IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
Con deliberazioni consiliari n°65 e 66 del 30/6/1994, esecutive, fu approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.Lgs. 15/11/1993, n°507, il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
L'art.17, comma 1-bis, come aggiunto dal'art.10, comma 1, lett.c), della legge n°448/2001, prevede che, a decorrere dall'anno 2002, l'imposta di pubblicità non è più dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.;
Il citato art.17 prevede anche che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, possano prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore al limite dei 5 metri quadrati;
Ritenuto opportuno esercitare la predetta facoltà per ragioni di semplificazione del rapporto tributario ed al fine di evitare il contenzioso in ordine all'applicazione della norma sopra citata, estendendo l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie superiore a mq.5;
Dato atto che il minor gettito derivante dall'esenzione di cui sopra è quantificato in Euro 9.038,00, pari a £. 17.500.000;
Visto l'art.17, comma 1-bis , come aggiunto dall'art.10, comma 1, lett.c) della legge n°448/2001;
Visto l'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n°446;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze n°101 in data 17/4/1998;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18//8/2000, n°267;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Con voti favorevoli n°11, n°3 astenuti (Martelloni, Billi, Pascucci), nessuno contrario, su 14 consiglieri presenti;
D E L I B E R A
1.- di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvati con deliberazioni consiliari n°65 e 66 in data 30/6/1994, aggiungendo il seguente articolo:
-"L' imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, anche di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati."
2.- di dare atto che il minor gettito derivante dall'applicazione del suddetto articolo è pari a Euro 9.038, 00 , pari a £. 17.500.000;
3.- di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal 1/1/2002;
4.- di disporre affinchè il presente regolamento sia comunicato, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e sia reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
5.- dare atto del parere favorevole del responsabile Ufficio Tributi in merito alla regolarità tecnica.