Istanze di Condono Edilizio ai
sensi della Legge 326/2003 n. 6699 - 6700 - 6701 - 6702 intestate ai sig.ri
Tortella Guido e Nicola, titolari della Soc. Autoparking Caselle srl. Ricognizione
generale e provvedimenti in merito alla rateizzazione delle somme dovute al
Comune a titolo di integrazione dell'oblazione ed oneri di urbanizzazione. Art
16 del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive
modificazioni..
Proposta di deliberazione ad
iniziativa dell'Assessore all'Urbanistica Turato Paolo.
Premesso
che:
- in data
31.03.2004 i sig.ri Tortella Guido e Nicola depositavano agli atti del Comune
n. 4 istanze di Condono Edilizio ai sensi e per gli effetti D.L. 269/2003 poi
convertito nella Legge 326 del 24.11.2003, finalizzate a regolarizzare le
seguenti posizioni:
o pratica
prot. n. 6699 del 31.03.2004: cambio di destinazione d'uso di un'area da
agricola a pertinenze di un fabbricato commerciale;
o pratica
prot. n. 6700 del 31.03.2004: inserimento di insegna di esercizio sulla
facciata di un edificio;
o pratica
prot. n. 6701 del 31.03.2004: cambio di destinazione d'uso di un fabbricato da
agricolo a commerciale;
o pratica
prot. n. 6702 del 31.03.2004: cambio di destinazione d'uso di un fabbricato da
industriale a commerciale;
- in
relazione alle predette istanze venivano individuati i Responsabili del
Procedimento ai sensi del D.P.R. 380/01, come segue:
· per
quanto riguarda l'istanza n. 6699, con nota prot. n. 7680 del 15.04.2004,
veniva nominato il Geom Egidio Manzato;
· per
quanto riguarda l'istanza n. 6700, con nota prot. n. 7681 del 15.04.2004,
veniva nominato il Geom Egidio Manzato;
· per
quanto riguarda l'istanza n. 6701, con nota prot. n. 7682 del 15.04.2004,
veniva nominato il Geom Egidio Manzato;
· per
quanto riguarda l'istanza n. 6702, con nota prot. n. 7675 del 15.04.2004,
veniva nominato l'Arch. Claudia Orazio;
- in data
22.06.2004 veniva effettuato un sopralluogo di verifica in loco, effettuato dal
Geom. Egidio Manzato, con il quale veniva accertata la completa ed abusiva
trasformazione d'uso degli immobili inerenti alle istanze di condono n. 6699 -
6701 - 6702, oggetto delle istanze di Condono Edilizio e successiva
trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Verona;
- nel
frattempo, per intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 24-28
giugno 2004, veniva dichiarata l'incostituzionalità parziale dell'art. 32 del
D.L. 269/2003 (poi convertito nella Legge 326/2003, cui si fa riferimento
genericamente), nella parte in cui non prevede il concorso delle Regioni nella
disciplina della sanatoria edilizia, in applicazione dell'art. 117 della
Costituzione;
- con la
citata sentenza la Suprema Corte ha imposto al legislatore nazionale di emanare
una nuova legge al fine di stabilire:
ü un
nuovo termine entro il quale le regioni dovessero adottare le leggi di
attuazione della sanatoria per tutte le tipologie di abuso;
ü un
nuovo termine entro il quale gli interessati (proprietari, altri aventi titolo
ecc.) potessero presentare le domande di sanatoria e che tenesse ovviamente
conto del nuovo termine assegnato alle regioni per l'emanazione delle leggi di
attuazione;
- il
Governo in attuazione di quanto richiesto, con il D.L. 168/2004, convertito poi
nella Legge 30.07.2004 n. 91, ha assegnato 4 mesi alle Regioni per l'emanazione
delle leggi di attuazione (entro il 12.11.2004) ed ha stabilito che ulteriori
domande di sanatoria potevano essere presentate tra l'11.11.2004 del il
10.12.2004 confermando, al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento,
che le domande relative alla definzione degli illeciti presentate sino alla
data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della citata sentenza della
Corte costituzionale ... restano salve a tutti gli effetti, salva diversa
statuizione delle leggi regionali ...;
- la
Regione Veneto ha regolato la materia con la L.R. 05.11.2005 n. 21,
individuando due periodi temporali di ammissibilità delle domande, come segue:
Ø il
Periodo A riguardante le istanze presentate dal 02.10.2003 a tutto il
07.07.2004, all'interno del quale la disciplina applicabile è quella dettata
dall'art. 32 comma 25 e seguenti del D.L. 269/2003, come convertito nella L.
