Istanze di Condono Edilizio ai sensi della Legge 326/2003 n. 6699 - 6700 - 6701 - 6702 intestate ai sig.ri Tortella Guido e Nicola, titolari della Soc. Autoparking Caselle srl. Ricognizione generale e provvedimenti in merito alla rateizzazione delle somme dovute al Comune a titolo di integrazione dell'oblazione ed oneri di urbanizzazione. Art 16 del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e successive modificazioni..

 

Proposta di deliberazione ad iniziativa dell'Assessore all'Urbanistica Turato Paolo.

 

Premesso che:

-      in data 31.03.2004 i sig.ri Tortella Guido e Nicola depositavano agli atti del Comune n. 4 istanze di Condono Edilizio ai sensi e per gli effetti D.L. 269/2003 poi convertito nella Legge 326 del 24.11.2003, finalizzate a regolarizzare le seguenti posizioni:

o      pratica prot. n. 6699 del 31.03.2004: cambio di destinazione d'uso di un'area da agricola a pertinenze di un fabbricato commerciale;

o      pratica prot. n. 6700 del 31.03.2004: inserimento di insegna di esercizio sulla facciata di un edificio;

o      pratica prot. n. 6701 del 31.03.2004: cambio di destinazione d'uso di un fabbricato da agricolo a commerciale;

o      pratica prot. n. 6702 del 31.03.2004: cambio di destinazione d'uso di un fabbricato da industriale a commerciale;

-      in relazione alle predette istanze venivano individuati i Responsabili del Procedimento ai sensi del D.P.R. 380/01, come segue:

·     per quanto riguarda l'istanza n. 6699, con nota prot. n. 7680 del 15.04.2004, veniva nominato il Geom Egidio Manzato;

·     per quanto riguarda l'istanza n. 6700, con nota prot. n. 7681 del 15.04.2004, veniva nominato il Geom Egidio Manzato;

·     per quanto riguarda l'istanza n. 6701, con nota prot. n. 7682 del 15.04.2004, veniva nominato il Geom Egidio Manzato;

·     per quanto riguarda l'istanza n. 6702, con nota prot. n. 7675 del 15.04.2004, veniva nominato l'Arch. Claudia Orazio;

-      in data 22.06.2004 veniva effettuato un sopralluogo di verifica in loco, effettuato dal Geom. Egidio Manzato, con il quale veniva accertata la completa ed abusiva trasformazione d'uso degli immobili inerenti alle istanze di condono n. 6699 - 6701 - 6702, oggetto delle istanze di Condono Edilizio e successiva trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Verona;

-      nel frattempo, per intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 24-28 giugno 2004, veniva dichiarata l'incostituzionalità parziale dell'art. 32 del D.L. 269/2003 (poi convertito nella Legge 326/2003, cui si fa riferimento genericamente), nella parte in cui non prevede il concorso delle Regioni nella disciplina della sanatoria edilizia, in applicazione dell'art. 117 della Costituzione;

-      con la citata sentenza la Suprema Corte ha imposto al legislatore nazionale di emanare una nuova legge al fine di stabilire:

ü     un nuovo termine entro il quale le regioni dovessero adottare le leggi di attuazione della sanatoria per tutte le tipologie di abuso;

ü     un nuovo termine entro il quale gli interessati (proprietari, altri aventi titolo ecc.) potessero presentare le domande di sanatoria e che tenesse ovviamente conto del nuovo termine assegnato alle regioni per l'emanazione delle leggi di attuazione;

-      il Governo in attuazione di quanto richiesto, con il D.L. 168/2004, convertito poi nella Legge 30.07.2004 n. 91, ha assegnato 4 mesi alle Regioni per l'emanazione delle leggi di attuazione (entro il 12.11.2004) ed ha stabilito che ulteriori domande di sanatoria potevano essere presentate tra l'11.11.2004 del il 10.12.2004 confermando, al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, che le domande relative alla definzione degli illeciti presentate sino alla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale ... restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali ...;

