IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. 504, in data 30/12/1992, che al Titolo I, Capo I, disciplina l'imposta comunale sugli immobili;
Visti gli articoli 52 e 59 comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, che disciplinano la potestà regolamentare dei comuni in tema di imposta comunale sugli immobili;
Ritenuto , al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso, stabilire con norma regolamentare i valori venali delle aree fabbricabili, così da ritenere congruo il valore dichiarato dai contribuenti in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento stesso;
Visto lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio, nel testo proposto dalla Giunta Comunale;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze, 29/12/2000 n. 241/E con la quale viene stabilito che a decorrere dal 1.1.2001, le delibere ed i relativi regolamenti di cui al 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, concernenti materia strettamente tributaria, vengano trasmessi esclusivamente alla Direzione Centrale per la fiscalità locale;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
Visto lo statuto comunale
Visto il parere reso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n. 13 voti favorevoli, n.= contrari e n. 1 astenuto (Lupetti), su n. 14 consiglieri presenti,
DELIBERA
Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I . alle aree fabbricabili
Art. 1
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio some stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella seguente tabella:
VALORI AREE EDIFICABILI (PER MQ):
Le situazioni particolari non rientranti nei punti 1,2 e 3, saranno analizzate caso per caso e decise dalla Giunta Comunale previa richiesta valutazione all'ufficio tecnico comunale.
La suddetta tabella può essere periodicamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Per le aree che saranno destinate come fabbricabili dal piano regolatore generale o da varianti di esso, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
Art. 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2001.