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IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra il punto posto all'ordine del giorno e propone di modificare l'art. 1 comma 2 dello schema di convenzione avente la seguente formulazione: "L'affidatario del servizio qualora al momento dell'aggiudicazione, abbia la propria sede operativa ad una distanza superiore ai 300 mt. in linea d'aria dal Palazzo Comunale, si obbliga irrevocabilmente a provvedere all'apertura di una sede operativa entro e non oltre tale distanza di mt.300, nel tempo massimo di un anno dall'inizio del Servizio pena la risoluzione del contratto. Nel frattempo dovrà garantire il miglior servizio possibile al fine di contenere al massimo il disagio dell'Ente causato da detta distanza, anche con interventi diretti presso il Comune" e propone la nuova formulazione: "Qualora l'affidatario del Servizio, al momento dell'aggiudicazione, non abbia la propria sede operativa nel territorio comunale deve procedere all'apertura di uno sportello nell'ambito del territorio comunale ad una distanza tale da non creare disagio all'Ente";
Considerato che alla fine del corrente anno scade l'affidamento del Servizio di Tesoreria alla Cassa Risparmio di Volterra - Filiale di Bientina;
Considerato che non è intenzione dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 210 del D.Lgs 267/00 per un rinnovo;
Visto l'art. 210 del D.Lgs n.267/2000 il quale stabilisce che l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente;
Visto, altresì, l'art. 73 del regolamento di contabilità del Comune di Bientina, approvato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 27/06/1996, esecutiva ai sensi di Legge, il quale stabilisce che il Servizio di Tesoreria è affidato mediante gara con la procedura della licitazione privata, e ciò per assicurare il necessario opportuno confronto concorrenziale fra tutti gli istituti di credito interessati all'assunzione del servizio nel rispetto dei principi generali della trasparenza, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2003-31/12/2007 con gara a mezzo licitazione privata;
Visto allo scopo lo schema di Convenzione redatto dal Servizio Economico - Finanziario ove sono regolati i rapporti tra Ente e Tesoriere relativamente al funzionamento del servizio di Tesoreria, nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità;
Ritenuto che per l'individuazione, ai fini dell'aggiudicazione della suddetta procedura ad evidenza pubblica dei criteri di selezione economici, organizzativi ed accessori strettamente connessi alla gestione del servizio con successivo atto deliberativo da parte della Giunta Municipale;
Ritenuto, altresì, stabilire che all'esame ed alla valutazione delle offerte provvederà un'apposita commissione formata da tre membri da costituirsi secondo i seguenti indirizzi:
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 22.10.2002, dal responsabile del Servizio finanziario, cui è demandata la competenza del servizio proponente:
"Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile";
Con voti 16 favorevoli, n.= contrari, n.= astenuti su n. 16 Consiglieri presenti;
A seguito della proclamazione del Presidente;
DELIBERA
COMUNE DI BIENTINA-PROVICIA DI PISA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2003/31.12.2007
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 - Affidamento del servizio
1)Il servizio di tesoreria viene affidato al tesoriere ____________________ il quale svolgerà il servizio, mediante attivazione di uno sportello esclusivo, comprese le funzioni di cassa, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'ordinario orario di apertura dello sportello al pubblico. I locali oggetto del Servizio di Tesoreria, devono rispettare le norme previste dalla Legge 13/89 e D.M. 236/89, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
2) L'affidatario del servizio qualora al momento dell'aggiudicazione non abbia la propria sede operativa nel territorio comunale di Bientina deve procedere all'apertura di uno sportello nell'ambito del territorio comunale ad una distanza tale da non creare disagio all'Ente.
3)In caso di problemi di ordine sindacale (assemblea, scioperi etc..) è fatto obbligo di darne comunicazione da parte del direttore della Tesoreria, personalmente al Direttore Generale o al Ragioniere Capo del Comune di Bientina, entro il giorno seguente alla conoscenza avvenuta con qualsiasi mezzo da parte della Tesoreria.