-      la Regione Veneto ha regolato la materia con la L.R. 05.11.2005 n. 21, individuando due periodi temporali di ammissibilità delle domande, come segue:

Ø     il Periodo A riguardante le istanze presentate dal 02.10.2003 a tutto il 07.07.2004, all'interno del quale la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 32 comma 25 e seguenti del D.L. 269/2003, come convertito nella L. 326/2003 e, per quanto ivi non previsto dalla L. 28.02.1985 n. 47 (Capi IV e V) e dall'art. 39 della L. 724/1994;

Ø     il Periodo B riguardante le istanze presentate tra il 12.07.2004 ed il 01.08.2004 e tra l'11.11.2004 ed il 10.12.2004, all'interno dei quali la disciplina applicabile è riferita alla L.R. 21/2004, nonché per quanto ivi non previsto dalla L. 28.02.1985 n. 47 (Capi IV e V) e dall'art. 39 della L. 724/1994;

-      le istanze presentate dai sig.ri Tortella rientrano nel Periodo A, per cui ad esse si applicano le disposizioni della Legge 326/2003 e non quelle della L.R. 21/2004;

-      ai sensi delle citate disposizioni, al fine del consolidamento delle situazioni giuridiche connesse alla sanatoria, in pendenza di determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale (silenzio - assenso), risultava necessario che entro il 31.10.2005 venissero presentati tutti gli allegati previsti dalla normativa (ivi compresa la denuncia catastale e quella ai fini ICI), che si provvedesse al pagamento dell'anticipazione degli oneri di urbanizzazione, che il Comune non si fosse già espresso negativamente (entro il 31.10.2007) e che venisse versata l'intera oblazione dovuta, ferme ed impregiudicate restando le procedure connesse con la verifica di compatibilità agli eventuali vincoli esistenti;

-      con note prot. n. 7145 e 7429 del 09.04.2004, veniva comunicato agli interessati il nominativo del Responsabile del Procedimento;

-      il pendenza della presentazione della predetta documentazione le istruttorie inerenti le pratiche presentate rimanevano quindi sospese, così come comunicato agli interessati con nota in data 01.07.2004 n. 13775, concernente anche l'esito degli accertamenti effettuati durante sopralluogo di verifica del 22.06.2004;

-      con nota in data 16.01.2006 l'ufficio Edilizia Privata, dopo aver eseguito una prima istruttoria generale sulle istanze di condono presentate, trasmetteva agli interessati, giusta nota n. 608, le risultanze della propria attività istruttoria, specificando modalità e limiti di sanabilità degli abusi auto denunciati, elencando la documentazione necessaria al fine di approfondire e completare l'istruttoria tecnica, nonché formulando un primo conteggio preliminare dell'oblazione dovuta e dei relativi oneri di urbanizzazione;

-      nel frattempo, al fine di razionalizzare il procedimento amministrativo connesso, l'istanza n. 6702 del 31.03.2004 veniva di fatto assunta in carico dal geom. Egidio Manzato, già responsabile del procedimento delle altre tre domande presentate, il quale con nota n. 4996 del 11.04.2006, sollecitava la presentazione della documentazione richiesta ad integrazione della relativa pratica;

-      in data 19.05.2006, giusto prot. n. 6740, veniva depositata una prima tranche della documentazione integrativa richiesta che veniva riscontrata dal Responsabile del Procedimento con note n. 14189 - 14190 e 14191 del 10.10.2006, ove si accertava l'incompletezza della medesima rispetto a quanto richiesto e necessario al fine del completamento dell'iter istruttorio, con particolare riferimento all'inquadramento dell'opera rispetto alle tipologie di abuso previste dalla normativa;

-      l'istanza prot. n. 6700 del 31.03.2004 diveniva a questo punto marginale nel contesto del complessivo procedimento amministrativo avviato, trattandosi della sanatoria dell'insegna di esercizio dell'attività, connessa in modo stretto con l'intera procedura, ma non rilevante ai fini della determinazione della tipologia dell'abuso e della relativa una quantificazione dell'oblazione;

