IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Vasta espone il punto all'ordine del giorno;

Il Consigliere Banti chiede se nelle aree sensibili rientrino quelle per la installazione delle stazioni radio base.

IL Sindaco fa presente che per la installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile è stato deliberato uno strumento che impedisce l'antenna selvaggia introducendo una norma l'art. 97 bis al regolamento edilizio.

Il Consigliere Banti riferisce che sono stati fatti degli studi in America, Danimarca, Finlandia che hanno dimostrato che la installazione delle antenne poste in luoghi lontani dal centro abitato creano un pericolo maggiore di quelle poste su ospedali, chiese e questo dovrebbe indurre ad una nuova normativa;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 12 del 16.01.2002, con la quale la stessa ha dettato i criteri generali per la localizzazione degli impianti ed i criteri inerenti la identificazione delle aree sensibili, nonché promuovere accordi con i gestori al fine di concordare lo sviluppo delle reti;

CONSIDERATO:

RITENUTO opportuno al momento non procedere alla individuazione sul territorio comunale di aree destinate alla installazione di impianti ad elevata potenza rimandando eventualmente il problema alla modifica del Piano Strutturale;

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli impianti di stazioni radio base, vige quanto previsto dall'art. 97 bis del Regolamento Edilizio;

VISTO il decreto ministeriale 10.09.1998, n. 381 ad oggetto: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

VISTA la legge 22.02.2001, n. 36: "Legge quadro sulla protezione da esposizioni a campi elettromagnetici";

VISTA la L.R.T. 06.04.2000, n. 54: "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione";

VISTA la relazione tecnica del Responsabile del Servizio;

DATO ATTO che sulla proposta è stato chiesto ed ottenuto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti 15 favorevoli, n.= contrari, n. = astenuti, su n. 15 consiglieri presenti

 

DELIBERA

 

  1. di dichiarare il territorio comunale "area sensibile", limitando la installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile secondo quanto previsto dall'art. 97 bis del Regolamento Edilizio;
  2. di rinviare l'eventuale localizzazione degli impianti di diffusione radiofonica e televisiva, nonché gli impianti di telefonia fissa in sede di revisione del Piano Strutturale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA

 

DELIBERAZIONE C.R.T. N. 12 DEL 16.01.2002 "CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E CRITERI INERENTI L'IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SENSIBILI",

 

La Regione Toscana con la deliberazione sopra citata, ha dettato i criteri generali per la localizzazione degli impianti e la definizione delle "aree sensibili".

Secondo tale delibera, i Comuni devono prevedere, entro tempi prefissati, ad individuare le aree sulle quali possono essere installati gli impianti di diffusione radiofonica e televisiva e gli impianti fissi per telefonia cellulare, nonché le aree sensibili. In relazione alla determinazione di quest'ultime, la delibera non specifica come individuarle, pertanto esse sono definite autonomamente dal Comune , in coerenza con la normativa vigente. Sono naturalmente ricomprese nelle aree sensibili, le zone interessate al D.lgs. 490/99 in quanto aree e beni di interesse storico-archeologico, paesaggistico e ambientale e quelle di particolare densità abitativa.

Se su tali aree venissero a trovarsi impianti già esistenti, il Comune può concordare con i gestori quelle modifiche atte a minimizzare l'impatto visivo degli impianti o anche l'eventuale ricollocazione in aree diverse.

I grossi impianti di radiodiffusione televisiva e radiofonica rientrano tra gli impianti ad elevata potenza di RF emessa, per cui devono essere collocati solo in zone agricole o, comunque, in zone non edificate. Al contrario, le stazioni radio base si telefonia cellulare non rientrano tra gli impianti ad elevata potenza e possono essere collocate anche in aree sensibili. A tale proposito si ricorda che la situazione ottimale dal punto di vista di inquinamento elettromagnetico relativamente alla telefonia cellulare, si ottiene garantendo un buon segnale di ricezione in ogni punto del territorio, visto che quasi la totalità della popolazione utilizza il telefono cellulare che automaticamente regola la potenza emessa in funzione della bontà del segnale ricevuto. Tale situazione si può ottenere con impianti di minor potenza nelle vicinanze dei ricettori, piuttosto che con impianti di maggior potenza che necessariamente vanno collocati più lontano dal ricettore più esposto.

Comunque, l'installazione delle stazioni radio base, rimane soggetta a quanto già stabilito con deliberazione di C.C. 54 del 06.08.1999 che ha portato alla modifica del Regolamento Edilizio con l'introduzione dell'art. 97 bis che si allega in copia e a cui si rimanda.