CONSIDERATO
che i l Comune per far fronte alla grande richiesta di sistemazioni abitative
al di fuori delle graduatorie ufficiali e derivanti da situazioni di emergenza
abitativa ha provveduta alla costruzione di n. 6 minialloggi che sono ormai
ultimati;
RITENUTO
opportuno regolamentare l'assegnazione e la permanenza negli stessi;
VISTO
lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio;
VISTO
il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
competente ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
Con
n. 11 voti favorevoli, n. = contrari; n. = astenuti, su n. 11 consiglieri
presenti
1)
approvare l'allegato regolamento, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2)
di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato
espresso il parere favorevole di cui all'art.
49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ART. 1
Il presente regolamento dispone le
modalità di intervento in risposta sia a problemi di emergenza abitativa
generali come sfratti esecutivi, inagibilità di abitazioni, ecc. sia a problemi
abitativi di cittadini immigrati da Paesi stranieri, residenti nel Comune di
Bientina o che ivi svolgano attività lavorativa, negli ambiti e secondo le
procedure di cui ai successivi articoli. Il presente Regolamento non si applica
agli interventi legati all'assegnazione di edilizia popolare di cui alla L.R.
96/96;
L'Amministrazione persegue le finalità
di cui al precedente art. 1 mediante l'assegnazione temporanea di soluzioni
abitative presso la struttura di proprietà comunale paragonabile a struttura di
seconda accoglienza.
Le soluzioni abitative suindicate
consistono nell'assegnazione in uso transitorio di appartamenti bilocali.
ART.3
DESTINATARI
DEGLI INTERVENTI
Sono destinatari degli interventi di
cui all'art.1, nuclei familiari o cittadini singoli in attesa di
ricongiungimento, di nazionalità
italiana o, comunque, in possesso di regolare permesso di soggiorno, in regola
con le leggi dello Stato italiano, occupati o iscritti nelle liste di
collocamento, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative.
Non possono accedere a questa forma di
intervento coloro che risultano titolari di proprietà o usufrutto di alloggi
sul territorio italiano o che abbiano un regolare contratto d'affitto per un'abitazione
sul territorio italiano.
CRITERI
GENERALI
L'Amministrazione determina
periodicamente con delibera della Giunta Comunale, sulla base di quanto
stabilito dal presente regolamento:
ü
la dotazione di immobili con riferimento ai quali attivare
gli interventi;
ü
eventuali criteri di indirizzo per la valutazione delle richieste ad ulteriore integrazione dei criteri generali specificati al
successivo articolo 7;
ü
le forme e l'entità delle contribuzioni dovute dagli utenti
per gli interventi.
DOMANDA
La domanda per l'assegnazione
temporanea di soluzioni abitative di cui all'art. 1 viene formalizzata
utilizzando i moduli, appositamente predisposti, da ritirare presso l'Ufficio
Ambiente - Casa e dopo avere effettuato u n colloquio con un Assistente Sociale
del territorio.
ART. 6
PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande viene
effettuata da una Commissione composta da:
1) Il funzionario
Responsabile del Servizio o suo delegato;
2) 1 Assistente
Sociale del territorio
3) 2 membri
designati dalle Associazioni che sul territorio si occupano delle problematiche
relative all'immigrazione nel caso di esame di domande di immigrati;
Tale Commissione è costituita con l'obiettivo
di effettuare una valutazione articolata che tenga conto delle varie componenti
relative alle situazioni dei soggetti/nuclei familiari che inoltrano la
richiesta secondo i criteri di cui all'art. 7;
La Commissione di cui sopra si riunirà
ogniqualvolta si verifichi la disponibilità di un alloggio.
ART. 7
CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Commissione di cui al precedente
articolo 6 valuta le istanze presentate con il supporto della documentazione
prodotta dagli interessati, tenendo presenti i seguenti criteri di priorità:
1)
Condizioni oggettive: grave disagio abitativo accertato da
parte di organi dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici e
consistente:
a) nel soggiorno
in alloggio improprio, precario o in centri di prima accoglienza;
b) nel soggiorno
in alloggio in condizioni di sovraffollamento o di antigienicità attestato
dagli organi competenti;
c) nel soggiorno
in alloggio E.R.P. procurato dal Sindaco con requisizione;
d) nel soggiorno
temporaneo in strutture comunale destinate a risolvere altre problematiche
sociali.
e)
2)
Condizioni soggettive:
a) composizione
del nucleo familiare ed eventuali
inizio della pratica di ricongiungimento;
b) presenza nel
nucleo familiare di minori e/o soggetti affetti da menomazioni rilevanti
certificate;
c) situazione
economica.
La stessa Commissione, al fine di
effettuare un'analisi quanto più
dettagliata possibile in merito alle
situazioni che richiedono l'intervento, può attivare approfondimenti attraverso l'utilizzo di competenze in possesso
degli operatori che l a compongono (colloqui, visite domiciliari, ecc.) o altri
strumenti a disposizione del Comune.
Le domande vengono comunque ricevute,
anche in assenza di immediate disponibilità di risorse abitative.
ART. 8
Dopo la valutazione operata secondo i
criteri di cui al precedente art. 7 dalla Commissione di cui all'art. 6, si
provvede ad istruire i provvedimenti di assegnazione.
