IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

CONSIDERATO che i l Comune per far fronte alla grande richiesta di sistemazioni abitative al di fuori delle graduatorie ufficiali e derivanti da situazioni di emergenza abitativa ha provveduta alla costruzione di n. 6 minialloggi che sono ormai ultimati;

 

RITENUTO opportuno regolamentare l'assegnazione e la permanenza negli stessi;

 

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio;

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

Con n. 11 voti favorevoli, n. = contrari; n. = astenuti, su n. 11 consiglieri presenti

 

DELIBERA

 

1)       approvare l'allegato regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)       di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art.  49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1

FINALITA'

 

Il presente regolamento dispone le modalità di intervento in risposta sia a problemi di emergenza abitativa generali come sfratti esecutivi, inagibilità di abitazioni, ecc. sia a problemi abitativi di cittadini immigrati da Paesi stranieri, residenti nel Comune di Bientina o che ivi svolgano attività lavorativa, negli ambiti e secondo le procedure di cui ai successivi articoli. Il presente Regolamento non si applica agli interventi legati all'assegnazione di edilizia popolare di cui alla L.R. 96/96;

 

 

 

ART. 2

AMBITI DI INTERVENTO

 

L'Amministrazione persegue le finalità di cui al precedente art. 1 mediante l'assegnazione temporanea di soluzioni abitative presso la struttura di proprietà comunale paragonabile a struttura di seconda accoglienza.

Le soluzioni abitative suindicate consistono nell'assegnazione in uso transitorio di appartamenti bilocali.

 

 

 

ART.3

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

 

Sono destinatari degli interventi di cui all'art.1, nuclei familiari o cittadini singoli in attesa di ricongiungimento,  di nazionalità italiana o, comunque, in possesso di regolare permesso di soggiorno, in regola con le leggi dello Stato italiano, occupati o iscritti nelle liste di collocamento, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative.

Non possono accedere a questa forma di intervento coloro che risultano titolari di proprietà o usufrutto di alloggi sul territorio italiano o che abbiano un regolare contratto d'affitto per un'abitazione sul territorio italiano.

 

 

 

 

ART. 4

CRITERI GENERALI

 

L'Amministrazione determina periodicamente con delibera della Giunta Comunale, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento:

ü       la dotazione di immobili con riferimento ai quali attivare gli interventi;

ü       eventuali criteri di indirizzo  per la valutazione delle richieste  ad ulteriore integrazione dei criteri generali specificati al successivo articolo 7;

ü       le forme e l'entità delle contribuzioni dovute dagli utenti per gli interventi.

 

 

 

ART. 5

DOMANDA

 

La domanda per l'assegnazione temporanea di soluzioni abitative di cui all'art. 1 viene formalizzata utilizzando i moduli, appositamente predisposti, da ritirare presso l'Ufficio Ambiente - Casa e dopo avere effettuato u n colloquio con un Assistente Sociale del territorio.

 

 

 

ART. 6

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

 

La valutazione delle domande viene effettuata da una Commissione composta da:

1)       Il funzionario Responsabile del Servizio o suo delegato;

2)       1 Assistente Sociale del territorio

3)       2 membri designati dalle Associazioni che sul territorio si occupano delle problematiche relative all'immigrazione nel caso di esame di domande di immigrati;

Tale Commissione è costituita con l'obiettivo di effettuare una valutazione articolata che tenga conto delle varie componenti relative alle situazioni dei soggetti/nuclei familiari che inoltrano la richiesta secondo i criteri di cui all'art. 7;

La Commissione di cui sopra si riunirà ogniqualvolta si verifichi la disponibilità di un alloggio.

 

 

ART. 7

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

 

La Commissione di cui al precedente articolo 6 valuta le istanze presentate con il supporto della documentazione prodotta dagli interessati, tenendo presenti i seguenti criteri di priorità:

1)         Condizioni oggettive: grave disagio abitativo accertato da parte di organi dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici e consistente:

a)       nel soggiorno in alloggio improprio, precario o in centri di prima accoglienza;

b)       nel soggiorno in alloggio in condizioni di sovraffollamento o di antigienicità attestato dagli organi competenti;

c)       nel soggiorno in alloggio E.R.P. procurato dal Sindaco con requisizione;

d)       nel soggiorno temporaneo in strutture comunale destinate a risolvere altre problematiche sociali.

e)        

2)         Condizioni soggettive:

a)       composizione del nucleo familiare  ed eventuali inizio della pratica di ricongiungimento;

b)       presenza nel nucleo familiare di minori e/o soggetti affetti da menomazioni rilevanti certificate;

c)       situazione economica.

La stessa Commissione, al fine di effettuare un'analisi  quanto più dettagliata possibile in merito  alle situazioni che richiedono l'intervento, può attivare  approfondimenti attraverso l'utilizzo di competenze in possesso degli operatori che l a compongono (colloqui, visite domiciliari, ecc.) o altri strumenti a disposizione del Comune.

Le domande vengono comunque ricevute, anche in assenza di immediate disponibilità di risorse abitative.

 

 

 

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

 

Dopo la valutazione operata secondo i criteri di cui al precedente art. 7 dalla Commissione di cui all'art. 6, si provvede ad istruire i provvedimenti di assegnazione.

Le domande che non possono essere accolte per indisponibilità temporanea di soluzioni abitative vengono tenute presenti ai fini di successive assegnazioni.

