RICHIAMATA la legge finanziaria anno 2002 in particolare l'art. 24 , comma 6, che testualmente recita: " Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 200, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo";
CONSTATATO che per acquistare beni e servizi gli enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate dalla società Consip per forniture e appalti. Per procedere ad acquisti autonomi, come ha intenzione il Comune di Bientina, i prezzi delle convenzione devono essere utilizzati a base d'asta per il ribasso. I suddetti atti sono trasmessi al collegio dei revisori dei conti per consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo;
RICHIAMATI gli articoli 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 59, comma 5, della legge 23.dicembre 2000, n. 388 che rispettivamente recitano :" Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1…….. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento." ; " …..Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'art. 26 della citata legge 488 del 1999";
RICHIAMATO l'art. 12 del D.P.20 agosto 2001 n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.", che testualmente recita:" Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali che così dispongano nell'ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.;
CONSIDERATO che l'applicabilità di detto regolamento anche agli enti locali discende non solo dal su menzionato articolo 12 , ma anche dal combinato disposto degli articoli 113 e 192 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/00 che nell'ordine prevedono:
DATO atto che il decreto D.P.R. 384/2001 anche se dettato espressamente per le amministrazioni centrali, costituisce un utile modello cui gli enti locali possono ispirarsi senza riserve per semplificare i procedimenti di spesa in economia per importi sotto soglia;
Alla luce di quanto sopra esposto, non aderendo al sistema convenzionale previsto dalla legge finanziaria 2002 e avvalendosi della propria autonomia organizzativa, si ritiene di applicare le disposizioni del Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, approvato con D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384;
DI DARE ATTO che il regolamento delle spese in economia approvato con D.C. n. 7 del 10.03.1999 è "superato" da quello del D.P.R 20 agosto 2001, che viene recepito con la presente deliberazione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espresso dal responsabile del servizio interessato;
Con n.10 voti favorevoli, n. = contrari, n. 4 astenuti (Lupetti, Martelloni, Billi, Pascucci), su n. 14 consiglieri presenti
DELIBERA