Esce il Consigliere Guidi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il testo vigente del REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE, DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO DEI TRIBUTI LOCALI, approvato con atto n.125 del 22/12/1998;
Considerato che è stato adottato al fine di indirizzare l'attività di verifica e di accertamento, recependo in un unico testo, di facile consultazione , le disposizioni contenute nella normativa di riferimento:
- legge 23/12/1997, n. 662 che ha avviato la riorganizzazione del sistema tributario prevedendo l'emanazione da parte del governo di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie,
Considerato che la normativa sopracitata ha avuto dal 1997 ad oggi numerose modifiche a seguito dell'emanazione dei Decreti Legislativi. 5 giugno 1998, n. 203 e 20 marzo 2000, n. 99, per cui il testo del regolamento non è aggiornato;
Ritenuto inoltre adeguare il testo alle disposizioni del D. Lgs. 27 luglio 2000, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Ritenuto introdurre in detto regolamento le disposizioni per l'esercizio dell'autotutela, fra gli istituti deflativi del contenzioso tributario e di ripresentare il nuovo testo modificato composto da n.65 articoli;
Visto il testo vigente, approvato con deliberazione consiliare C.C. n. 125 del 22.12.1998, agli atti;
Visto lo schema di regolamento modificato come predisposto dall'ufficio Tributi, nel testo proposto dalla Giunta Comunale, allegato B;
Ritenuto lo schema di regolamento , proposto per l'approvazione corrispondente alle esigenze di questo Comune;
Visto lo statuto comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ciò premesso,
CON n. 12 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Billi, Martelloni, Pascucci), su n. 15 consiglieri presenti
DELIBERA