L'Assessore Guidi relaziona sul punto posto all'O.d.G. facendo presente che è stato oggetto di esame da parte della Commissione "Riforma e Aggiornamento degli Atti Normativi".

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con atto Consiglio Comunale n. 25 del 26/02/2001, esecutivo è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I . alle aree fabbricabili;

Considerato che si rende necessario regolamentare altre fattispecie previste dalle norme sopra citate al fine di rendere più omogenea ed equa l'applicazione dell'imposta, nonché per dare chiarezza a situazioni emerse dall'attività di verifica ICI annualità pregresse e da alcune richieste di contribuenti;

Ritenuta la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000, dello statuto, dei regolamenti di contabilità ed organizzazione;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

CON n. 13 voti favorevoli, n. = astenuti, n. = contrari, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

  1. di approvare il seguente schema di regolamento per la disciplina di altre fattispecie regolamentabili in base all'art. 59 del D.Lgs. 446/97 in materia di ICI;
  2. di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto e del Regolamento al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 52 del F.Lgs. n. 446/97;
  3. di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. per altre fattispecie di cui all'art. 59 del D.Lgs. 446/97.

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 e da ogni altra disposizione normativa, disciplina l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n°504.
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'I.C.I. e delle attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art.2

IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

  1. L'esenzione prevista dall'art.7 comma 1) , lettera i) del D.Lgs. 504/92 compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diretto reale godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

Art.3

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

  1. Agli effetti del comma 1 lett. d. dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto direttamente utilizzate in funzione dell'abitazione principale, a condizione che l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
  2. l'agevolazione si applica per un numero massimo di un locale ad uso cantina/soffitta (cat. C/2) e 1 box auto (cat. C/6 e C/7), situati nel raggio di 200 metri.
  3. l'imposta viene calcolata applicando l'aliquota agevolata al totale delle rendite distintamente attribuite dall'Ufficio del Territorio con successiva applicazione della detrazione spettante per l'abitazione priincipale.
  4. i dati catastali identificativi delle pertinenze e la distanza dall'abitazione principale si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare dal propritario od usufruttuario entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ruitiene tacitamente rinnovata sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate.

Art.4

ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO

  1. Sono considerate abitazioni principali con applicazione dell'aliquota ridotta, se deliberata:

a condizione che vi sia assunta la residenza, e salvo il parere di verifica dell'ente.

  1. La concessione in uso gratuito, il grado di parentela, affinità o status coniugale, si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare dal proprietario od usufruttuario entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene rinnovata tacitamente sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate.

Art.5

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L 'imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il fabbricato non deve, comunque, essere utilizzato.

A titolo esemplificativo, si considerano inagibili o inabitabili quei fabbricati nei quali:

a) - il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericoli a cose o persone , con rischio di crollo;

b) - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

  1. - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza di parti di rifiniture del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria etc.)

  1. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

  1. con perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
  2. da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'immobile:

  1. La dichiarazione con la documentazione allegata non va ripetuta ogni anno, ma solo in caso di variazione.

Art. 6

VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

Si considerano regolarmente eseguiti e versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art.7

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218 è stato recepito dall'ente per tutti i tributi comunali, ICI compreso, nel Regolamento Comunale in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale per la definizione dei tributi locali, approvato con deliberazione C.C. n°79 del 28/05/2001, successivamente modificato con atto n.79 del 30/07/2001 cui si rimanda per la consultazione.

Art.8

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA E TERMINE PER LA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. l) punto 1, del D.Lgs. 446/97 sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.

Per la comunicazione dei dati necessari per il controllo, si ritiene mantenere il Modello di Denuncia Ministeriale, in quanto, anche volendo passare ad un modulo diverso, lo stesso dovrebbe comunque contenere gli stessi dati.

Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta può essere notificato a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 9

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere determinate annualmente le azione le azioni le azione di controllo, individuando gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica , tenendo conto delle potenzialità operative dell'Ufficio Tributi.

Al personale addetto all'attività di gestione dell'ICI sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.

Art.10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2003.