Non si potrà pertanto procedere ad alcuna assegnazione, anche successivamente, se non previo riesame di tutte le domande precedentemente presentate che non hanno avuto accoglimento.

L'assegnazione, sulla base delle proposte elaborate dalla Commissione e previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, viene formalizzata mediante atto del Sindaco.

 

 

ART. 9

TEMPORALITA' DELL'ASSEGNAZIONE

 

La durata del contratto in uso abitativo degli appartamenti avrà una durata massima di 24 mesi, salvo deroga in casi eccezionali, approvata dalla Commissione su proposta dell'ufficio.

L'assegnazione è subordinata alla assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario relativamente al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e alla sottoscrizione di un contratto di concessione d'uso. Nel caso di nucleo familiare, l'assegnatario  sottoscrittore del contratto è identificato nel capofamiglia, in altri casi deve essere individuato comunque un responsabile dell'alloggio assegnato.

 

 

ART. 10

UTILIZZO DEGLI ALLOGGI

 

L'utilizzo degli alloggi è riservato esclusivamente alle persone assegnatarie; esse useranno gli alloggi in maniera autonoma secondo le modalità e le consuetudini consolidate e sulla base delle comuni regole di convivenza civile.

E' fatto divieto di subaffittare i locali messi a disposizione, così come di permettere la permanenza nell'alloggio di persone non espressamente autorizzate da parte dell'Amministrazione.

 

 

ART. 11

GESTIONE E CURA DEGLI IMMOBILI

 

Le persone cui sono affidati i locali ad uso abitativo sono responsabili della cura, conservazione e pulizia degli stessi e degli arredi di cui dispongono. E' assolutamente proibito modificare o manomettere sia gli impianti che la struttura degli immobili.

 

Il Comune ha facoltà di verificare, tramite un proprio incaricato, il corretto uso dei locali e degli arredi assegnati, lo stato di conservazione, la pulizia ed il rispetto delle regole condominiali.

Al fine di accedere agli alloggi anche in caso di prolungata assenza degli occupanti sarà depositata in Comune una copia delle chiavi delle strutture abitative.

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle unità abitative sono a carico degli ospiti.

Le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua, gas, telefono, nettezza urbana, sono a carico dell'occupante l'alloggio, che dovrà provvedere lui stesso ad intestare a suo nome i contratti relativi alle utenze di cui sopra.

 

 

 

ART. 12

RESTITUZIONE DEGLI ALLOGGI

 

 

Gli assegnatari degli alloggi si devono impegnare ad utilizzare correttamente quanto messo a disposizione, riconsegnando il tutto, fatto salvo il logorio d'uso, in buono stato al momento della scadenza dei termini di assegnazione. Saranno loro addebitati eventuali danni e manomissioni riscontrate.

 

 

ART. 13

REVOCA DELLA CONCESSIONE DI UTILIZZO DEGLI ALLOGGI

 

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e più in generale dalle norme che regolano la convivenza civile, verrà decretato l'annullamento e la conseguente revoca della concessione dell'alloggio.

La decadenza della concessione viene senz'altro dichiarata nei seguenti casi:

ü       Assegnazione alloggio E.R.P. o comunque, disponibilità non precaria di un altro alloggio;

ü       Morosità delle quote di contribuzione mensile per un periodo superiore a mesi tre;

ü       Subaffitto dell'alloggio a terzi;

ü       Cessione a terzi dell'alloggio o di parte di esso;

ü       L'alloggio non risulta occupato stabilmente dall'assegnatario per un periodo superiore a mesi 2, salvo casi particolari preventivamente autorizzati;

ü       L'alloggio risulta adibito ad attività illecite;

ü       Perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti richiesti per la concessione temporanea;

ü       Rinuncia all'assegnazione di un altro alloggio definitivo senza che sussistano gravi e giustificati motivi;

ü       Modifica strutturale dell'alloggio senza debita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale o danni con dolo alle pareti murarie, impiantistiche, alle rifiniture delle parti esclusive o condominiali temporaneamente concesse;

ü       Mancato rispetto di quanto previsto nel contratto di concessione d'uso.

 

 

 

ART. 14

SISTEMI DI CONTRIBUZIONE

 

 

Il canone di locazione è stabilito con provvedimento di Giunta così come specificato all'art. 4.

Il pagamento della quota mensile deve avvenire entro i primi venti giorni di ogni mese con modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La prima mensilità deve essere corrisposta nel mese in cui viene concesso l'uso dell'alloggio se la concessione avviene entro i primi quindici giorni del mese, altrimenti il mese successivo. Il mancato pagamento per tre mensilità continuative comporta l'immediata revoca del provvedimento d'assegnazione in concessione d'uso dell'alloggio.

 

 

 

 

 

 

Al fine di evitare che l'occupazione degli alloggi si protragga abusivamente oltre il periodo di accoglienza, la quota di contribuzione subirà un incremento pari al 10% per mese di ulteriore permanenza.

A garanzia del pagamento dell'affitto, delle utenze e della integrità dell'alloggio e delle sue pertinenze, il concessionario verserà un deposito cauzionale pari a due mensilità del canone di locazione.

Nel caso di cittadini che versino in condizioni di indigenza documentata ed accertata, la contribuzione mensile sarà ridotta del 50% e così pure il deposito cauzionale.