IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI gli articoli 52 e 59 del Dlgs. 15.12.1997 n. 446, che sanciscono rispettivamente la potestà regolamentare generale e in materia di ICI dei Comuni;
VISTA la deliberazione C.C. n. 55 del 6.6.2001 ad oggetto "possibile assoggettamento ad ICI aree occupate da società svolgenti attività di interesse pubblico.";
VISTO l'art. 15 del Regolamento urbanistico vigente che qui integralmente si trascrive:
Art. 15 "Zona per attrezzature pubbliche di interesse generale"
"Sono comprese le parti di territorio destinate ad attrezzature tecnologiche ed impianti di depurazione e smaltimento, pozzi e acquedotti e le relative aree di rispetto.
L'edificazione è regolata dalle norme specifiche vigenti per tali attrezzature e dalle esigenze tecniche, pur con riguardo dei valori ambientali presenti. Ulteriori precisazioni ed eventuali modifiche possono essere decise dal Comune, in sede di approvazione dei progetti.
E' ammessa la realizzazione e la gestione delle attrezzature da parte di Enti o privati dopo la stipula di convenzione approvata dal Comune.
Per le zone d'emungimento dell'acquedotto delle Cerbaie e della piana di Bientina, il rilascio di nuove concessioni per la perforazione di pozzi da parte della Regione Toscana Genio Civile, per la forte subsidenza indotta dal pompaggio di acqua dal sottosuolo, sarà subordinato alla verifica che il previsto abbassamento dinamico dei livelli piezometrici nel sottosuolo non determini ulteriori abbassamenti del terreno.
Per i pozzi esistenti le concessioni rilasciate devono essere adeguate in relazione ai quantitativi di acque estraibili in modo da evitare ulteriori incrementi della depressione piezometrica, tenendo anzi a ristabilire livelli piezometrici più alti dell'attuale.";
CONSIDERATO che, come da relazione del responsabile del servizio Urbanistica e edilizia privata, i pozzi, costituiti da un manufatto in cemento dal quale emerge il tubo metallico con le valvole di comando oppure i cui comandi sono contenuti in una piccola costruzione e posti all'interno di un recinto in grigliato metallico, hanno quei requisiti che definiscono propriamente l'unità immobiliare urbana e quindi sono censibili in catasto urbano e sono da denunciare da parte dei proprietari;
RITENUTO che le aree su cui insistono i pozzi e i relativi manufatti, collocate nella zona F dall'art. 15 del R.U. "Attrezzature pubbliche di interesse generale" possono essere qualificate come aree pertinenziali di tali fabbricati, posseduti ed utilizzati da persone giuridiche a scopo di lucro, sulle quali persiste l'utilizzazione, emungimento, prelevamento, distribuzione di acqua per lo svolgimento di un'attività di natura imprenditoriale, per come definita dal codice civile;
RITENUTO pertanto che i pozzi e gli altri manufatti di proprietà o in uso ad altro titolo della società, utilizzati per lo svolgimento di un'attività di natura commerciale - industriale, essere attratti a tassazione, qualificandoli come bene strumentale, in "quanto pertinenza dei fabbricati ove viene svolta l'attività;
ATTESO inoltre che l'edificabilità non si identifica né si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo e che siano come tali soggette al regime autorizzatorio ex art. 1 della legge 10/77;
VISTO l'art. 2 lett. a) del D.Lgs 504/92 che afferma che "per fabbricato si intende l'unità immobiliare o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza…";
RITENUTO quindi assoggettare al tributo i pozzi e gli altri manufatti qualificandoli come fabbricati, ai sensi dell'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 504/92 ;
VISTO l'estratto del P.R.G.C., che si allega e le visure catastali che si allegano, nonché le relazioni del responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata, in particolare quella dalla quale si evince che "sussistono i presupposti per definirli unità immobiliare urbana catastalmente censibile, che si allegano;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 265/00;
Con n.11 voti favorevoli, n. = voti contrari, n. = astenuti, su n. 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
IL CONSIGLIO
Con separata votazione, resa all'unanimità e nei modi di legge, delibera ai sensi dell'art.127 del testo unico di trasmettere copia della presente al controllo di legittimità da parte del CORECO.