IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l'art. 16 del D.L. 22.12.1981 n. 786, convertito nella legge 26.02.1982 n. 51 con modificazioni;

VISTO l'art. 14 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella legge 26.04.1983 n. 131 che testualmente recita:

ART. 14 - Prezzi di cessione di aree e fabbricati.

" I Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del Bilancio, a verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 18.04.1962 n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato."

VISTI i riferimenti dell'ufficio tecnico-urbanistico in ordine alla disponibilità delle aree e dei fabbricati oggetto della normativa sopra riportata e dai quali si rileva che per l'assenza di piani P.E.E.P. (piani edilizia economica e popolare) e P.I.P. (piani per insediamenti produttivi), nonché di edifici atti all'uso abitativo non è possibile individuare aree da cedere in diritto di proprietà o di superficie e quindi i relativi prezzi;

VISTA la legge 142/90 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

SENTITI gli interventi:

CON n.9 voti favorevoli, n.= voti contrari, n. 3 astenuti (Pascucci, Billi e Martelloni), su n. 12 consiglieri presenti;

 

DELIBERA

 

  1. dopo aver verificato l'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 e successive integrazioni e modificazioni, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 157, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, di non determinare consequenzialmente il prezzo di cessione di tali aree;
  2. di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.