Costituzione della Società relativa al gestore unico delle acque.

Approvazione protocollo di intesa e bozza dello statuto e la costituenda società.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

1.         questa Amministrazione ha affidato la gestione dei servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), per quanto riguarda l'acquedotto e la fognatura, ad una società pubblica dalla stessa partecipata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 denominata Cerbaie S.p.A. che svolge servizi sull'area Pisana;

 

2.         per effetto della Legge n. 36/94, si rende obbligatorio provvedere alla gestione associata dei servizi del ciclo idrico integrato su area vasta con superamento della attuale frammentazione gestionale;

 

3.         con la L.R. n. 81/95, e con la successiva L.R. n. 26/97, si è provveduto alla individuazione degli Arnbiti Territoriali Ottimali (ATO), alla costituzione degli stessi e alla disciplina per addivenire alla gestione unica del servizio;

 

4.         l'Autorità di Ambito n. 2, di cui questa Amministrazione fa parte, ha adempiuto ai propri obblighi previsti dalla Legge n. 36/94 e dalla L.R. n. 81/95, avendo provveduto alla ricognizione delle opere e delle reti, e quindi all'elaborazione del Piano di Ambito che ha ricevuto definitiva approvazione dall'Assemblea Consortile dell'Autorità con deliberazione n. 43 del 23.12.1999;

 

5.         con delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 5 marzo 2001 l'Autorità di Ambito Territoriale ha individuato nella società mista a prevalente capitale pubblico locale, la forma di gestione del servizio idrico integrato più idonea e rispondente alle esigenze del servizio e più aderente alle caratteristiche sociali, territoriali e produttive dell'ambito anche in ragione della presenza di soggetti pubblici e privati che, nel territorio di riferimento dell'ambito, gestiscono impianti pubblici di trattamento dei reflui civili e industriali di grande rilievo il cui coinvolgimento non potrebbe essere adeguatamente assicurato dall'affidamento del servizio in regime di concessione;

 

6.         l'ATO ha inoltre fissato al 30 settembre 2001 il termine per la costituzione della S.p.A. mista, cui affidare conseguentemente il servizio idrico integrato; inoltre, nel caso in cui non si realizzi la società unica tra i Comuni dell'ambito, ovvero la stessa non venga aperta alla partecipazione dei privati entro un anno dall'affidamento, l'ATO si riserva la decisione di affidare il servizio idrico integrato mediante concessione a terzi attraverso lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica;

 

7.         l'assemblea consortile dell'ATO, con la delibera di cui sopra, ha invitato il Comune di Pisa, in qualità di Comune più popoloso dell'ambito, ad attivare nel più breve tempo possibile le procedure necessarie per la costituzione di una società mista a prevalente capitale pubblico locale attraverso un accordo di programma;

 

 

 

 

8.         in esecuzione di tale delibera, il Comune di Pisa ha promosso la stipula di un protocollo d'intesa tra i comuni dell'ATO 2 finalizzato alla definizione di uno studio di fattibilità per la costituzione di una società d'ambito nel settore della gestione delle risorse idriche; tale protocollo, siglato in data 13 luglio 2001 da un numero di Comuni rappresentanti circa il 70% della popolazione d'ambito, ha disposto la costituzione:

I)    di un gruppo di lavoro composto da tecnici nominati dai sindaci di Pisa, Empoli, Cascina, Pescia, incaricato, con l'assistenza tecnica e la consulenza di FIDI TOSCANA S.p.A., di redigere il suddetto studio;

II)   di un Collegio dei Sindaci dei Comuni di Pisa, Cascina, Empoli, Pescia avente funzione di controllo e supervisione del lavoro svolto dai tecnici e incaricato di approvare in via definitiva il progetto di costituzione della nuova società elaborato dal Gruppo Tecnico;

 

9.         il Gruppo Tecnico e FIDI TOSCANA hanno presentato lo studio di fattibilità al Collegio dei Sindaci il cui Presidente, stante l'oggettiva esiguità del tempo a disposizione, ha richiesto all'Autorità d'Ambito una proroga per la costituzione della società;

 

10.        la medesima Autorità con deliberazione n. 12 del 28 settembre 2001, preso atto della firma del Protocollo d'intesa del 13 luglio 2001 e del conseguente avvio del percorso finalizzato alla costituzione della società unica di ambito, ha deliberato di prorogare al 31.12.2001 il termine ultimo per l'affidamento della gestione del servizio;

