IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO l'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che prevede forme associative tra i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

 

VISTO l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dei Segretari Comunali;

 

CONSIDERATO che è stato concordato con il Comune di Capannoli ed il Comune di Lajatico la costituzione in forma associata del servizio di Segreteria comunale, anche al fine di conseguire delle economie di spese;

 

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria, che si compone di n. 8 articoli;

 

RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione concordato con gli altri Comuni aderenti;

 

VISTA la deliberazione n. 150 del 19.7.1999 dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali, in materia di Convenzione di Segreterie Comunali;

 

VISTA la deliberazione n. 164 del 27.07.2000 dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali che ha dettato altre disposizioni in materia di convenzioni di segreteria;

 

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

 

RICHIAMATO in particolare l'art.10 del D.P.R. 4.12.1997, n.465 che dispone: “I Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per la gestione associata del servizio di Segreteria”;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 

VISTO il Contratto Nazionale dei Segretari Comunali sottoscritto in data 16.05.2001;

 

VISTO l'art.42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale la costituzione e modificazione di forme associative tra Comuni;

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

 

UDITI gli interventi dei consiglieri, allegati;

 

CON n. 12 voti favorevoli, n. = astenuti, n.4 contrari (Banti, Turini, Nieri, Billi), su n. 16 consiglieri presenti e votanti;

 

 

DELIBERA

 

 

1) di approvare lo schema di Convenzione tra questo Comune e il Comune di Lajatico e quello di Capannoli per la gestione associata del servizio di Segreteria, che si compone di n. 8 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

2) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione in oggetto;

 

3) di prendere atto che l'individuazione e la nomina della titolarità della Segreteria convenzionata, in sede di prima applicazione, spetterà al Sindaco del Comune di Capannoli, Capo-convenzione, previa intesa con i Sindaci dei Comuni aderenti;

 

4) di prendere atto che la convenzione inizierà a decorrere dal 1 novembre 2003;

 

5) di prendere atto, che a seguito della presente deliberazione, la popolazione complessiva dei Comuni aderenti (riferimento al Censimento del 21 ottobre 2002 - D.P.R. 2 aprile 2003 pubblicato sulla G.U. del 7 aprile 2003) ammonta a 12610;

 

6) di prendere atto, pertanto, che, a seguito della presente deliberazione, viene a costituirsi una convenzione per gestione associata del servizio di Segreteria comunale di classe SECONDA tra i Comuni di Capannoli, Lajatico e Bientina;

 

7) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Capannoli quale Comune Capo-convenzione per i provvedimenti di competenza;

 

8) di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.


 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CAPANNOLI, LAJATICO E BIENTINA.

 

 

L'anno Duemilatre, il giorno _______________, del mese di ___________________, nel Municipio del Comune di Capannoli, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art.1372 del Codice Civile,

 

TRA

 

il Comune di Capannoli (Provincia di Pisa) codice fiscale 00172440505, rappresentato dal Sig. Luciano Franchi, nato a Capannoli (PI) il 5 aprile 1953, il quale agisce nell'esclusivo interesse del predetto Comune, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, autorizzato a ciò con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ____________

 

E

 

il Comune di Lajatico (Provincia di Pisa) codice fiscale 00320160500 rappresentato dal Sig. Stefano Paperini, nato a Pontedera (PI) il 24 gennaio 1961, il quale agisce nell'esclusivo interesse del predetto Comune, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, autorizzato a ciò con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ____________

 

E

 

il Comune di Bientina (Provincia di Pisa) codice fiscale 00188060503 rappresentato dal Sig. Marco Braccini, nato a Pontedera (PI) il 30 agosto 1961, il quale agisce nell'esclusivo interesse del predetto Comune, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco, autorizzato a ciò con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ____________

 

PREMESSO

 

che è intenzione dei Comuni di Capannoli, Lajatico e Bientina svolgere in modo coordinato il servizio di segreteria comunale avvalendosi di un unico Segretario per i tre Comuni

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

 

Art.1  Scopo della Convenzione

 

  1. Tra i Comuni di Capannoli, Lajatico e Bientina è istituita, ai sensi dell'art.98, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente convenzione allo scopo avvalersi di un unico Segretario Comunale al fine di conseguire notevoli economie di spesa.
  2. In base alla popolazione residente presso i Comuni, ossia n.5106 abitanti nel Comune di Capannoli, n. 1389 abitanti nel Comune di Lajatico e n. 6115 abitanti nel Comune di Bientina, con riferimento al censimento del 21 ottobre 2001 (D.P.R. 2 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2003) la convenzione in oggetto, ai sensi della Tabella A del D.P.R. 794/72, appartiene alla classe Seconda, in quanto la somma complessiva ammonta a 12610 abitanti.
  3. Le funzioni del Segretario comunale sono stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.

 

Art.2  Durata della Convenzione

 

1.        La presente convenzione è costituita con decorrenza dal 1.11.2003 con durata illimitata ma potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso deliberato dai rispettivi Consigli Comunali.

