AUMENTO CAPITALE CPT: interventi dei consiglieri.

 

Il consigliere Martelloni chiede venga chiarito se con la ricerca di danaro fresco, e quindi con l'entrata nella Società di privati, viene ridotto il peso decisorio del Comune e limitata la sua partecipazione.

Il consigliere Maffei, contrario alla proposta, si dice frastornato dalla relazione dell'Assessore Guidi. La mania del privato dovrebbe trovare un freno in quelle che sono state le esperienze del passato, e smettere di ripetere "mettiamo il privato" non rappresentando esso la panacea a tutti i mali.

Sentirlo dire poi in seno ad un consiglio comunale è di una gravità inaudita. Non è che i nodi si risolvono seguendo tale strada che, invece aumenta i pesi sui cittadini (le esperienze acquedotto - raccolta rifiuti ne sono le testimonianze); bisogna individuare le cause; bisogna accertare se i responsabili politici sino stati all'altezza della situazione e, non viceversa, la causa prima dello stato di cose che si è venuto a creare.

Il patto proposto riduce ulteriormente la possibilità d'intervento di questo Comune.

Il Sindaco, intervenendo, condivide alcune osservazioni fatte dal consigliere Maffei e ricorda anche le posizioni assunte da questo Comune su particolari casi. Bisogna ammettere pure che a condurre certe battaglie si è poi rimasti soli e quindi quasi impotenti di fronte ad avvenimenti che ti travolgono.

Non condivide il giudizio negativo espresso sul patto proposto ritenendo invece che in esso la voce del Comune possa e debba avere un peso diverso ed importante.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

di

BIENTINA

Su relazione dell'Assessore Guidi;

Ricordato l'accordo di programma tra la Provincia di Pisa, vari Comuni della stessa Provincia di Pisa e la Comunità Montana dell'Alta Val di Cecina per la costituzione di una holding per la gestione delle aziende di servizi, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 della legge 142/90, sottoscritto in data 24.11.1998 ed approvato dai rispettivi Consigli Comunali;

visto l'art. 8 del richiamato Accordo di programma che prevede un processo di razionalizzazione degli assetti organizzativi e funzionali delle attività esistenti finalizzato alla costituzione di Società di scopo a dimensione provinciale;

considerato che per quanto riguarda il settore dei Trasporti Pubblici Locali la Provincia di Pisa è interessata dalla presenza di un'unica azienda pubblica CPT, la quale nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di un processo di trasformazione per la sua costituzione sotto forma di società per azioni, al fine di rendere l'assetto organizzativo conciliabile con le nuove disposizioni legislative e soprattutto per conseguire maggiore produttività attraverso forme di gestione compatibili con una economia di mercato;

vista la propria deliberazione n. 36 del 17.5.1999 con la quale si autorizzava il rappresentante dei Comune a sottoscrivere l'atto di trasformazione del Consorzio Pisano Trasporti in Compagnia Pisana Trasporti società per azioni, ai sensi dell' art 17 , commi 51,52 e 53 della legge 15.5.1997 n. 127 e dell'art. 18, comma 3, del D. lgs 19.11.1997 n. 422;

atteso che i Comuni di Pisa, Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Cascina, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Fucecchio, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montopoli Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano e Volterra in data 25.10.1999 dinanzi ai Notaio dr. Gustavo Cammuso hanno sottoscritto apposito atto costitutivo, stabilendo di trasformare il Consorzio Pisano Trasporti in Compagnia Pisana Trasporti spa e determinando nell'1.1.2000 la data di inizio dell'attività gestionale della nuova Società;

atteso che, ai sensi dell'art. 5 del più volte citato atto costitutivo, il capitale sociale, interamente versato, è stato quantificato in L. 32.151.980.000, giusto quanto disposto dall'art. 17 -comma 51 della legge n. 127/97, in misura non inferiore al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;

preso atto che nel frattempo il Perito designato dal Presidente del tribunale di Pisa ha steso una relazione giurata ex art 2343 - comma 1 C.C., determinando il valore peritale della CPT SpA in L. 45.000.000.000;

considerato che nel mese di dicembre 2000 si è svolta una riunione di tutti i Soci per esaminare e discutere la situazione e le prospettive della Società con particolare riguardo all'attuazione del Piano Industriale, durante la quale tutti i presenti hanno manifestato la volontà che si proceda all'aumento del capitale sociale al fine di ricercare la migliore proposta economica ed anche un partner in grado di presentare un piano di investimenti e di riorganizzazione che costituisca la giusta spinta al raggiungimento degli obiettivi di rilancio dell'Azienda;

posto in evidenza che per ottenere tale ultimo scopo si rende necessario incaricare il Consiglio di Amministrazione della CPT Spa per la ricerca, con procedura ad evidenza pubblica, dell'advisor e del/i socio/i privato/i disposti a partecipare all'operazione di aumento del capitale sociale, anche nella considerazione che tale organo può più speditamente seguire la procedura amministrativa e portarla a compimento;

