambientale
PROPONE
1. di esprimere parere contrario alla domanda in parola, richiamando le argomentazioni della premessa che si intendono qui richiamate ed integralmente trascritte.
2. di esprimere, inoltre, un parere contrario alla concessione di deroga alla distanza minima di m. 20 dalla strada comunale “Campagnol, come prevista ai sensi del D.P.R. 128 del 09.04.1959, per l'individuazione del ciglio dello scavo, in qualità di proprietario della strada stessa.
3. Di ribadire che deve essere rispettata come minimo una distanza dal confine di proprietà comunale pari alla profondità della cava stessa, come previsto dall'art. 891 del Codice civile;