326/2003 e, per quanto ivi non previsto dalla L. 28.02.1985 n. 47 (Capi IV e V)
e dall'art. 39 della L. 724/1994;
Ø il
Periodo B riguardante le istanze presentate tra il 12.07.2004 ed il
01.08.2004 e tra l'11.11.2004 ed il 10.12.2004, all'interno dei quali la
disciplina applicabile è riferita alla L.R. 21/2004, nonché per quanto ivi non
previsto dalla L. 28.02.1985 n. 47 (Capi IV e V) e dall'art. 39 della L.
724/1994;
- le
istanze presentate dai sig.ri Tortella rientrano nel Periodo A, per cui ad esse
si applicano le disposizioni della Legge 326/2003 e non quelle della L.R.
21/2004;
- ai sensi
delle citate disposizioni, al fine del consolidamento delle situazioni
giuridiche connesse alla sanatoria, in pendenza di determinazioni da parte dell'Amministrazione
Comunale (silenzio - assenso), risultava necessario che entro il 31.10.2005
venissero presentati tutti gli allegati previsti dalla normativa (ivi compresa
la denuncia catastale e quella ai fini ICI), che si provvedesse al pagamento
dell'anticipazione degli oneri di urbanizzazione, che il Comune non si fosse
già espresso negativamente (entro il 31.10.2007) e che venisse versata l'intera
oblazione dovuta, ferme ed impregiudicate restando le procedure connesse con la
verifica di compatibilità agli eventuali vincoli esistenti;
- con note
prot. n. 7145 e 7429 del 09.04.2004, veniva comunicato agli interessati il
nominativo del Responsabile del Procedimento;
- il
pendenza della presentazione della predetta documentazione le istruttorie
inerenti le pratiche presentate rimanevano quindi sospese, così come comunicato
agli interessati con nota in data 01.07.2004 n. 13775, concernente anche l'esito
degli accertamenti effettuati durante sopralluogo di verifica del 22.06.2004;
- con nota
in data 16.01.2006 l'ufficio Edilizia Privata, dopo aver eseguito una prima
istruttoria generale sulle istanze di condono presentate, trasmetteva agli
interessati, giusta nota n. 608, le risultanze della propria attività
istruttoria, specificando modalità e limiti di sanabilità degli abusi auto
denunciati, elencando la documentazione necessaria al fine di approfondire e
completare l'istruttoria tecnica, nonché formulando un primo conteggio
preliminare dell'oblazione dovuta e dei relativi oneri di urbanizzazione;
- nel
frattempo, al fine di razionalizzare il procedimento amministrativo connesso, l'istanza
n. 6702 del 31.03.2004 veniva di fatto assunta in carico dal geom. Egidio
Manzato, già responsabile del procedimento delle altre tre domande presentate,
il quale con nota n. 4996 del 11.04.2006, sollecitava la presentazione della
documentazione richiesta ad integrazione della relativa pratica;
- in data
19.05.2006, giusto prot. n. 6740, veniva depositata una prima tranche della
documentazione integrativa richiesta che veniva riscontrata dal Responsabile
del Procedimento con note n. 14189 - 14190 e 14191 del 10.10.2006, ove si
accertava l'incompletezza della medesima rispetto a quanto richiesto e
necessario al fine del completamento dell'iter istruttorio, con particolare
riferimento all'inquadramento dell'opera rispetto alle tipologie di abuso
previste dalla normativa;
- l'istanza
prot. n. 6700 del 31.03.2004 diveniva a questo punto marginale nel contesto del
complessivo procedimento amministrativo avviato, trattandosi della sanatoria
dell'insegna di esercizio dell'attività, connessa in modo stretto con l'intera
procedura, ma non rilevante ai fini della determinazione della tipologia dell'abuso
e della relativa una quantificazione dell'oblazione;
- gli
interessati, successivamente all'effettuazione di alcuni incontri tecnici, per
tramite del professionista incaricato, riscontravano le precedenti
comunicazioni degli uffici comunali, giusta nota qui pervenuta in data
25.10.2006 prot. n. 15221, rilevando la necessità di approfondire alcune
specifiche tematiche di carattere tecnico - amministrativo e procedurale,
chiedendo una proroga di 60 gg. al termine per la presentazione delle
integrazioni richieste;
- il
protrarsi dell'inerzia dei richiedenti, anche oltre la proroga dei termini più
sopra richiamata, e l'emergere di nuove problematiche connesse da un lato ai “tempi”
di realizzazione delle opere abusive, in relazione ai termini temporali fissati
dalla legge, e dall'altro in funzione delle nuove disposizioni applicative
contenute nella Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2699 del
07.12.2005, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 03.03.2006, quindi successivamente
alla prima nota tecnica del 16.01.2006 sopra richiamata, rendeva necessario ed
opportuno l'invio di una nuova comunicazione agli interessati, giusto prot. n.
