IL CONSIGLIO COMUNALE
"I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del Bilancio, a verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 18/4/1962, n°167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22/10/1971, n°865 e 5/8/1978, n°457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato";
D E L I B E R A
1.- di aver verificato l'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alla legge 18/4/1962, n°167 e successive modificazioni e integrazioni, 22/10/1971, n°865 e 5/8/1978, n°157, che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, di non determinare conseguenzialmente il prezzo di cessione di tali aree;
2.- di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art.49 del D.Lgs. n°267 del 18/8/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.