Le domande che non possono essere
accolte per indisponibilità temporanea di soluzioni abitative vengono tenute
presenti ai fini di successive assegnazioni.
Non si potrà pertanto procedere ad
alcuna assegnazione, anche successivamente, se non previo riesame di tutte le
domande precedentemente presentate che non hanno avuto accoglimento.
L'assegnazione, sulla base delle
proposte elaborate dalla Commissione e previa verifica della permanenza dei
requisiti richiesti, viene formalizzata mediante atto del Sindaco.
ART. 9
TEMPORALITA'
DELL'ASSEGNAZIONE
La durata del contratto in uso
abitativo degli appartamenti avrà una durata massima di 24 mesi, salvo deroga
in casi eccezionali, approvata dalla Commissione su proposta dell'ufficio.
L'assegnazione è subordinata alla
assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario relativamente al
rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e alla sottoscrizione
di un contratto di concessione d'uso. Nel caso di nucleo familiare, l'assegnatario sottoscrittore del contratto è identificato
nel capofamiglia, in altri casi deve essere individuato comunque un
responsabile dell'alloggio assegnato.
ART. 10
UTILIZZO DEGLI
ALLOGGI
L'utilizzo degli alloggi è riservato
esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera
autonoma secondo le modalità e le consuetudini consolidate e sulla base delle
comuni regole di convivenza civile.
E' fatto divieto di subaffittare i
locali messi a disposizione, così come di permettere la permanenza nell'alloggio
di persone non espressamente autorizzate da parte dell'Amministrazione.
ART. 11
Le persone cui sono affidati i locali
ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli
stessi e degli arredi di cui dispongono. E' assolutamente proibito modificare o
manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili.
Il Comune ha facoltà di verificare,
tramite un proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli arredi
assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole
condominiali.
Al fine di accedere agli alloggi anche
in caso di prolungata assenza degli occupanti sarà depositata in Comune una
copia delle chiavi delle strutture abitative.
Gli interventi di manutenzione
ordinaria delle unità abitative sono a carico degli ospiti.
Le spese di riscaldamento,
illuminazione, acqua, gas, telefono, nettezza urbana, sono a carico dell'occupante
l'alloggio, che dovrà provvedere lui stesso ad intestare a suo nome i contratti
relativi alle utenze di cui sopra.
ART. 12
Gli assegnatari degli
alloggi si devono impegnare ad utilizzare correttamente quanto messo a disposizione,
riconsegnando il tutto, fatto salvo il logorio d'uso, in buono stato al momento
della scadenza dei termini di assegnazione. Saranno loro addebitati eventuali
danni e manomissioni riscontrate.
ART. 13
In caso di mancato rispetto di quanto
previsto dal presente Regolamento e più in generale dalle norme che regolano la
convivenza civile, verrà decretato l'annullamento e la conseguente revoca della
concessione dell'alloggio.
La decadenza della concessione viene
senz'altro dichiarata nei seguenti casi:
ü
Assegnazione alloggio E.R.P. o comunque, disponibilità non
precaria di un altro alloggio;
ü
Morosità delle quote di contribuzione mensile per un periodo
superiore a mesi tre;
ü
Subaffitto dell'alloggio a terzi;
ü
Cessione a terzi dell'alloggio o di parte di esso;
ü
L'alloggio non risulta occupato stabilmente dall'assegnatario
per un periodo superiore a mesi 2, salvo casi particolari preventivamente
autorizzati;
ü
L'alloggio risulta adibito ad attività illecite;
ü
Perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti richiesti
per la concessione temporanea;
ü
Rinuncia all'assegnazione di un altro alloggio definitivo
senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
ü
Modifica strutturale dell'alloggio senza debita
autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale o danni con dolo alle
pareti murarie, impiantistiche, alle rifiniture delle parti esclusive o
condominiali temporaneamente concesse;
ü
Mancato rispetto di quanto previsto nel contratto di
concessione d'uso.
SISTEMI DI
CONTRIBUZIONE
Il canone di locazione è stabilito con
provvedimento di Giunta così come specificato all'art. 4.
Il pagamento della quota mensile deve
avvenire entro i primi venti giorni di ogni mese con modalità stabilite dall'Amministrazione
Comunale.
La prima mensilità deve essere
corrisposta nel mese in cui viene concesso l'uso dell'alloggio se la
concessione avviene entro i primi quindici giorni del mese, altrimenti il mese
successivo. Il mancato pagamento per tre mensilità continuative comporta l'immediata
revoca del provvedimento d'assegnazione in concessione d'uso dell'alloggio.
Al fine di evitare che l'occupazione
degli alloggi si protragga abusivamente oltre il periodo di accoglienza, la
quota di contribuzione subirà un incremento pari al 10% per mese di ulteriore
permanenza.
A garanzia del pagamento dell'affitto,
delle utenze e della integrità dell'alloggio e delle sue pertinenze, il
concessionario verserà un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone
di locazione.
Nel caso di cittadini che versino in
condizioni di indigenza documentata ed accertata, la contribuzione mensile sarà
ridotta del 50% e così pure il deposito cauzionale.