-      gli interessati, successivamente all'effettuazione di alcuni incontri tecnici, per tramite del professionista incaricato, riscontravano le precedenti comunicazioni degli uffici comunali, giusta nota qui pervenuta in data 25.10.2006 prot. n. 15221, rilevando la necessità di approfondire alcune specifiche tematiche di carattere tecnico - amministrativo e procedurale, chiedendo una proroga di 60 gg. al termine per la presentazione delle integrazioni richieste;

-      il protrarsi dell'inerzia dei richiedenti, anche oltre la proroga dei termini più sopra richiamata, e l'emergere di nuove problematiche connesse da un lato ai “tempi” di realizzazione delle opere abusive, in relazione ai termini temporali fissati dalla legge, e dall'altro in funzione delle nuove disposizioni applicative contenute nella Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2699 del 07.12.2005, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 03.03.2006, quindi successivamente alla prima nota tecnica del 16.01.2006 sopra richiamata, rendeva necessario ed opportuno l'invio di una nuova comunicazione agli interessati, giusto prot. n. 13027 del 31.07.2007;

-      con tale comunicazione veniva chiesta giustificazione delle istanze presentate, in relazione ai tempi di realizzazione delle opere e delle trasformazioni abusivamente realizzate, indicando altresì la tipologia di abuso da applicarsi alla luce di quanto prescritto nella citata Circolare Ministeriale e stabilendo un nuovo termine per il deposito della documentazione tecnica integrativa già richiesta;

-      in data 25.09.2007 i richiedenti presentavano nuova istanza di proroga dei termini giustificata da un lato dal grado di complessità delle pratiche e dall'altro dalla rilevante entità dell'oblazione risultante dall'applicazione delle disposizioni della citata Circolare Ministeriale;

-      con nota n. 16117 del 01.10.2007 il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, non ritenendo giustificata l'ennesima richiesta di proroga dei termini, intimava agli interessati la presentazione della documentazione richiesta entro 8 gg. pena l'applicazione delle norme repressive previste dalla legislazione vigente in materia;

-      in data 05.10.2007 giusto prot. n. 16471 i richiedenti presentavano quindi la documentazione tecnica atta ad illustrare in modo circostanziato e completo la reale situazione delle opere abusive poste in essere, ivi quantificando, per ciascuna delle istanze interessate (prot. n. 6699 - 6700 - 6701 - 6702) l'entità dell'oblazione integrativa dovuta;

-      con provvedimento n. 20316 del 10.12.2007 il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, preso atto del prossimo collocamento in pensione del Geom. Egidio Manzato, ne disponeva la sostituzione, per l'espletamento dei procedimenti al medesimo assegnati ed ancora in corso di definzione, con l'arch. Dario Castagnini;

-      a seguito del deposito, in data 05.10.2007, di nuovi elaborati tecnici, veniva riavviata l'istruttoria concernete la definzione delle citate istanze di condono edilizio, con approfondimento degli aspetti tecnico legali connessi all'applicazione della tipologia di abuso ed alle superfici da sanare, durante la quale veniva anche, verbalmente, consultato il legale di fiducia del Comune ed a cui facevano seguito colloqui ed incontri con i richiedenti;

-      a tale fase istruttoria, conclusa nella primavera del 2008, faceva seguito, in data 16.05.2008 prot. n. 8004, il deposto di nuova documentazione tecnica da parte dei richiedenti, con la quale veniva comunicata la sostanziale riduzione delle superfici oggetto di sanatoria con interventi di ripristino sulle aree escluse, al fine di riportarle nella situazione urbanistico edilizia antecedente alla presentazione della domanda di sanatoria, da effettuarsi entri un massimo di 90 gg. dal deposito della nuova documentazione;

