IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO:
IN ATTESA dell'intervento di possibili nuove normative, si ritiene di approvare un regolamento comunale, da adottarsi nell'esercizio di quella autonomia normativa che la legge n.265/1999 ha riconosciuto ai Comuni e che si manifesta, nel nostro caso, per il tramite regolamento. Per quanto attiene la misura della sanzione, la legge 689/1981 all'art.12 prevede che le disposizioni del capo I della legge stessa si applicano a tutte le sanzioni amministrative, salvo che non esista una diversa disposizione legislativa. Il regolamento, pertanto, tiene conto di quanto disposto dalla richiamata legge 689/1981;
VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
CON n. 12 voti favorevoli, n. = contrari, n.= astenuti, su n. 12 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI NORMATIVA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A DISPOSIZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI.
Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni di regolamenti comunali.
Art.2
APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981
Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 689/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
Art.3
PAGAMENTO VIA BREVE
A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art.2 del presente regolamento. Secondo le modalità previste dall'art.16 della legge 689/1981.
Art.4
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il presente regolamento assume vigenza dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle violazioni di norme dei regolamenti del Comune di Bientina sin a eventuale ridefinizione della materia con legge.