13027 del 31.07.2007;
- con tale
comunicazione veniva chiesta giustificazione delle istanze presentate, in
relazione ai tempi di realizzazione delle opere e delle trasformazioni
abusivamente realizzate, indicando altresì la tipologia di abuso da applicarsi
alla luce di quanto prescritto nella citata Circolare Ministeriale e stabilendo
un nuovo termine per il deposito della documentazione tecnica integrativa già
richiesta;
- in data
25.09.2007 i richiedenti presentavano nuova istanza di proroga dei termini
giustificata da un lato dal grado di complessità delle pratiche e dall'altro
dalla rilevante entità dell'oblazione risultante dall'applicazione delle
disposizioni della citata Circolare Ministeriale;
- con nota
n. 16117 del 01.10.2007 il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, non
ritenendo giustificata l'ennesima richiesta di proroga dei termini, intimava
agli interessati la presentazione della documentazione richiesta entro 8 gg.
pena l'applicazione delle norme repressive previste dalla legislazione vigente
in materia;
- in data
05.10.2007 giusto prot. n. 16471 i richiedenti presentavano quindi la
documentazione tecnica atta ad illustrare in modo circostanziato e completo la
reale situazione delle opere abusive poste in essere, ivi quantificando, per
ciascuna delle istanze interessate (prot. n. 6699 - 6700 - 6701 - 6702) l'entità
dell'oblazione integrativa dovuta;
- con
provvedimento n. 20316 del 10.12.2007 il Responsabile del Servizio Edilizia
Privata, preso atto del prossimo collocamento in pensione del Geom. Egidio
Manzato, ne disponeva la sostituzione, per l'espletamento dei procedimenti al
medesimo assegnati ed ancora in corso di definzione, con l'arch. Dario
Castagnini;
- a seguito
del deposito, in data 05.10.2007, di nuovi elaborati tecnici, veniva riavviata
l'istruttoria concernete la definzione delle citate istanze di condono
edilizio, con approfondimento degli aspetti tecnico legali connessi all'applicazione
della tipologia di abuso ed alle superfici da sanare, durante la quale veniva
anche, verbalmente, consultato il legale di fiducia del Comune ed a cui
facevano seguito colloqui ed incontri con i richiedenti;
- a tale fase istruttoria, conclusa nella
primavera del 2008, faceva seguito, in data 16.05.2008 prot. n. 8004, il
deposto di nuova documentazione tecnica da parte dei richiedenti, con la quale
veniva comunicata la sostanziale riduzione delle superfici oggetto di sanatoria
con interventi di ripristino sulle aree escluse, al fine di riportarle nella
situazione urbanistico edilizia antecedente alla presentazione della domanda di
sanatoria, da effettuarsi entri un massimo di 90 gg. dal deposito della nuova
documentazione;
- il Responsabile del Servizio Edilizia
Privata, giusta nota n. 9048 del 06.06.2008, nel prendere atto della richiesta
pervenuta, fissava modalità e tempi del ripristino comunicato, da ultimare
entro il 15.07.2008, richiedendo altresì il versamento di parte dell'oblazione
e dei relativi oneri di urbanizzazione, nella misura minima del 30% di quanto
dovuto, segnalando che l'ufficio, al fine di produrre un calcolo preciso degli
importi, necessitava di precise specifiche tecniche, ed inoltre la possibilità
di chiedere forme di rateizzazione della quota parte delle somme dovute al
Comune di Sommacampagna;
- in data 14.07.2008, giusto prot. n. 11270,
venivano depositate le specifiche tecniche richieste con la predetta nota del
06.06.2008, ivi allegando una comunicazione con la quale, si evidenziavano
