IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che la L. 449 del 27.12.1997 ha disposto il trasferimento in proprietà ai Comuni degli alloggi e relative pertinenze appartenenti al patrimonio dello Stato costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire alle esigenze abitative pubbliche;
CONSIDERATO altresì che la L. 388 del 23.12.2000, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)", all'art. 46, comma 1, dispone che i Comuni nei cui territori sono ubicati alloggi di cui alla suindicata legge 449/97 debbano inoltrare richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro il termine ultimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della medesima Legge Finanziaria 2001;
RITENUTO opportuno e utile per la collettività acquisire al patrimonio comunale gli alloggi di cui sopra;
VISTA la nota del Sindaco in data 8 maggio 2001, prot. 6238, con la quale si comunicava all'Agenzia del Demanio dello Stato, Filiale di Livorno, competente per territorio, l'intenzione di procedere all'acquisizione;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 85 del 15.9.2001 con la quale si richiedeva il trasferimento in proprietà di tali alloggi;
VISTO lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
SENTITA la relazione del Sindaco nella quale illustra tutti i vantaggi che dall'operazione derivano al Comune e ai cittadini attuali conduttori nonché ai potenziali altri fruitori;
VISTA la L. 449 del 27.12.1997, nonché la L. 388 del 23.12.2000;
CON 12 voti favorevoli, n. = contrari, n.= astenuti , su n. 12 consiglieri presenti
DELIBERA
Con separata votazione resa nei modi indicati dalla legge e all'unanimità
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data l'urgenza di definire l'istruttoria della pratica prima della chiusura dell'esercizio corrente.
Num. Di Rep.
ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA'
(Art. 2 Legge 27..12.1997, n. 449)
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno il giorno del mese di in Bientina, in una sala del Palazzo Comunale, posto in piazza Vittorio Emanuele II, in tale veste autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della Civica Amministrazione, si sono personalmente costituiti i Signori:
Mario Bonfiglio, nato a Catania il 01.01.1943, domiciliato per la carica in Livorno, presso l'Agenzia che rappresenta, il quale dichiara d'intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Ministero delle Finanze - Roma - Agenzia del Demanio Filiale di Livorno - Demanio dello Stato C.F. 80207790587, nella sua qualità di Dirigente Area Gestionale, come per delega ad esso conferita con foglio n. in data dal Direttore dell'Agenzia del Demanio filiale di Livorno, d.ssa Giuseppa Bombaci, nota allegata sub A al presente atto.
E il sig. nato a il , domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma quale legale rappresentante del Comune di Bientina a questo atto autorizzato cono deliberazione del Consiglio Comunale n. del , esecutiva a norma di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B.
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io ufficiale Rogante, sono certo, avendo di comune accordo tra loro e con il mio consenso, essendo idonei a farlo, rinunciato alla assistenza dei testi, mi chiedono di ricevere il presente atto pubblico; a tale fine fanno le seguenti premesse:
Tutto ciò premesso, approvato e ratificato ad ogni effetto di legge, le parti mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue:
Art. 1
Il dott. Mario Bonfiglio, nella sua qualità di Dirigente dell'Area gestionale dell'Agenzia del Demanio Filiale di Livorno, dichiara di cedere e trasferire come cede e trasferisce in proprietà al Comune di Bientina, che come sopra rappresentato, accetta, i beni descritti nel prospetto allegato sotto la lettera E.
Art. 2
La presente cessione in proprietà è a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge27.12.1997, n. 449.
Art. 3
I beni sono stati acquisiti al Demanio dello Stato come risulta indicato nelle schede patrimoniali Mod. 199 allegate sotto la lett. Da C1 a C…
Art. 4
Gli alloggi descritti in premessa vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza obbligo da parte dell'Amministrazione di eseguire opere di ultimazione, adeguamento, miglioria e manutenzione, ovvero di compiere atti giuridici a tale riguardo.
Il Comune acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza di detto stato di fatto e di diritto degli alloggi e di accettare senza riserva alcuna i medesimi con tutte le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti e nello stato, modo e condizione in cui si trovano con espressa esclusione della garanzia per vizi apparenti e non apparenti e con esonero da qualsiasi responsabilità per qualunque titolo o causa.
L'Amministrazione garantisce la piena e libera proprietà e disponibilità dei beni oggetto del presente contratto e il Comune esonera l'Amministrazione stessa dal produrre la legale documentazione.
Art. 5
L'Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4della legge 15/68 e previa ammonizione da me Ufficiale Rogante fatta ai sensi dell'art. 26 della legge stessa dichiara:
con riferimento all'art. 3 comma 13 ter della legge 26.06.1990., n. 165, che i redditi fondiari dei fabbricati non sono stati riportati nella denuncia dei redditi del periodo impositivo precedente a questo atto, il cui termine della dichiarazione è già scaduto, in quanto l'Amministrazione è esente dal relativo obbligo
L'Amministrazione inoltre dichiara che, successivamente al primo settembre 1967, non ha eseguito opere che avrebbero richiesto il previo rilascio di autorizzazioni, licenze o concessioni edilizie ai sensi della suddetta legge.
Art. 6
Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
l'Amministrazione nella propria sede in Livorno, via Campo di Marte n. 29, il Comune presso la propria sede in Bientina, piazza Vittorio Emanuele II 53, riconoscendo fin d'ora che ogni comunicazione fatta a tale domicilio sarà efficace tra le parti.
Art. 7
Le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo del Comune concessionario che accetta di sostenerle.
Il presente trasferimento è soggetto ad imposta di registro, nella misura prevista dall'art. 1 D.P.R. 131 del 26.04.1986, esente da imposta di trascrizione e catasto di cui al D.L.vo 31.10.1990, n. 346 e D.Lvo 31.10.1990, n. 347, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 27.12.1997, n. 449.
La presente cessione è esente da INVIM.
Art. 8
Il presente contratto è valido e vincola il Comune cessionario da oggi, mentre sarà vincolante per l'Amministrazione Finanziaria solo dopo la sua approvazione.
Intervenuta tale approvazione, gli effetti giuridici del contratto decorrono da oggi e dalla data odierna decorrono altresì i vantaggi e gli oneri a profitto e a carico del Comune cessionario.
L'Amministrazione Finanziaria trasmetterà al Comune di Bientina il possesso degli immobili con apposito verbale dopo che, intervenuta la prescritta approvazione, il contratto sarà pienamente efficace e potrà essere registrato, trascritto e volturato.
Le parti esonerano il sig. Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità al riguardo.
Si omette la lettura degli allegati sopra richiamati per espressa volontà delle parti che dichiarano di ben conoscerli.
E richiesto io ho ricevuto il presente atto pubblico al quale ho dato lettura ai contraenti che da me interpellati li hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà, dopodiché è stato dagli stessi, insieme a me Ufficiale rogante sottoscritto come segue e firmato a margine di tutti i precedenti fogli, consta di n. pagine scritte interamente la prima e per righe , esclusa la presente dichiarazione, parte a mano e parte a computer da persona di mia fiducia, il tutto a norma di legge.