IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.16 del D.L. 22/12/1981, n°786, convertito nella legge 26/2/1982, n°51, con modificazioni;

Visto l'art.14 del D.L. 28/2/1983, n°55, convertito nella legge 26/4/1983, n°131 che testualmente recita:

"Art.14 - Prezzi di cessione di aree e fabbricati.

I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del Bilancio, a verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi della legge 18/4/1962, n°167 e successive modificazioni ed integrazioni, 22/10/1971, n°865 e 5/8/1978, n°457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato";

Visti i riferimenti dell'Ufficio Tecnico urbanistico in ordine alla disponibilità delle aree e dei fabbricati oggetto della normativa sopra riportata e dai quali si rileva che per l'assenza di piani P.E.E.P. (piani di edilizia economica e popolare) e P.I.P. (Piani per insediamenti produttivi), nonché di edifici atti dell'uso abitativo, non è possibile individuare aree da cedere in diritto di proprietà o di superficie e quindi i relativi prezzi;

Sentito l'intervento del consigliere Billi che chiede il motivo per cui non sono state inserite le aree acquisite dal Demanio e come mai non si è pensato di introdurle nel nuovo piano regolatore.

Il Sindaco fa presente che è in corso la revisione del Piano Strutturale e il passaggio dei beni demaniali al Comune e la relativa dismissione porterà alla realizzazione di nuovi alloggi popolari, che saranno previsti negli strumenti urbanistici.

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267 del 18/8/2000,

Con voti n.11 favorevoli, n.= contrari, n°3 astenuti (Billi, Nieri, Turini), su 14 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

  1. di aver verificato l'inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alla legge 18/4/1962, n°167 e successive modificazioni e integrazioni, 22/10/1971, n°865 e 5/8/1978, n°157,che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, di non determinare conseguenzialmente il prezzo di cessione di tali aree;
  2. di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art.49 del D.Lgs. n°267 del 18/8/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.