difficoltà alcune tecniche ed operative incontrate per l'effettuazione degli
interventi di ripristino e contestuale richiesta di proroga al 30.09.2008 dei
termini temporali fissati da questo Comune;
- il Responsabile del Servizio Edilizia
Privata, giusta nota n. 11780 del 24.07.2008, dopo aver doverosamente
richiamato le precedenti comunicazioni intercorse con la proprietà ed aver
evidenziato le inadempienze della medesima in ordine alla documentazione
richiesta ed alle tempistiche dalla medesima proposte, nell'ottica
di individuare e definire una volta per tutte un percorso amministrativo che
consenta la positiva conclusione dei procedimenti in atti, riteneva
ammissibile la proroga richiesta purché:
o Ia richiedente dichiari espressamente,
entro il 31.07.2008, che le aree oggetto dei lavori di ripristino saranno
effettivamente materialmente escluse all'utilizzo quali aree di sosta;
o siano messi in opera elementi dissuasori
atti ad impedire l'utilizzazione delle medesime, come dichiarato negli
elaborati tecnici allegati alla nota del 17.07.2008;
ed inoltre chiedeva il versamento delle anticipazioni
richieste con la citata nota del 06.06.2008;
- in data 28.07.2008, prot. n. 13582, i
richiedenti, in pendenza delle definitive determinazioni del Comune in merito
all'oblazione integrativa dovuta ed ai relativi oneri di urbanizzazione, ne
quantificavano gli importi rispettivamente in:
· quanto ad E 150.338,05 a titolo di
oblazione integrativa statale da versare entro il 08.08.2008;
· quanto ad E 144.159,45 a titolo di
oblazione integrativa, dovuta al Comune di Sommacampagna in applicazione dell'art.
41 della Legge 326/2003;
· E 95.008,67 a titolo di oneri di
urbanizzazione;
chiedendo contestualmente la rateizzazione in cinque anni
delle somme da versare al Comune di Sommacampagna;
- le somme sopra indicate risultano da un
calcolo preliminare che dovrà essere oggetto di verifica e controllo da parte
degli uffici comunali, a completamento dell'istruttoria tecnico -
amministrativa delle relative pratiche;
- qualora, in sede di conclusione dell'iter
tecnico - amministrativo istruttorio, emergessero incongruenze ed errori che
dovessero richiedere integrazioni e/o implementazioni delle somme dovute, sarà
compito degli uffici comunali darne tempestiva comunicazione agli interessati,
chiedendo agli stessi l'immediato conguaglio delle somme dovute, da effettuarsi
comunque prima del rilascio del Permesso di Costruzione in sanatoria;
- in data 31.07.2008, giusto prot. n. 12182
veniva depositata attestazione con la quale i richiedenti, nel prendere atto
dell'avvenuta concessione della proroga temporale richiesta, confermavano l'interdizione
dell'uso delle aree oggetto di rimessa in pristino e l'avviata predisposizione
delle opere necessarie per la posa dei dissuasori, come richiesto dal
Responsabile del Servizio con la citata nota del 24.07.2008 n. 11780;
- contestualmente informavano che avrebbero
provveduto al versamento della prima tranche delle somme dovute a titolo di
oblazione, entro il 06.06.2008, come effettivamente documentato dalla copia del
versamento postale, in atti della relativa pratica, per l'importo di E
150.338,05 quale oblazione statale;
- in data 03.09.2008, giusto prot. n. 13582,
i richiedenti hanno inoltrato ulteriore comunicazione inerente alle modalità di
rateizzazione delle somme dovute al Comune di Sommacampagna, proponendo l'effettuazione
di versamenti a cadenza mensile, nell'arco di cinque anni a far data dall'approvazione
della loro proposta da parte dell'Amministrazione Comunale.
