Si allontana il consigliere Maffei, per cui il numero dei presenti scende a 10.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la richiesta del sig. Toscano Maffei, nato a S.Maria a Monte il 24.05.1932 in qualità di titolare dell'omonima ditta "Segheria Maffei Giorgio & C." ubicata in Bientina, Località Le Fontine, al Foglio 16 del N.C.T. del Comune di Bientina, mapp. 146-153, intesa ad ottenere l'ampliamento del resede di P.R.G. dell'azienda, al fine di poter operare una riorganizzazione imposta dalle esigenze della produzione;

Vista la documentazione grafica allegata nella quale viene rappresentata la situazione attuale e quella richiesta che consiste nello spostamento in direzione nord del limite d'intervento previsto dal P.R.G.;

Visto che il P.R.G. individua l'azienda nella scheda n° 4 del sistema territoriale della collina, classificandola come "capannone" e quindi tra gli edifici produttivi di cui all'art. 33 lett. d) del vigente R.U. che consente la ristrutturazione urbanistica e l'ampliamento, una tantum, del 10% della superficie esistente, oltre alla possibilità, sempre ammessa, di realizzare unità abitative per la vigilanza e custodia dell'azienda fino a 120 mq. di superficie;

Considerato quindi che le potenzialità edificatore del complesso produttivo non sono dipendenti dall'estensione del resede individuato nel Regolamento Urbanistico;

Considerato altresì che la fascia di rispetto stradale profonda 30 metri lungo la S.P. Valdinievole condiziona pesantemente le possibilità operative dell'Azienda;

Visto il parere espresso dalla Commissione Governo del Territorio;

Visto il parere espresso dal responsabile dell'Ufficio Urbanistica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge regionale n° 5/1995;

Con voti n°10 favorevoli, n°= astenuti, n°= contrari, su n°10 consiglieri presenti e votanti,

 

DELIBERA

 

  1. Di accogliere la richiesta del sig. Toscano Maffei in qualità di titolare della ditta "Segheria Maffei Giorgio & C." per l'ampliamento del limite di intervento previsto dal P.R.G. come da documentazione grafica allegata costituente parte integrante e sostanziale;
  2. Di dare atto che la presente costituisce adozione di variante al R.U. ai sensi dell'art. 30 della L.R.T. n° 5/1995, di cui cui seguirà l'iter procedurale tipico con l'eccezione del deposito preventivo della relazione geologica, non necessario in quanto la modifica apportata al R.U. è ininfluente sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico;
  3. Di incaricare il responsabile dell'Ufficio Urbanistica di ogni adempimento consequenziale al presente atto;
  4. In sollecitazione dal Sindaco - conformemente a quanto stabilito in Commissione assetto del Territorio, il Consiglio conferma il fatto che l'approvazione si limita all'ampliamento del resede per come richiesto dall'interessato, rimanendo inalterata la relativa normativa e classificazione con esclusione di ogni altra valutazione su quanto indicato nella planimetria allegata alla presente deliberazione.