 

11.        con protocollo d'intesa firmato in data 22 ottobre 2001 i rappresentanti dei Comuni dell'ATO 2, ivi compresa questa Amministrazione, recependo i contenuti dello studio definitivo di fattibilità presentato dalla FIDI TOSCANA e dal Gruppo Tecnico, hanno approvato il progetto per la costituzione della società unica di ambito, che in particolare prevede:

a)         la società sarà costituita direttamente dai Comuni o attraverso le rispettive società e/o aziende pubbliche locali operanti nei servizi idrici;

b)         la stessa avrà capitale sociale di 500.000 euro che verranno conferiti in denaro dai Comuni dell'ATO 2 o dalle loro società e/o aziende locali, in ragione della loro percentuale di partecipazione al capitale sociale; detta partecipazione è determinata secondo un parametro ponderato tra popolazione residente, volumi di acqua erogati e numero di utenze di ciascun Comune; il medesimo parametro determina pertanto la misura della partecipazione indiretta di ciascuno dei detti enti locali nella Società Unica, come meglio specificato nel su indicato protocollo;

c)         ancora successivamente, la società sarà aperta alla partecipazione di soci privati mediante aumento di capitale sociale a loro riservato con eventuale sovraprezzo azioni, di modo che la partecipazione degli enti locali risulti comunque non inferiore al 51% e quella del privato non inferiore al 40%;

d)         la scelta del socio privato verrà effettuata con procedura ad evidenza pubblica espletata dagli organi amministrativi della società unica secondo le modalità meglio indicate nel protocollo d'intesa del 22 ottobre 2001 sopra richiamato;

e)         alla società unica verrà affidato il servizio idrico integrato dall'Autorità d'Ambito sulla base della convenzione tipo approvata a livello regionale, la quale disciplinerà anche le modalità di pagamento sia del canone di concessione del servizio che di quello relativo alla concessione per l'uso dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili degli enti locali. Tale canone sarà ripartito dall'Autorità d'Ambito in favore dei Comuni proprietari delle reti e degli impianti sulla base delle partecipazioni da loro detenute (direttamente o attraverso le

 

 

loro società e/o aziende locali) nella società unica; esso verrà determinato dall'ATO tenendo conto delle previsioni concernenti i ricavi stimati della predetta società, fissandone comunque la misura in una percentuale non inferiore al 22% del suo fatturato;

f)          attese le esigenze di ricapitalizzazione della società, gli enti locali soci s'impegnano inoltre a riversare, per i primi dieci anni di vita della Società Unica, il 40% del canone ricevuto, direttamente, o attraverso le società e/o aziende da loro partecipate, quale aumento di capitale sociale con eventuale sovrapprezzo;

 

12.        ogni altro aspetto concernente il progetto della società unica di ambito è meglio indicato nel medesimo protocollo che viene allegato alla presente delibera, per formarne parte integrante e sostanziale;

 

13.        risulta pertanto soddisfatta la richiesta dell'Autorità d'Ambito n. 2 di provvedere, entro il termine stabilito dalla successiva proroga, alla costituzione di una società unica da aprire alla partecipazione di privati entro un anno dall'affidamento del servizio idrico integrato che avverrà a partire dal 1.1.2002;

 

14.        la mancata costituzione della società unica, d'altra parte, costituirebbe un motivo di grave pregiudizio e danno per questa Amministrazione che potrebbe vedere gravemente sminuita la partecipazione azionaria detenuta nella società Cerbaie S.p.A.;

 

15.        risulta pertanto assolutamente necessario e funzionale alla salvaguardia del patrimonio aziendale pubblico il processo di concentrazione e di costituzione di un unico soggetto aziendale esercente il servizio idrico integrato sul territorio di tutto l'ambito;

 

Visti i sotto elencati documenti, allegati al presente provvedimento:

 

a)         Protocollo d'intesa del 22 Ottobre 2001, relativo alla costituzione della Società Unica di Ambito nel settore della gestione delle risorse idriche (allegato 1);

 

b)         Protocollo d'intesa del 13 luglio 2001 (allegato 2);

 

c)         Relazione di FIDI TOSCANA, che illustra gli aspetti tecnici del percorso di concentrazione oltre che gli elementi di sintesi del piano industriale della costituenda società unica (allegato 3);

 

d)         Bozza di Statuto della costituenda società (allegato 4);

