Rientra il consigliere Billi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo schema di regolamento per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di cui alla legge 287/1991, predisposto dall'ufficio commercio stante la mancata emanazione del regolamento di attuazione alla legge 287 del 25 agosto 1991 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

Vista la relazione del responsabile del servizio, che viene allegata alla presente quale parte integrante e sotanziale;

VISTO il verbale della commissione "Riforma ed aggiornamento degli atti normativi", che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

CON voti 16 favorevoli, n.= contrari, n. = astenuti su n. 16 consiglieri presenti

DELIBERA

 

 

REGOLAMENTO

Art. 1 Il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287/1991 è subordinato alla disponibilità di contingente numerico in base alle determinazioni della Commissione Provinciale Pubblici Esercizi .

Art. 2 Le richieste di apertura pubblico esercizio, sia quelle giacenti sia quelle che saranno presentate in futuro, in mancanza di disponibilità di contingente numerico sono conservate in atti e viene comunicata l'impossibilità di apertura all'interessato a mezzo raccomandata a.r.

Art. 3 Al momento di disponibilità di contingente numerico di autorizzazioni rilasciabili si procederà nel modo seguente:

a ) i soggetti che hanno presentato le domande giacenti in atti, secondo la data di assunzione al protocollo del Comune e in base al numero di autorizzazioni disponibili, saranno invitati a presentare, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione comunale ,pena il decadimento dell'istanza, la documentazione necessaria e precisamente

a1) iscrizione REC somministrazione alimenti e bevande

a 2) planimetria, compreso mappale dei locali oggetto dell'attività e relativa disponibilità

a3) autocertificazione antimafia e possesso requisiti morali

Art. 4 Nel caso di disponibilità di autorizzazioni ed in mancanza di soggetti con domande in atti verrà dato avviso mediante affissione all'albo pretorio comunale.