4)Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 19, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
5)Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
6) L'incasso di tutte le entrate comunali (comprese le multe, le utenze etc..) nonché il pagamento di tutte le spese può essere effettuato presso tutti gli sportelli di Tesoreria dislocati nel territorio
7)Il Tesoriere è disponibile a fornire la dotazione gratuita, nei punti di incasso all'interno degli uffici comunali, di strumentazioni per l'utilizzo di moneta elettronica (Bancomat - Carta di Credito- ecc.).
Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione
1) Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione, gestito nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 267/2000 e delle disposizioni previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.720 e relative disposizioni integrative ed applicative, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione di tutte le entrate anche patrimoniali ed il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 15.
2) L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso
3) Il Tesoriere è tenuto a curare l'esazione di ogni altro servizio bancario richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.
Art. 3 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Art. 4 - Riscossioni e Quietanze
1) Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento: il Segretario Comunale.
2) L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.
3) per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse
4) Gli ordinativi di incasso devono contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- la causale del versamento;
- l'imputazione in bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per le entrate derivanti da servizi per conto terzi, distintamente per residui o competenza);
- la codifica;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;-
- gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
5)A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate
6) Il tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati all'Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione di norma entro trenta giorni, detti ordinativi devono recare il riferimento al numero del sospeso rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7) Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, nè della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.
8) Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato fornitogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l'Ente trasmette, nei termini di cui al precedente comma 6, i corrispondenti ordinativi a copertura.
9) è di competenza del Tesoriere la gestione di tutte le operazioni inerenti i versamenti sui c.c. postali e di trasmettere l'originale dei bollettini al servizio Ragioneria suddivisi per servizio.
10) Le somme rinvenienti da depositi effettuati da terzi per i depositi cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su un apposito conto fruttifero.
11) Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente.
12) Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell'Ente o di terzi.
13) Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
14) Le somme introitate saranno accreditate al Comune con valuta del giorno stesso dell'operazione.
Art. 5 - Pagamenti
1) I pagamenti sono effettuati in base a mandati, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento dal Segretario Comunale.
2) L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate allo svolgimento delle operazioni di Tesoreria, nonché tutte le successive variazioni.
3) Per gli effetti di cui sopra , il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4) L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.(art.217 D.Lgs.267/2000)
5) I mandati di pagamento devono contenere:
- la denominazione dell'ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale e partita IVA. E' fatto divieto al Tesoriere di pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario in assenza di delega del creditore a favore del delegato e in assenza di firma autenticata da esibirsi al Tesoriere comunale;
- l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- l'imputazione in bilancio (titolo, funzione, servizio, intervento o capitolo per le spese inerenti i servizi per conto terzi) e la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza che di residui (castelletto);
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- la codifica;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "Fondo fruttifero vincolato";
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mandato comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
6) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a spese ricorrenti, come canoni di utenze, rate assicurative ed altro. I mandati di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi di norma entro quindici giorni e comunque entro il mese in corso (art. 185 comma IV D.Lgs 267/00).
7) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
8) Salvo quanto indicato al precedente comma 5, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente.
9) I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
10) I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria di cui al successivo art. 9, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
11) Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
12) Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
13) i mandati sono ammessi al pagamento( da inserire in relazione all'offerta) Per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza. Per i mandati di pagamento al personale e /o agli Amministratori si potrà indicare la data fissa per la valuta ed i "giorni banca" saranno a carico del Tesoriere.
14) Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli, d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
15) L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere ove la procedura sia correlata a vincoli di terzi che abbiano effetto obbligatorio per il comportamento della Tesoreria oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
16) Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, salvo che non sia diversamente indicato sul mandato in quanto dovute dal Comune per legge. Pertanto, il Tesoriere, se non indicato espressamente in modo diverso, è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate a quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che quelli netti pagati.
17) A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato"" , la data di quietanza, la propria firma sui mandati estinti .In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
18) Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
19) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31.12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
20) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, di debiti ed altri impegni , il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Di tali pagamenti il Tesoriere darà immediata comunicazione all'Ente, il quale dovrà regolarizzarli prima possibile e comunque entro 15 giorni e comunque entro il termine del mese in corso.
21) Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
22) L'importo dei mandati di uscita sarà addebitato al Comune con valuta del giorno di pagamento.
