Il Consiglio Comunale

 

PREMESSO:

 

RICHIAMATA la Delibera Consiglio Comunale n.46 del 15.06.2002 ad oggetto "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2002-2007 (art. 46 T.u.e.l.)", in particolare il paragrafo relativo alla "Politica della cassa" dove si manifesta l'intenzione dell'Amministrazione di "… concludere l'iter già avviato di acquisizione gratuita dell'intero patrimonio pubblico di edilizia popolare esistente nel nostro territorio…" e di attivare "… un processo di dismissione, che non dovrà mettere in difficoltà nessuno degli attuali conduttori… Un processo che dovrà essere realizzato anche attraverso apposite convenzioni con Istituti di Credito locali e attraverso l'utilizzo delle procedure previste dalla normativa specifica, che consentirà di acquisire le risorse necessarie per attivare la realizzazione di nuovi alloggi che andranno a soddisfare la domanda attuale, oltre a politiche della casa a favore di particolari categorie, come ad esempio gli anziani, i portatori di handicap, le giovani coppie…";

RICHIAMATA la legge 560/1993 e successive modifiche ed integrazioni che individua le procedure e le condizioni per la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

 

CONSIDERATO che la normativa vigente:

CONSIDERATO che gli alloggi ex demaniali costituiscono una parte del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica del Comune di Bientina che comprende anche le proprietà A.T.E.R (n. unità immobiliari);

RICHIAMATA la L. R. T. 77/1998, che attribuisce ai Comuni il patrimonio ATER e all'art 6, comma 1 prevede che i Comuni stabiliscano, mediante apposita conferenza, le modalità di esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 1 e provvedano alla costituzione del soggetto al quale affidare l'esercizio delle funzioni stesse;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 397/1999, con la quale, ai sensi dell'art. 5 della L.R.T. 77/1998, furono individuati negli ambiti provinciali i livelli ottimali di esercizio delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica (c.d. L.O.D.E.);

RILEVATO che la deliberazione del Consiglio Regionale n. 109 del 26.06.02, al punto 6 del dispositivo - in attuazione della legge R.T. 77/98 - prevede che i proventi previsti nei Bilanci di Previsione dei relativi Enti per gli anni 2002 e precedenti, derivanti dalle alienazioni degli alloggi ERP già di proprietà dei Comuni ed effettuati entro la data di costituzione della LODE, rimangano nella disponibilità del Comune, finalizzati come previsto dalla legge 560/1993;

RILEVATO che non si è ancora concluso l'iter procedurale per dare attuazione agli obbiettivi della L.R.T. 77/1998;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione dare attuazione agli obbiettivi previsti nelle linee programmatiche e di governo di cui alla delibera Consiglio Comunale n. /2002 dando attuazione e concretezza a politiche della casa oltre che al rinnovo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, procedendo, quindi, alla vendita degli immobili del patrimonio dell'Ente, costituito dagli alloggi che sono stati ceduti dal demanio al Comune, per come previsto nel piano di dismissione individuato nel Bilancio di Previsione 2002 del Comune, nel rispetto dei principi richiamati nella delibera citata e comunque contenuti nella normativa vigente in materia;

CONSIDERATA che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 560 del 24.12.1993 sono alienabili gli immobili del patrimonio nella misura massima del 75% del patrimonio stesso;

 

 

RITENUTO opportuno che l'Amministrazione, impegnando il Sindaco e la Giunta, attivi apposite convenzioni con Istituti di Credito per agevolare l'accesso al credito di coloro che hanno intenzione di acquistare l'alloggio;

RITENUTO opportuno che l'Amministrazione attivi le procedure, presso i competenti organi, per la revisione del piano di vendita, avanzando richiesta sulla base di un attento e puntuale monitoraggio delle intenzioni degli attuali aventi titolo;

RILEVATO che è necessario il completamento delle pratiche di condono attualmente sospese in attesa del trasferimento di proprietà, attualmente completato;

RILEVATO la necessità di procedere al completamento di alcuni frazionamenti ed accampionamenti catastali di immobili non ancora censiti;

RILEVATO l'opportunità di costituire, considerato la complessità dell'operazione, un apposito ufficio che assolva ai compiti inerenti la procedura di vendita, coordinato dal responsabile del servizio Affari Generali e di cui fanno parte il responsabile del servizio Manutenzioni e il responsabile del servizio Casa;