 

e)         Prospetto relativo alla composizione azionaria con le singole partecipazioni dei comuni e delle società o aziende locali socie (allegato 5);

 

Visto l'art. 42, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in materia di assunzione dei pubblici servizi e di partecipazione a società di capitali;

 

Ritenuto che la costituzione della Società Unica di Ambito da parte di società o aziende poste sotto il controllo e l'influenza dominante degli enti locali (tra cui la Cerbaie S.p.A., partecipata da questa Amministrazione), costituisca comunque una fattispecie di controllo e dominanza indiretti da parte degli enti locali medesimi e che pertanto appare opportuno che a questi

 

 

ultimi sia preservata la funzione di indirizzo politico amministrativo riguardo la costituzione di tale tipo di società, giusta la disposizione dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/00 su richiamata;

 

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (allegato A);

 

Con voti favorevoli n.8 e contrari n.=, n.2 astenuti (Billi e Maffei), espressi per alzata di mano, dai n.10         membri del Consiglio presenti,

 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.         di approvare quanto stabilito in tutti gli atti e i documenti di cui in premessa, finalizzati alla costituzione di una Società Unica per l'assunzione del servizio di gestione del ciclo idrico integrato da parte dell'ATO n. 2;

 

2.         di approvare conseguentemente l'assunzione della partecipazione indiretta di questa Amministrazione nella società suddetta, nella misura indicata nell'allegato “Prospetto relativo alla composizione azionaria con le singole partecipazioni dei comuni e delle società o aziende locali socie” (allegato 5);

 

3.         di convenire che il rappresentante di quest'Amministrazione, in seno all'Assemblea della società Cerbaie S.p.A., assuma le conseguenti determinazioni al fine di realizzare il progetto di costituzione della Società Unica sopra indicato, ad approvare uno Statuto sociale conforme alla bozza allegata alla presente deliberazione (allegato 4) ed a compiere ogni altro atto a tal fine necessario;

 

4.         di approvare i criteri e le modalità con cui si perverrà al futuro ingresso del socio privato nella compagine sociale, sempre come meglio indicato negli atti di cui in premessa;

 

5.         di stabilire che, alla data dell'affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'ATO n. 2 alla costituenda Società Unica, gli affidamenti in essere in favore della società Cerbaie S.p.A., si intenderanno automaticamente revocati;

 

6.         di prendere atto che, successivamente all'affidamento della gestione del ciclo integrato alla Società Unica da parte dell'ATO n. 2, questa Amministrazione concederà in uso alla società medesima tutti i beni, reti e impianti afferenti i servizi idrici cittadini per la parte di effettiva disponibilità dell'Amministrazione stessa, a fronte di un canone da definirsi tenendo conto dei parametri indicati in premessa e sulla base di una convenzione unica cui aderiranno i Comuni afferenti all'ATO n. 2 e che verrà predisposta e stipulata su iniziativa e sotto il coordinamento dell'ATO medesimo;

 

6 bis.    di affermare, con riferimento alla misura del canone di concessione e al principio che in esso venga fatto rientrare l'ammortamento dei predetti mutui, la necessità che in sede di stipula della Convenzione con il gestore venga fissata una misura del canone idonea a garantire l'ammortamento dei mutui di cui al punto successivo;

 

 

6 ter.    di ribadire per quanto riguarda i ratei, a partire dall'anno 2000 e fino al 2015, dei mutui contratti da questo Comune per la realizzazione di opere idriche, fognarie e di depurazione, di far rinvio al disposto di cui all'art. 12  secondo comma della L. 36/1994. Per ogni evenienza resta comunque fermo il contenzioso istaurato davanti al T.A.R. Toscana - Sez. II° con il ricorso 1419/2001 nei confronti della Società Cerbaie S.p.A. nonché dell'A.T.O. n. 2 “Basso Valdarno”       

7.         di demandare alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, per quanto di loro competenza, ogni atto esecutivo e attuativo della presente deliberazione, inclusa la partecipazione alle spese concernenti l'attività posta in essere dal Gruppo di Lavoro;

 

8.         di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (allegato A);

 

 

 

 

 

D E L I B E R A  altresì

 

 

 

Con separata votazione, voti favorevoli n.8 e contrari n.=, n. 2 astenuti (Billi e Maffei), espressi per alzata di mano, dai n.10 membri del Consiglio presenti,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ad. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.