-      il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, giusta nota n. 9048 del 06.06.2008, nel prendere atto della richiesta pervenuta, fissava modalità e tempi del ripristino comunicato, da ultimare entro il 15.07.2008, richiedendo altresì il versamento di parte dell'oblazione e dei relativi oneri di urbanizzazione, nella misura minima del 30% di quanto dovuto, segnalando che l'ufficio, al fine di produrre un calcolo preciso degli importi, necessitava di precise specifiche tecniche, ed inoltre la possibilità di chiedere forme di rateizzazione della quota parte delle somme dovute al Comune di Sommacampagna;

-      in data 14.07.2008, giusto prot. n. 11270, venivano depositate le specifiche tecniche richieste con la predetta nota del 06.06.2008, ivi allegando una comunicazione con la quale, si evidenziavano difficoltà alcune tecniche ed operative incontrate per l'effettuazione degli interventi di ripristino e contestuale richiesta di proroga al 30.09.2008 dei termini temporali fissati da questo Comune;

-      il Responsabile del Servizio Edilizia Privata, giusta nota n. 11780 del 24.07.2008, dopo aver doverosamente richiamato le precedenti comunicazioni intercorse con la proprietà ed aver evidenziato le inadempienze della medesima in ordine alla documentazione richiesta ed alle tempistiche dalla medesima proposte, nell'ottica di individuare e definire una volta per tutte un percorso amministrativo che consenta la positiva conclusione dei procedimenti in atti, riteneva ammissibile la proroga richiesta purché:

o        Ia richiedente dichiari espressamente, entro il 31.07.2008, che le aree oggetto dei lavori di ripristino saranno effettivamente materialmente escluse all'utilizzo quali aree di sosta;

o        siano messi in opera elementi dissuasori atti ad impedire l'utilizzazione delle medesime, come dichiarato negli elaborati tecnici allegati alla nota del 17.07.2008;

ed inoltre chiedeva il versamento delle anticipazioni richieste con la citata nota del 06.06.2008;

-      in data 28.07.2008, prot. n. 13582, i richiedenti, in pendenza delle definitive determinazioni del Comune in merito all'oblazione integrativa dovuta ed ai relativi oneri di urbanizzazione, ne quantificavano gli importi rispettivamente in:

·       quanto ad E 150.338,05 a titolo di oblazione integrativa statale da versare entro il 08.08.2008;

·       quanto ad E 144.159,45 a titolo di oblazione integrativa, dovuta al Comune di Sommacampagna in applicazione dell'art. 41 della Legge 326/2003;

·       E 95.008,67 a titolo di oneri di urbanizzazione;

chiedendo contestualmente la rateizzazione in cinque anni delle somme da versare al Comune di Sommacampagna;

-      le somme sopra indicate risultano da un calcolo preliminare che dovrà essere oggetto di verifica e controllo da parte degli uffici comunali, a completamento dell'istruttoria tecnico - amministrativa delle relative pratiche;

-      qualora, in sede di conclusione dell'iter tecnico - amministrativo istruttorio, emergessero incongruenze ed errori che dovessero richiedere integrazioni e/o implementazioni delle somme dovute, sarà compito degli uffici comunali darne tempestiva comunicazione agli interessati, chiedendo agli stessi l'immediato conguaglio delle somme dovute, da effettuarsi comunque prima del rilascio del Permesso di Costruzione in sanatoria;

-      in data 31.07.2008, giusto prot. n. 12182 veniva depositata attestazione con la quale i richiedenti, nel prendere atto dell'avvenuta concessione della proroga temporale richiesta, confermavano l'interdizione dell'uso delle aree oggetto di rimessa in pristino e l'avviata predisposizione delle opere necessarie per la posa dei dissuasori, come richiesto dal Responsabile del Servizio con la citata nota del 24.07.2008 n. 11780;

-      contestualmente informavano che avrebbero provveduto al versamento della prima tranche delle somme dovute a titolo di oblazione, entro il 06.06.2008, come effettivamente documentato dalla copia del versamento postale, in atti della relativa pratica, per l'importo di E 150.338,05 quale oblazione statale;

