VISTA la L.R. T. 3 novembre 1998 n. 77 recante il riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) che stabilisce il conferimento ai Comuni delle funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione ed alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP nonché quelle attinenti alle nuove realizzazioni da esercitare in forma associata nei livelli ottimali di esercizio, così come successivamente individuati con Deliberazione Consiglio Regionale n. 397 del 28.12.99, oltre alle ulteriori funzioni di cui all'art. 4 della stessa legge, da esercitare preferibilmente in forma associata;
VISTO l'art. 6 della norma sopra citata che prevede, tra l'altro, che i Comuni stabiliscano mediante apposita conferenza, le modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di cui sopra regolando contestualmente i propri rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e provvedendo altresì alla costituzione del soggetto gestore;
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 26.06.02 ad oggetto " Legge regionale 3 novembre 1998 n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica). Adempimenti regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2 dell'articolo 4, comma 2 bis, dell'articolo 7, comma 1" con la quale viene tra l'altro stabilito al 31.12.02 il termine per la formale determinazione delle modalità di esercizio in forma associata delle funzioni (LODE) e si determina il conferimento ai comuni delle funzioni di cui all'art. 4 comma 1 lett. A), b), c), d), e), f), g), h), ed m) della L.R.77/98;
RITENUTO di stipulare, per l'attuazione della L.R. 77/98, una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00 tra i Comuni della Provincia di Pisa, allo scopo di
DATO ATTO che a seguito del lavoro del gruppo tecnico cui hanno partecipato i Segretar Comunali e i Dirigenti dei Comuni della Provincia con maggior numero di alloggi ERP, coordinato dal Comune di Pisa quale capofila del'ambito territoriale di riferimento, nonché di vari incontri della Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Provincia, è stata elaborata una proposta di Convenzione per la costituzione della Conferenza Permanente dei Comuni del LODe Pisano ai sensi della L.R. 77/98 nella quale si prevede che:
RILEVATO che la suddetta proposta include tutti gli aspetti per i quali si ritiene utile approvare una convenzione ex articolo 30 del T.u. 267/00 ed in particolare l'istituzione di una Conferenza permanente dei Comuni del LODE, con la relativa disciplina;
RITENUTO di affidare alla Conferenza Permanente dei Comuni del LODE Pisano la costituzione del soggetto gestore di cui all'art. 6 della L.R. 77/98 stabilendo altresì che lo stesso dovrà essere costituito in forma pubblica o di società di capitali a partecipazione interamente pubblica sulla base delle risultanze di un piano economico finanziario ed individuando tra le alternative possibili quella più efficiente;
VISTA la deliberazione C.C. n. 85 del 30.09.02 e FATTO SALVO quanto in essa riportato ed in particolare, come previsto dalla deliberazione C.R.T. 109 del 26.06.02 al punto 6 del disposto in attuazione della L.R.T 77/98, che i proventi previsti nei Bilanci di Previsione dei relativi Enti per gli anni 2002 e precedenti, derivanti da alienazioni di alloggi ERP già di proprietà dei Comuni ed effettuati entro la data di costituzione del LODE, rimangano nella disponibilità del Comune finalizzati come previsto dalla legge 560/93;
VISTA la bozza di Convenzione (All.1) concordata dalla conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Pisano convocata dal Comune di Pisa quale soggetto capofila;
DATO ATTO che la suddetta proposta di Convenzione è stata inviata a tutti i Consigli comunali dell'Ambito Territoriale Pisano per l'approvazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;
UDITI gli interventi allegati,
Con n.11 voti favorevoli, n.= astenuti, n. 5 contrari (Billi, Nieri, Turini, Banti e Maffei) su n. 16 consiglieri presenti
DELIBERA
INTERVENTO DELLA CONSIGLIERE NIERI:
Il problema di questa convenzione è dato dal fatto che si spostano competenze rilevanti in materia di edilizia pubblica dai consigli comunali alla conferenza dei sindaci e che non viene previsto un adeguato sistema per controllare, da parte dei consigli comunali, l'operato della conferenza dei sindaci prima, e dell'ente gestore delle case popolari poi.