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla vendita, ai sensi dell'art. 1 della legge 560/93, secondo un iter così articolato:

I fase:

- attività di monitoraggio;

- richiesta variazione piano di vendita, se necessaria;

- definizione di convenzioni con Istituti di Credito per agevolare l'accesso al credito o altre forme di agevolazione che favoriscano l'acquisto da parte degli assegnatari;

- definizione delle pratiche sospese di condono, oltre che i frazionamenti e gli accampionamenti e di tutto ciò che tecnicamente è necessario per definire le problematiche ancora aperte;

- perfezionamento dei contratti di compravendita agli assegnatari che hanno già avanzato istanza di acquisto al Demanio ex lege 560/93;

- vendita agli assegnatari o ai loro familiari conviventi al prezzo stabilito ai sensi dell'art 1, comma 10 della legge 560/93, con l'adozione delle opportune misure di pubblicità e disciplinando le modalità di presentazione delle domande di acquisto;

- attuazione del piano di investimento finanziato con i proventi derivanti dalla alienazione dei beni di cui alla prima fase che saranno reinvestiti per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore, che tenga conto degli assegnatari che non hanno esercitato la facoltà di acquisto, della domanda di alloggi di edilizia popolare, delle politiche della casa (anziani, giovani coppie, portatori di handicap ecc.) oltre che dei finanziamenti o altre opportunità che è possibile attivare;

II fase:

- gli alloggi non venduti nella prima fase, dopo aver definito la soluzione abitativa agli assegnatari che dovrà individuarsi negli alloggi realizzati con i proventi di quelli venduti, saranno alienati a terzi, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Sentita la relazione del Sindaco

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Billi chiede come venga determinato il valore degli alloggi da vendere e se è possibile, qualora gli assegnatari non ne facciano richiesta nella prima fase di assegnarli a persone che effettivamente ne abbiano bisogno;

la Nieri afferma di condividere la scelta della maggioranza e chiede se sia possibile lasciare libero qualche alloggio in modo per fare fronte ai casi di urgenza e di destinarli alcuni come centri di prima, seconda accoglienza;

Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con n. 16 voti favorevoli, n.= voti contrari, n.= astenuti, su n.16 consiglieri presenti

 

D E L I B E R A

  1. di porre in essere la procedura di vendita degli immobili del patrimonio dell'Ente tesi al soddisfacimento di esigenze abitative pubbliche secondo le modalità indicate in premessa e nel rispetto della quota stabilita per legge;
  2. di incaricare l'ufficio, come composto in premessa, a porre in essere gli atti necessari per procedere alla dismissione degli immobili. In particolare:
    1. effettuare, entro 60 gg. dall'esecutività della presente delibera, l'attività di monitoraggio delle volontà degli assegnatari;
    2. produrre, entro 60 gg. dall'esecutività della presente delibera, gli atti per procedere alla richiesta di variazione del piano di vendita, se necessaria;
    3. definizione, entro 120 gg. dall'esecutività della presente delibera, degli strumenti diretti ad agevolare l'accesso al credito o altre forme che favoriscano l'acquisto da parte degli assegnatari;
    4. definizione, entro 120 gg. dall'esecutività della presente delibera, delle pratiche inerenti i frazionamenti, gli accampionamenti e di tutto ciò che tecnicamente è necessario per definire le problematiche ancora;
    5. perfezionamento dei contratti di compravendita agli assegnatari che hanno già avanzato istanza di acquisto al Demanio ex lege 560/93;
    6. vendita agli assegnatari o ai loro familiari conviventi al prezzo stabilito ai sensi dell'art 1, comma 10 della legge 560/93, con l'adozione delle opportune misure di pubblicità e disciplinando le modalità di presentazione delle domande di acquisto;
    7. relazionare al Consiglio ogni trimestre in merito alle attività poste in essere;

  3. di incaricare l'ufficio urbanistica, entro e non oltre un mese dalla esecutività della presente deliberazione, di procedere alla verifica e alla regolarizzazione delle pratiche di condono degli immobili interessati e ad ogni altro adempimento necessario;
  4. di impegnare il Sindaco a presentare al Consiglio Comunale, entro 30 gg. dal completamente delle operazioni di cui alla prima fase, il piano operativo di investimento dei proventi ricavati dalla alienazione degli immobili, i meccanismi per attuare gli obbiettivi inerenti le politiche della casa nel rispetto dei principi stabiliti con la presente delibera.