Ad iniziativa del
responsabile del servizio ecologia e ambiente
Premesso che:
· con delibera della
Giunta Comunale n. 210 del 05/07/2001, è stato approvato l'avvio della
procedura per la realizzazione, con il sistema del project financing, di cui
all'art. 37-bis e seguenti delle legge n. 109/1994, dell'intervento di recupero
ambientale di una cava dismessa sita in località Siberie;
· con determina n.
37 del 17.11.2006 del responsabile del servizio ecologia, a seguito della
conclusione dell'iter di affidamento con il sistema del project financing, è
stato affidato, in concessione, all'A.T.I. con capogruppo GEO NOVA S.P.A., con
sede in via Feltrina, 230/232 Treviso, P. IVA 03042400246, iscritta al REA con
il n° 301069, il recupero ambientale dell'ex cava sita in località “Siberie”,
per la parte concernente la progettazione definitiva/esecutiva, la costruzione,
la gestione operativa e post-operativa di una discarica per rifiuti non
pericolosi e non putrescibili;
· con delibera n° 44
del 10.09.2007 il Consiglio Comunale ha espresso il proprio parere favorevole
all'iniziativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 L.R. 10/1999 e
dell'art. 32 comma 3 L.R. 3/2000;
Considerato che sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri:
1) 24.08.2007 prot. 14330 del Sig. Beniamino
Sandrini, osservazioni n° 61;
2) 30.08.2007 prot. 1448614489 del Sig.
Beniamino Sandrini, integrazioni alle osservazioni n° 3 e n° altre 6
ossevazioni;
3) 30.08.2007 prot. 14490, 14491, 14492, 14493,
14494, del dott. William Jean Bertozzo, n° 4 osservazioni;
4) 06.09.2007 prot. 14868 del Sig. Beniamino
Sandrini, interpretazione personale;
5) 13.09.2007 prot. 15214 del Sig. Beniamino
Sandrini, osservazione fuori termine n°1;
6) 15.01.2008 prot. 854 Deliberazione della
Giunta Provinciale di Parere sul progetto;
Si esplicano
le seguenti controdeduzioni a quanto presentato:
a. 24.08.2007 prot. 14330 del Sig. Beniamino
Sandrini, osservazioni n° 61;
1^ - 2^-: Con la
deliberazione n° 44 del 10.09.2007, il
C.C. ha espresso parere favorevole al progetto ai sensi e per gli effetti dell'art.
17 comma 1 L.R. 10/1999 e dell'art. 32 comma 3 L.R. 3/2000;
3^-5^-: Tutte le procedure di pubblicazione e conoscenza ai
cittadini compreso l'assemblea sono stati eseguiti nei tempi e modi previsti
dalla Legge Regionale 10/99;
4^- non si ritiene che sia improprio il termine “recupero
ambientale” in quanto viene recuperata un'area, con possibilità di utilizzo
pubblico del verde, attualmente incolta ed abbandonata, una volta terminato il
progetto;
6^- con la delibera di giunta sono stati approvati degli
elaborati e quindi anche uno schema di convenzione per poter fare la gara ad
evidenza pubblica;
7^-8^-19^-20^-22^-25^-26^-27^-28^-37^-38^-39^-40^-61^- non
pertinenti l'oggetto dell'intervento;
9^- l'inquinamento da polveri sottili, per una discarica, è
dovuto solo al traffico mezzi, in quanto si tratta di un deposito permanente
privo di combustioni;
10^-11^-12^-18^-21^-23^-29^-41^- le scelte urbanistiche
vengono fatte dal C.C.;
24^- nella convenzione e nelle leggi vigenti sono previste
sanzioni, modalità di controllo, sanzioni, ordinanze sino alla rescissione del
contratto;
30^-31^-32^-33^- è quello che prevede la Legge sui LL.PP.