Tutto ciò
premesso:
Preso atto
dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo inerente i condoni edilizi
presentati dai sig.ri Tortella Guido e Nicola (titolari della soc. Autoparking
Caselle srl) e dell'avvenuta definizione tecnica dei contenuti e delle modalità
delle sanatorie in esame, come descritto in premessa;
Rilevato
che la ditta richiedente ha inoltrato istanza di rateizzazione degli importi
dovuti al Comune a titolo di oblazione in applicazione dell'art. 41 della
Legge 326/2003 e delle somme afferenti agli oneri di urbanizzazione, giusto
protocollo n. 13582 del 28/07/2008;
Osservato
che tali rateizzazioni, non corrispondono a quanto previsto dall'art. 81 della
L.R. 61/85, tuttora vigenti in quanto compatibili con le norme contenute nel
Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 380/2001 art. 16 e successive modifiche;
Considerato che il citato
art. 16 - comma 2 - prevede la possibilità di rateizzazione delle somme dovute
a titolo di contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione
e del costo di costruzione, senza confermare le precedenti disposizioni di
legge in materia, ivi comprese quelle contenute nella L. 475/1978, che prevedevano la possibilità di
concedere non più di 4 rate semestrali, così come successivamente recepito
dalla predetta L.R. 61/1985;
Dato atto quindi che allo
stato attuale è possibile concedere forme di rateizzazione di oneri di
urbanizzazione, ma che la materia non è ancora stata regolamentata a livello
regionale, né a livello comunale;
Ribadito che le somme
in premessa indicate risultano da un calcolo preliminare dei richiedenti e che
pertanto dovranno essere oggetto di verifica e controllo da parte degli uffici
comunali, a completamento dell'istruttoria tecnica delle relative pratiche;
Confermato che qualora, in sede di
conclusione dell'iter tecnico - amministrativo istruttorio, emergessero
incongruenze ed errori che dovessero richiedere integrazioni e/o
implementazioni delle somme dovute, sarà compito degli uffici comunali
comunicare tempestivamente agli interessati le differenze riscontrate,
richiedendone agli stessi l'immediato conguaglio, prima del rilascio del
Permesso di Costruzione in sanatoria previsto in applicazione della L.
326/2003;
Visto il D.L. 269/2003 come
convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003;
Visto il D.L. 168/2004 come
convertito nella Legge 30.07.2004 n. 91
Visto il
D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
1) di procedere alla rateizzazione delle somme relative al
contributo concessorio, con le modalità ed i tempi da stabilire da parte della
Giunta Comunale, in assenza di regolamento comunale e di norme a livello
regionale, dovute dai sig.ri Tortella Guido e Nicola, titolari della soc.
Autoparking Caselle srl, ai fini della definzione delle istanze di condono
edilizio presentate ai sensi della Legge 326/2003 n. 6699 - 6700 - 6701 - 6702
tutte presentate in data 31.03.2004;
2) di dare atto che non esistono
specifiche disposizioni normative e regolamentari relative alla rateizzazione
delle somme dovute al Comune a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi
dell'art. 41 della L. 326/2003;
3) di
prescrivere che qualora in sede di definizione dell'iter tecnico -
amministrativo istruttorio e comunque prima del rilascio del Permesso di
Costruzione in sanatoria previsto in applicazione della L. 326/2003, dovessero
emergere incongruenze ed errori nei conteggi depositati con necessità di integrazione e/o
implementazione delle somme dovute, sarà compito degli uffici comunali
comunicare tempestivamente agli interessati le differenze riscontrate,
richiedendone agli stessi l'immediato conguaglio;
4) di
prendere atto di tutto quanto in premessa richiamato relativamente al
procedimento amministrativo concernere le pratiche di condono interessate dal
presente provvedimento.
Ed inoltre, ai sensi del D.Lgs.
267/2000 art. 134 comma 4,
SI PROPONE
Di dichiarare la presente proposta
di deliberazione immediatamente eseguibile.