L'Assessore Guidi relaziona sul punto posto all'O.d.G. facendo presente che è stato oggetto di esame da parte della Commissione "Riforma e Aggiornamento degli Atti Normativi".
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con atto Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2001, esecutivo è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I . alle aree fabbricabili;
Considerato che si rende necessario regolamentare altre fattispecie previste dalle norme sopra citate al fine di rendere più omogenea ed equa l'applicazione dell'imposta, nonché per dare chiarezza a situazioni emerse dall'attività di verifica ICI annualità pregresse e da alcune richieste di contribuenti;
Ritenuta la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000, dello statuto, dei regolamenti di contabilità ed organizzazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON n. 13 voti favorevoli, n. = astenuti, n. = contrari, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. per altre fattispecie di cui all'art. 59 del D.Lgs. 446/97.
Art.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.2
IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI
Art.3
PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI
Art.4
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO
a condizione che vi sia assunta la residenza, e salvo il parere di verifica dell'ente.
Art.5
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
1. L 'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Il fabbricato non deve, comunque, essere utilizzato.
A titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili quei fabbricati nei quali:
a) - il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone , con rischio di crollo;
b) - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
d) - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza di parti di rifiniture del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria etc.)
Art. 6
VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE
Si considerano regolarmente eseguiti e versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Art.7
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218 è stato recepito dall'ente per tutti i tributi comunali, ICI compreso, nel Regolamento Comunale in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale per la definizione dei tributi locali, approvato con deliberazione C.C. n°79 del 28/05/2001, successivamente modificato con atto n.79 del 30/07/2001 cui si rimanda per la consultazione.
Art.8
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. l) punto 1, del D.Lgs. 446/97 sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.
Per la comunicazione dei dati necessari per il controllo, si ritiene mantenere il Modello di Denuncia Ministeriale, in quanto, anche volendo passare ad un modulo diverso, lo stesso dovrebbe comunque contenere gli stessi dati.
Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
L'avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta può essere notificato a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 9
ATTIVITA' DI CONTROLLO
Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere determinate annualmente le azione le azioni le azione di controllo, individuando gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica , tenendo conto delle potenzialità operative dell'Ufficio Tributi.
Al personale addetto all'attività di gestione dell'ICI sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.
Art.10
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2003.