34^- la ditta che
nel momento dell'aggiudicazione ha presentato tutto quanto richiesto alle altre
ditte partecipanti;
35^- la dicitura è corretta in quanto una discarica non è
altro che un “deposito permanente di rifiuti non pericolosi non putrescibili”;
36^- dalle deliberazioni sono sempre stati evidenziati “il
recupero ambientale e l'importanza del controllo diretto”,
- Le osservazioni dalla 42^ alla 60^ comprese sono
specificatamente riferite al progetto e quindi si demanda ai progettisti della
ditta GEO NOVA il relativo riscontro.
b. 30.08.2007 prot. 14486-14489 del Sig. Beniamino Sandrini,
integrazioni alle osservazioni n° 3 e n° altre 6 ossevazioni;
Le 6 motivazioni delle osservazioni sono ripetitive rispetto
a quelle precedentemente presentate pertanto si rimanda a quanto sopra esposto.
c. 30.08.2007 prot. 14490, 14491, 14492, 14493, 14494, del dott.
William Jean Bertozzo, n° 4 osservazioni;
1) La superficie finale anche se in leggera
pendenza è certamente molto più utilizzabile e fruibile sia dal punto di vista
agricolo che come utilizzo pubblico di quanto lo sia nello stato attuale
(scarpate a 45°);
2) L'atto
di transazione con SEV prevedeva specificatamente che “L'amministrazione comunale si impegna a non avanzare domande di
autorizzazione all'esercizio di una discarica sui terreni ceduti (ex cava
siberie) fino a quanto la SEV non avrà ottenuto l'autorizzazione a svolgere l'attività
estrattiva di cui alla domanda del 01.03.1995 prot. 010078”. L'autorizzazione
da parte della regione è stata regolarmente deliberata in data 09.12.1997 n°
4404 e il 13.10.2000 n° 3254. Pertanto il Comune non risulta gravato da nessun
vincolo.
3) Il
Consiglio Comunale inserendo l'intervento nel piano delle opere nel 2002/2004
aveva già espresso la volontà programmatoria di intervenire, ribadita peraltro
con tre successive deliberazioni di C.C. n° 74 del 25.11.2002, n° 54 del
25.10.2004 e n° 44 del 10.09.2007, pertanto le deliberazioni di Giunta erano di
sola gestione dell'intervento;
4) Il
Consiglio Comunale con apposita deliberazione ha stabilito di non poter
ammettere l'iniziativa referendaria, ma sono state fatte tre assemblee
pubbliche in cui è stato presentato il progetto ed è stata inviata tutta la
popolazione.
· 06.09.2007
prot. 14868 del Sig. Beniamino Sandrini, interpretazione personale;
L'interpretazione sia sul discorso della terza discarica che dell'ampliamento
Ve.Part come nuova discarica non è in linea con la L.R. 3/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per quanto riguarda la immodificabilità dei soggetti partecipanti all'ATI,
la responsabilità ricade solo ed esclusivamente sulla ditta PROMOTRICE.
· 13.09.2007
prot. 15214 del Sig. Beniamino Sandrini, osservazione fuori termine n°1;
Tutta l'osservazione è incentrata sul tema di inquinamento atmosferico,
con presentazione di progetti di piantumazioni e barriere (fatte come
discarica) lungo l'asse autostradale che non sono assolutamente inerenti il
progetto in questione.
· 15.01.2008
prot. 854 Deliberazione della Giunta Provinciale di Parere sul progetto;
A riscontro del parere negativo espresso si evidenziano i seguenti
argomenti e delucidazioni:
- 1) Quando sono stati trovati circa (1500 mc. di materiale
non conforme alle caratteristiche del sottosuolo è iniziato l'iter previsto
dall 152/06 per la bonifica del sito con la messa in sicurezza, la
caratterizzazione del sito da bonificare e quindi la successiva analisi di
rischio;
Nella fase istruttoria della caratterizzazione (MARZO 2007)
la conferenza dei servizi alla presenza del tecnico ARPAV e l'assenza del
tecnico della provincia aveva concordato le modalità, il numero e le
caratteristiche da campionare per la
caratterizzazione del rifiuto.