2.        La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola parte con deliberazione del Consiglio Comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro tre mesi dalla deliberazione di recesso. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario comunale ed alla Sezione Regionale dei Segretari competente.

 

Art.3  Orario di Servizio

 

  1. Il Segretario comunale assegnato alla segreteria convenzionata, assicurerà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro in modo flessibile sulla base delle esigenze e degli obiettivi e programmi da realizzare presso gli enti convenzionati.
  2. I giorni di effettiva presenza nei singoli Comuni saranno fissati, di concerto, dalle Amministrazioni Comunali convenzionate, in base alle esigenze ed ai programmi da realizzare.

 

Art.4  Sede del Servizio

 

  1. La sede del servizio di segreteria convenzionata è localizzata nel Comune di Capannoli, che assume le funzioni di Comune capo-convenzione. Al Segretario comunale titolare della segreteria convenzionata spetta il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle diverse sedi: in caso di autorizzazione all'uso della propria macchina al Segretario si applicheranno le relative tariffe ACI.

 

Art.5  Forme di consultazione

 

  1. Per tutte le questioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, i Sindaci dei rispettivi Comuni si impegnano formalmente ad informare l'altro.
  2. Le consultazioni, per l'adozione degli specifici provvedimenti inerenti il servizio, si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.
  3. La nomina e l'eventuale revoca del Segretario Comunale sarà adottata dal Sindaco del Comune capo-convenzione, previa consultazione con i Sindaci dei Comuni convenzionati, e comporterà lo scioglimento automatico della Convenzione in caso di disaccordo. Spetterà, invece, ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere pareri a valutazioni sull'attività svolta dal Segretario Comunale. Al Sindaco del Comune Capo-convenzione competerà porre in essere tutti i necessari provvedimenti per la sostituzione del Segretario comunale titolare in caso di sua assenza, tranne il caso che uno dei Comuni convenzionati sia dotato di un Vice-Segretario.
  4. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi agli organi competenti, a cura del Comune capo-convenzione, dovrà previamente essere concordata tra gli Enti convenzionati.

 

Art.6  Rapporti finanziari

 

  1. Le spese inerenti il funzionamento del servizio convenzionato di segreteria saranno ripartite nella seguente misura:

-          a carico del Comune di Capannoli 49%

-          a carico del Comune di Lajatico 25%

-          a carico del Comune di Bientina 26%

  1. Al Segretario comunale assegnato al servizio di segreteria convenzionata spetterà il trattamento economico e le indennità stabilite per legge, salvo che per i compensi per le indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, che avranno bisogno di esplicita autorizzazione da parte dei rispettivi organi comunali competenti. In particolare al Segretario Comunale, a compensazione del maggiore lavoro, ai sensi dell'art.45, comma 1 del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento.
  2. Il Comune capo-convenzione, qualora sia necessario, imputerà fra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale, tranne il caso che uno dei Comuni convenzionati sia dotato di un Vice Segretario.
  3. Il Comune capo-convenzione provvederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio e produrrà entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto. Eventuali reclami contro il rendiconto delle spese dovranno essere presentati al Comune capo-convenzione entro 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione.
  4. I Comuni convenzionati verseranno al Comune capo-convenzione, entro il mese di luglio, il 50 % delle somme previste per il servizio convenzionato ed il saldo entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
  5. Il Comune capo-convenzione in caso di eventuali maggiori oneri, potrà richiedere in ogni tempo eventuali acconti, che dovranno essere versati dai Comuni convenzionati entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di richiesta.
  6. Sui ritardati pagamenti saranno dovuti gli interessi legali.

 

Art.7  Modifiche alla convenzione

 

  1. Qualsiasi modifica alla convenzione dovrà essere approvata con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

 

Art.8  Norma finale

 

  1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia.

 

Il Sindaco del Comune di Capannoli ___________________________________

Il Sindaco del Comune di Lajatico _____________________________________

Il Sindaco del Comune di Bientina _____________________________________

 


 

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

 

 

Il consigliere Turini chiede per quale motivo non viene rinnovata la convenzione con la Dott.ssa Marconcini.

Il Sindaco dice che l'Amministrazione Comunale di Vecchiano non ha ritenuto opportuno portare avanti la convenzione di segreteria convenzionata, in quanto il Comune di Vecchiano deve adottare degli atti di pianificazione generale che richiedono, data la delicatezza e peculiarità della materia, la presenza continua del Segretario.

Il consigliere Turini chiede di sapere la durata della convenzione.

Il Sindaco dice che la durata della convenzione è illimitata come testualmente previsto dall'articolo 2 e tiene a precisare che la convenzione viene stipulata tra i Comuni e non dal Segretario.

