IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATAO l'art. 18 della legge finanziaria anno 2002 che prevede il riordino degli organismi collegiali al fine di un contenimento della spesa e per facilitare lo snellimento dell'iter burocratico, il cui secondo comma testualmente recita: " Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e a elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1……."
CONSTATO che detto articolo ribadisce e inasprisce le previsioni già contenute nell'art. 41, comma 1, della legge 449/97 e riprese, per l'ordinamento locale, dall'art. 96 del D.Lgs 267/00 e che non si limita a prevedere che gli enti debbano confermare espressamente gli organismi ritenuti indispensabili, ma a mente del comma 1, vieta di istituirne di nuovi. La norma infatti permette di istituire esclusivamente organismi di carattere tecnico a elevata specializzazione, quando essi siano indispensabili per realizzare obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione di proprio personale;
RITENUTO dare conferma alla commissione edilizia, alla commissione del governo del territorio
T.C.P.
Con voti n. 14 favorevoli, n.= contrari, n. =astenuti, su n. 14 consiglieri presenti
DELIBERA
Di riconfermare le commissioni ad oggi esistenti nel Comune.