Nella fase di approvazione dei risultati della
caratterizzazione per la successiva analisi del rischio sia il rappresentante
dell'ARPAV che quello della Provincia hanno dichiarato che non è possibile
andare sulla strada della bonifica ma che il materiale costituito da rifiuti
presenti devono essere completamente asportati.
La
giunta Comunale con deliberazione n° 232 del 27.11.2007 ha deliberato:
1. Di prendere atto
di quanto stabilito nella conferenza dei servizi del 22.08.2007; ;
2. Di stabilire che
la tempistica per l'asportazione, in considerazione del fatto che il sito è in
sicurezza e che il medesimo è interessato da un progetto di costruzione di una
discarica, ad oggi in fase di istruttoria presso i competenti uffici regionali,
debba essere in linea con l'esito della pratica relativa alla discarica stessa;
3. Di precisare
quindi che l'esecuzione dell'asportazione avvenga:
a) in caso di
approvazione del progetto della suddetta discarica in conformità a quanto
previsto dal progetto stesso;
b) in caso di diniego
del progetto medesimo verrà approvato idoneo piano di smaltimento entro 90
giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego;
Il progetto di costruzione della discarica prevede la
completa asportazione del materiale non idoneo la sua messa in riserva e dopo
analisi di rito l'eventuale utilizzo nella discarica stessa come copertura
giornaliera (in quanto dai risultati analitici risulta essere quasi totalmente
all'interno dei limiti di cui alla Tab. 1 colonna B (tranne un parametro
evidenziato dalla ditta incaricata ma non trovato dal laboratorio ARPAV nella
analisi di confronto).
Pertanto risultano incomprensibili le affermazioni:
- “sono stati reperiti significativi
quantitativi di rifiuti interrati”; (5000mc. a
fronte di 720.000 per la discarica)
- “i rifiuti rinvenuti nel fondo cava rende
inattuabile il progetto nei termini tecnici, attuativi e dimensionali” (è
specificatamente prevista l'asportazione di tutti i rifiuti per poter avere un
fondo con tenuta costante, con possibilità di utilizzo nella stessa );
- “tale situazione rende di fatto impropria
un'approvazione di elaborati destinati ad essere rivisti … , il cui onere, tra
l'altro, non è attribuito all'interno
degli elaborati” (la provincia non deve approvare
ma dare solo un parere, negli elaborati n° A1 “relazione tecnica descrittiva”
al punto 5.1.3. è prevista la modalità di asportazione e nel piano finanziario
elaborato “A9” al punto 3 “bonifica dei terreni sul posto” sono previsti E.
95.500);
- “va rilevato che il Comune di Sommacampagna presenti un
territorio fortemente gravato da cave e di una esistente attività di discarica”
(va rilevato che la provincia di verona ha espresso parere
favorevole sulle domande di cava presentate (Betlemme, pezzette 2, camille,
ampliamento casetta,) e soprattutto ha espresso parere favorevole all'ampliamento
della discarica esistente che presenta un fondo fatto da solo un metro di
argilla a due metri dalla massima escursione della falda con un tempo di
attraversamento di 25 anni (ne sono già passati 18).
- “è assente uno specifico ed accurato
studio, volto alla salvaguardia della falda e delle risorse idriche che
dimostri che la vulnerabilità della falda a fondo cava non sia classificata da
elevata a estremamente elevata, nel qual caso la discarica non sarebbe realizzabile” (è da notare che l'intera
zona pianeggiante del comune di Sommacampagna si trova in “ALTA VULNERABILITA'”
tav. 2 P.T.P. provinciale);
- “la sottocommissione formula la proposta di
parere negativo all'approvazione dell'intervento proposto …. Mancando della
progettazione delle opere di bonifica resesi necessarie” (all'interno
del progetto è prevista ed economicamente quantificata l'asportazione totale
del rifiuto).
Ritenuto quindi di prendere atto dei riscontri sopra riportati;
1. Di approvare i riscontri alle osservazioni e
pareri specificati nelle premesse che qui si intendono integralmente
trascritti;
2. di inviare copia della presente
deliberazione alla Regione Veneto per gli adempimenti di competenza;