Art. 6 Trasmissione di atti e documenti
1) Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'ente al Tesoriere, in ordine cronologico, accompagnati da distinta, in doppia copia - numerata progressivamente e debitamente sottoscritta - di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2) Per ogni esercizio finanziario l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.
3) Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ad ogni variazione di bilancio:
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Art. 7 Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1) Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato a conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2) Il Tesoriere è tenuto a trasmettere all'Ente copia del giornale di cassa con relativo riepilogo a seguito richiesta dell'Ente. Inoltre è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
Art. 8 Verifiche e ispezioni
1) L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previste dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2) Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziario di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente o da componente dell'organo esecutivo il cui incarico è eventualmente previsto dal regolamento di contabilità.
Art. 9 Anticipazioni di Tesoreria
Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme.
Il Tesoriere si rivarrà delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell'Ente, non soggette a vincolo di destinazione fino alla totale compensazione delle somme anticipate. Gli scoperti derivanti dalle anticipazioni dovranno in ogni caso essere regolarizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferiscono. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata e con il consenso del tesoriere stesso, a far rilevare dal tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere di questo ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente.
Art. 10 - Garanzia fidejussoria
Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 9.
Art. 11 - Utilizzo di somme a specifica destinazione
L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui.
Art. 12 - Tasso debitore
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 9, viene applicato un interesse annuo nella seguente misura (da inserire in relazione all'offerta) la cui liquidazione ha luogo trimestralmente.
Art. 13 - Resa di conto finanziario
1) Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996, il "conto del tesoriere", corredato degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2) L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio.
Art. 14 - Amministrazione titoli e valori in deposito
1) Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente compreso il carico e lo scarico di marche segnatasse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2) Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3) Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente.
Art. 15 - Compenso e rimborso spese di gestione
1) Il servizio di cui alla presente convenzione viene svolto dal Tesoriere a titolo gratuito.
2) Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità annuale, delle spese relative alla tenuta dei c/c postali, bolli, spese di pagamento sui c/c postali, nonché degli oneri fiscali. Il Tesoriere procede a trasmettere all'Ente apposita nota-spese,. L'Ente si impegna alla liquidazione e ad emettere i relativi mandati a titolo di rimborso spese di cui ai precedenti art. 5, comma 6.
Art. 16 - Garanzie per la regolare gestione dei servizi di tesoreria.
Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 17 - Durata della convenzione
1) La concessione del servizio di Tesoreria viene fatta dal Comune all'Istituto Tesoriere per il periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2007 a tutti i patti e condizioni previsti dalla presente convenzione ed a quelli che in forza di legge o per accordo fra le parti potranno essere aggiunti, modificati o soppressi nel corso del periodo suddetto
2) La presente convenzione potrà essere rinnovata d'intesa tra le parti e per non più di una volta ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. 267/2000.
3) E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio di Tesoreria anche dopo la scadenza della convenzione fino a quando non sia intervenuta la nuova convenzione o il Comune non abbia potuto provvedere diversamente, comunque non oltre tre mesi dalla scadenza.
Art. 18 - Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1) Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente sono a carico dell'affidatario. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
2) Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell'Ente ai sensi della legge n.604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente art. 16 ovvero, in mancanza, dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall'Ente nel quinquennio precedente come risultato dai relativi rendiconti approvati; ove l'applicazione di quest'ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella D, allegata alla richiamata legge n. 604/1962.
Art. 19 - Entità delle Sponsorizzazioni, finanziamenti e migliorie
L'Istituto di credito, gestore del servizio di tesoreria, si obbliga a concedere al Comune di ____________ mutui per investimenti e opere pubbliche per un importo complessivo di euro __________________ al tasso di interesse annuo effettivo pari a punti ___________ rispetto al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.
Si concordano inoltre le seguenti ulteriori migliorie o condizioni:
(da inserire in relazione all'offerta)
Art .20
Condizioni a favore del personale dipendente
L'Istituto di credito si impegna ad effettuare le seguenti condizioni di favore per il personale dipendente:
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 22 - Domicilio delle parti
- Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
- per l'Ente Comune di Bientina - Sede Municipale, Piazza Vittorio Emanuele II. 53 Bientina
- per il Tesoriere