La consigliere Nieri dice che la richiesta del Gruppo “Bientina delle Libertà” è molto specifica, cioè richiede la presenza di un Segretario a tempo pieno, come già più volte affermato nei precedenti Consigli Comunali. Dice che non condivide la forma della convenzione di segreteria in quanto il Comune di Bientina, per il numero degli abitanti, per i servizi da garantire necessita di un Segretario a tempo pieno come quello di prima e come la figura del Segretario sia obbligatoriamente prevista dalle norme del T.U.E.L. 267/2000.

Dice che ha presentato la nota avanzata al Comune anche all'Agenzia Nazionale dei Segretari per andare fino in fondo al problema.

Secondo la consigliere con la forma della segreteria convenzionata si fa rivivere l'istituto della segreteria a scavalco. Continua dicendo che la precedente convenzione prevedeva la presenza di due Comuni, adesso invece viene proposto di stipulare una convenzione con tre Comuni e chiede come faccia un unico Segretario a sopperire alle esigenze dei Comuni aderenti e come praticamente con questa convenzione vengono tolti due posti di lavoro.

Chiede i motivi per cui Bientina dovrebbe convenzionarsi con i Comuni di Capannoli e Lajatico e non con un Comune più vicino, dove ci sarebbero stati anche minori costi.

Il consigliere Guidi dice che la figura del Segretario deve essere un punto di riferimento e che è evidente l'importanza del ruolo che lo stesso deve ricoprire e come, data la struttura che l'Ente ha deciso di darsi, con la convenzione debba avere una funzione di coordinamento e di raccordo tra i vari funzionari.

Il consigliere Maffei condivide la scelta dell'Amministrazione e afferma come da una parte sia una scelta amministrativa e dall'altra una scelta strategica. Il Segretario è visto come un consulente e in tal modo si produce un risparmio economico; dall'altro l'Amministrazione non vuole rinunciare ad avere un consulente, ciò è indice di come l'Amministrazione non voglia mettersi in una situazione di scontro con la normativa esistente.

Il consigliere Bachini afferma come l'Amministrazione stia proseguendo secondo il percorso iniziato con la convenzione precedente.

Il consigliere Billi chiede come sia suddivisa la quota tra i Comuni e a suo avviso non c'è un risparmio di spesa in quanto oltre alla figura del Segretario, a Bientina, c'è anche il Vice Segretario. Chiede per quale motivo le veci del Segretario non possa allora svolgerle il Vice Segretario.

Il Sindaco fa riferimento alla struttura che si è data l'Ente e come, già detto in precedenza, ci sia un risparmio di spesa.

Esce il Sindaco.

Il consigliere Billi continua dicendo che secondo lui o si sceglie di avere un Segretario o un Vice Segretario, non tutti e due simultaneamente perché hanno un costo a cui si deve aggiungere le spese di  viaggio che il Segretario sostiene per venire da Capannoli e da Lajatico.

Rientra il Sindaco.

Interviene il consigliere Banti che legge il suo intervento che testualmente recita: “Conoscete la nostre opinioni in proposito dal momento che sono state espresse in un precedente Consiglio Comunale, per cui riteniamo ancor oggi che un Segretario ad interim sia solo un modo per coprirsi le spalle da ogni eventuale rimprovero giuridico o l'occasione per attendere gli eventi di altri coraggiosi ed indomiti Sindaci in proposito. Dal momento che di fatto il Segretario nominato in comune con altra Amministrazione, dall'esperienza degli ultimi sei mesi, non è al servizio effettivo della nostra Amministrazione spicciola bientinese, dal momento che crediamo fermamente che ogni buona battaglia debba essere combattuta senza nascondersi, votiamo contrari ad ogni tipo di convenzione di segreteria”.

Esce il consigliere Maffei.

Il Sindaco dice che la Commissione di studio dello statuto non ha preso in considerazione la richiesta avanzata dall'Amministrazione e come la soluzione proposta sia quella che meglio si adatta alla struttura dell'Ente e alle sue esigenze. Nell'attesa che il legislatore regionale, a seguito della riforma costituzionale del titolo V della Costituzione, intervenga dettando nello statuto regionale una norma che regoli la nomina, i poteri, i compiti del Segretario Comunale, la obbligatorietà o facoltatività della figura del Segretario, l'Amministrazione adotta, con l'approvazione di una segreteria convenzionata, una posizione di mediazione e non di scontro, come hanno fatto altri Comuni.

Interviene la consigliere Nieri chiedendo di voler avere le risposte alle domande prima formulate.

Il Sindaco risponde dicendo che lo scavalco è una questione diversa dalla convenzione di segreteria. Il problema dei posti di lavoro può essere affrontato e risolto prevedendo una riqualificazione della figura del Segretario Comunale.

Il consigliere Billi chiede il motivo per cui il Comune di Bientina non si possa convenzionare con un Comune più vicino in quanto, secondo lui, il risparmio di spesa sostenuto non c'é.

Il Sindaco risponde dicendo che la scelta del Segretario e con chi convenzionarsi è una scelta che ha accuratamente valutato e ponderato in termini qualitativi, economici e di opportunità e interpellando vari Comuni.