ritenuto opportuno, sulla scorta delle analisi più volte scaturite in occasione di convegni, riunioni e relazioni con la Presidenza della Compagnia, individuare nella soglia del 40% la quota massima di azioni da riservare al socio o ai soci privati;

dato atto che si rende necessario preliminarmente rinunciare ad esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 2441 del C.C. e al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello statuto della CPT spa qualora uno o più soci non rinunciassero ad esercitare il diritto di opzione;

visto lo schema di patto parasociale, allegato alla presente, da stipulare tra tutti i soci pubblici per raggiungere un sindacato di voto che sia in grado di determinare un raccordo tra gli stessi soci pubblici, al fine di stabilire preventivamente il voto da esprimere in assemblea e di determinare un patto di blocco secondo cui ciascun azionista non può alienare a terzi, dare in pegno o in usufrutto le proprie azioni , indicando che in caso contrario siano applicate penalità per coloro che non rispettassero gli impegni presi;

atteso che si rende anche necessario delegare al Sindaco la sottoscrizione di un patto parasociale da stipulare tra tutti i soci pubblici ed il socio o i soci privati al fine di regolare la nomina dell'amministratore delegato della società in capo alla parte privata che, in prima battuta, deve avvenire previo gradimento dei soci pubblici e, successivamente, in caso di disaccordo, su espressa dichiarazione di responsabilità del socio privato in ordine alle comprovate competenze tecniche e professionali dello stesso amministratore delegato, oltre a regolare il richiamo dei decimi e l'obbligo della parte privata di non vendere le proprie azioni per almeno tre anni;

dato atto infine che occorre delegare al Sindaco la sottoscrizione di un nuovo atto costitutivo che tenga conto dell'aumento a pagamento del capitale sociale e, ovviamente, degli esiti delle gare che hanno portato alla valutazione commerciale della società e all'individuazione del socio o dei soci privati;

visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

a voti palesi espressi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori, in esito alla seguente votazione:

presenti 16

votanti 16

favorevoli 11

contrari 2 (Lupetti e Maffei)

astenuti 3 (Martelloni, Billi, Pascucci)

DELIBERA

  1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento;
  3. di incaricare il Consiglio di Amministrazione della CPT spa a ricercare, con procedure ad evidenza pubblica, l'Advisor ed il socio o i soci privati disposti a partecipare all'operazione di aumento del capitale sociale;

4) di prendere atto che il Perito designato dal Presidente del tribunale di Pisa ha steso una relazione giurata ex art. 2343 - comma 1° C.C., dalla quale risulta che il valore peritale della CPT SpA ammonta a L. 45.000.000.000;

5) di individuare la percentuale massima di azioni da riservare al socio o ai soci privati nella misura del 40% del capitale sociale di tal che il capitale sociale complessivo dopo la ricapitalizzazione possa essere al massimo di L. 53.586.000.000;

6) di dare atto che la ricapitalizzazione deve tenere conto del patrimonio sociale e della valutazione economica che sarà effettuata dall'Advisor;

7) di rinunciare ad esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 2441 del C.C. e al diritto di prelazione di cui all'art. 9 dello Statuto della CPT spa, qualora uno o più soci non rinunciassero ad esercitare il diritto di opzione;

8) di delegare il Sindaco, o persona da questi espressamente incaricata, alla sottoscrizione del patto parasociale da stipulare tra tutti i soci pubblici;

9) di approvare la bozza di atto parasociale, che si unisce in copia, nel quale sono disciplinati gli accordi intercorsi tra i soci di parte pubblica al fine di stabilire preventivamente il voto da esprimere in Assemblea e la determinazione del patto di blocco circa il divieto di alienazione a terzi o di cessione in pegno o in usufrutto delle azioni di ciascuno, indicando nel contempo la possibilità di applicare penalità per coloro che non rispettino gli impegni presi;

10) di delegare al Sindaco, o a persona da questi espressamente incaricata, la sottoscrizione del patto parasociale da stipulare tra tutti i soci pubblici ed il socio o i soci privati,

11) di dare atto che il patto di cui al precedente capoverso dovrà regolare la nomina dell'amministratore delegato della società da parte del socio o dei soci privati, che in prima battuta dovrà avvenire previo gradimento dei soci pubblici e, successivamente, in caso di disaccordo, su espressa dichiarazione di responsabilità del socio o dei soci privati in ordine alle comprovate competenze tecniche e professionali dello stesso amministratore delegato; tale atto dovrà altresì regolare il richiamo dei decimi e l'obbligo da parte del socio o dei soci privati di non vendere le proprie azioni almeno per tre anni;

12) di delegare al Sindaco, o a persona da questi espressamente incaricata, la sottoscrizione del nuovo atto costitutivo che tenga conto dell'aumento a pagamento del capitale sociale e, ovviamente, degli esiti delle gare che hanno portato alla valutazione commerciale della società e all'individuazione del socio o dei soci privati;

13) di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.