Art 2.1 - quelle indicate dall'art. 4 L.R. 77/98 sono funzioni proprie dei consigli comunali che vengono delegate alla conferenza permanente dei comuni del LODE;
Art. 3.3. - le relazioni sulle attività del LODE "potranno" essere presentate in sede di bilancio preventivo e consuntivo in ciascun Comune: non esiste quindi un obbligo di presentare tali relazioni, e questo depotenzia enormemente il potere di controllo dei consigli comunali;
Art. 3.7 - la seconda convocazione prevede un numero troppo basso di presenze: questo significa che decisioni anche molto rilevanti possono essere prese da un numero minimo di Sindaci;
Art. 4.1 - c'è un ulteriore, non specificato, passaggio di funzioni al comitato Esecutivo, dunque ad un organo ancora più ristretto della conferenza e ancora meno controllabile;
Art. 4.3. - anche decisioni significative potranno transitare dal Comitato e dunque sarebbero votate da un numero ancora più esiguo di rappresentanti dei comuni dato che il Comitato può essere, al massimo, composto da sei membri;
Art. 7.1 (a) - la costituzione del soggetto gestore dovrebbe essere una decisione presa in sede di consiglio comunale e non dalla conferenza dei sindaci;
Art. 7.1 (d) - si danno alla conferenza delle competenze che la legge regionale 77/98 art. 4 palesemente assegna ai consigli comunali;
Art. 7.2 - è grave che una conferenza di sindaci possa promuovere "l'approvazione di varianti urbanistiche" che è materia di esclusiva competenza consiliare;
Art. 8.1 - è troppo indeterminata la composizione della Consulta la quale viene peraltro decisa, ancora una volta, dalla conferenza dei sindaci e non nei consigli comunali
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE TURINI
Con la costituzione dell'ente gestore si avvia un processo di possibile speculazione fondiaria ed edilizia pericolosissima, relativa a beni costituiti con fondi pubblici e che hanno come scopo primario quelo di rispondere ad una domanda sociale, inoltre si tende a svuotare il ruolo del Consiglio Comunale.
La questione politica centrale è che viene individuato come soggetto gestore da determinare, mediante le Conferenze dei Comuni, una società per azioni pubblica attraverso un'associazione di Comuni e questo va totalmente escluso poiché:
Non abbiamo certezze, ma abbiamo delle preoccupazioni che ci portano a formulare proposte alternative.
Poiché la legge regionale impone di garantire l'economicità e il rispetto dei criteri di efficacia e la natura economica dell'Ente, ciò è ottenibile per rispondere a tutte le esigenze messe in campo dalla norma e dalle necessità obiettive, mediante la costituzione di consorzi, Enti economici per l'appunto che possono rispondere a tutte queste esigenze senza presentare le negatività delle società. Inoltre i Consorzi garantiscono una maggiore presenza dell'ente (Comune) e dunque la garanzia che la funzione sociale sia maggiormente monitorata. Pertanto esprime voto contrario.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE MAFFEI:
Il consigliere si dichiara contrario a questo tipo di impianto di operazione: costituzione del LODE per le motivazioni già espresse in altre sedute consiliari in cui veniva discussa la costituzione di enti sovracomunali
Sottolinea che su questioni che riguardano direttamente i cittadini ci si torva di fronte ad un'ondata di privatizzazione che tende a favorire la concorrenza e coloro che hanno già gli strumenti, questo si evince dalla tabelle delle quote: viene dato maggiore potere a chi già lo detiene. Esprime voto contrario all'approvazione di adesione al LODE e fa presente che per un piccolo comune come quello di Bientina è impossibile che riesca a mettere in discussione un tale meccanismo, peraltro imposto e previsto dalla legge