IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nella seduta del 28.05.2001, con atto n.48, veniva deliberato il "Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, accertamenti con adesione e di conciliazione giudiziale per la definizione del contenzioso dei tributi locali";
CONSIDERATO che il CO.RE.CO, con nota n. 1944 di protocollo richiedeva elementi integrativi di giudizio relativamente a 2 articoli del suddetto regolamento;
PRESO ATTO che in evasione alla richiesta di chiarimenti del CORECO, questo Consiglio intende rispondere con deliberazione consiliare;
TUTTO ciò premesso e considerato;
VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica;
CON n. 11 voti favorevoli, n. = astenuti, n.= contrari, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
- di rispondere agli elementi integrativi di giudizio del CO.RE.CO pervenuti con nota prot. 1944 del 14.06.2001 fornendo i seguenti chiarimenti:
- l'art. 16 penultimo comma è abrogato, in quanto, come fatto rilevare, il quarto comma dell'art.13 del D.Lgs. 472/97, di cui era stato riprodotto il contenuto, è stato abrogato dall'art.7 del D.Lgs. 32/2001.
- Il comma 6 dell'art.59 è sostituito dal seguente: "Nel caso di grave inerzia del funzionario, il Sindaco, nel rispetto dell'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
- nomina, dopo aver acquisito il parere della Giunta Municipale, un commissario ad acta per la definizione del procedimento. Il Commissario, individuato esternamente alla struttura dell'Ente, deve essere in possesso dei requisiti professionali idonei con riferimento alla materia oggetto del procedimento".
- di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.