-      in data 03.09.2008, giusto prot. n. 13582, i richiedenti hanno inoltrato ulteriore comunicazione inerente alle modalità di rateizzazione delle somme dovute al Comune di Sommacampagna, proponendo l'effettuazione di versamenti a cadenza mensile, nell'arco di cinque anni a far data dall'approvazione della loro proposta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso:

Preso atto dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo inerente i condoni edilizi presentati dai sig.ri Tortella Guido e Nicola (titolari della soc. Autoparking Caselle srl) e dell'avvenuta definizione tecnica dei contenuti e delle modalità delle sanatorie in esame, come descritto in premessa;

Rilevato che la ditta richiedente ha inoltrato istanza di rateizzazione degli importi dovuti al Comune a titolo di oblazione in applicazione dell'art. 41 della Legge 326/2003 e delle somme afferenti agli oneri di urbanizzazione, giusto protocollo n. 13582 del 28/07/2008;

Osservato che tali rateizzazioni, non corrispondono a quanto previsto dall'art. 81 della L.R. 61/85, tuttora vigenti in quanto compatibili con le norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. 380/2001 art. 16 e successive modifiche;

Considerato che il citato art. 16 - comma 2 - prevede la possibilità di rateizzazione delle somme dovute a titolo di contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, senza confermare le precedenti disposizioni di legge in materia, ivi comprese quelle contenute nella L.  475/1978, che prevedevano la possibilità di concedere non più di 4 rate semestrali, così come successivamente recepito dalla predetta L.R. 61/1985;

Dato atto quindi che allo stato attuale è possibile concedere forme di rateizzazione di oneri di urbanizzazione, ma che la materia non è ancora stata regolamentata a livello regionale, né a livello comunale;

Ribadito che le somme in premessa indicate risultano da un calcolo preliminare dei richiedenti e che pertanto dovranno essere oggetto di verifica e controllo da parte degli uffici comunali, a completamento dell'istruttoria tecnica delle relative pratiche;

Confermato che qualora, in sede di conclusione dell'iter tecnico - amministrativo istruttorio, emergessero incongruenze ed errori che dovessero richiedere integrazioni e/o implementazioni delle somme dovute, sarà compito degli uffici comunali comunicare tempestivamente agli interessati le differenze riscontrate, richiedendone agli stessi l'immediato conguaglio, prima del rilascio del Permesso di Costruzione in sanatoria previsto in applicazione della L. 326/2003;

Visto il D.L. 269/2003 come convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003;

Visto il D.L. 168/2004 come convertito nella Legge 30.07.2004 n. 91

Visto il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

SI PROPONE

1)   di procedere alla rateizzazione delle somme relative al contributo concessorio, con le modalità ed i tempi da stabilire da parte della Giunta Comunale, in assenza di regolamento comunale e di norme a livello regionale, dovute dai sig.ri Tortella Guido e Nicola, titolari della soc. Autoparking Caselle srl, ai fini della definzione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 326/2003 n. 6699 - 6700 - 6701 - 6702 tutte presentate in data 31.03.2004;

2)    di dare atto che non esistono specifiche disposizioni normative e regolamentari relative alla rateizzazione delle somme dovute al Comune a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'art. 41 della L. 326/2003;

3)    di prescrivere che qualora in sede di definizione dell'iter tecnico - amministrativo istruttorio e comunque prima del rilascio del Permesso di Costruzione in sanatoria previsto in applicazione della L. 326/2003, dovessero emergere incongruenze ed errori nei conteggi depositati con  necessità di integrazione e/o implementazione delle somme dovute, sarà compito degli uffici comunali comunicare tempestivamente agli interessati le differenze riscontrate, richiedendone agli stessi l'immediato conguaglio;

4)    di prendere atto di tutto quanto in premessa richiamato relativamente al procedimento amministrativo concernere le pratiche di condono interessate dal presente provvedimento.

Ed inoltre, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 134 comma 4,

SI PROPONE

Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.