IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 63 del 29.5.2004 ad oggetto : “ Regolamento per la compartecipazione ed intervento del Comune per l'applicazione tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) per la gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani. Approvazione bozza”, con la quale veniva approvato lo schema del regolamento in esecuzione di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.04;

 

VERIFICATO che è stato esaminato, per come stabilito dalla soprarichiamata deliberazione consiliare dalla commissione consiliare;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 29 marzo 2004 con la  quale a decorrere dal 1 gennaio 2004:

·         è stato disposto il passaggio in via  sperimentale al sistema della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A), in sostituzione del sistema impositivo relativo alla Tassa dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per la gestione del servizio di nettezza urbana ;

 

·         è stata affidata la gestione di accertamento e di riscossione della tariffa T.I.A alla società  Geofor. S.p.A di Pontedera (già affidataria della gestione  del servizio di nettezza urbana, a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n.118 del 30 dicembre 2002);

 

·         è stato previsto a carico del bilancio comunale uno stanziamento finalizzato  a dare copertura finanziaria alle  agevolazioni previste nel  regolamento  della tariffa per ammortizzare i maggiori costi a carico dell'utenza dovuti al passaggio dal  sistema impositivo TARSU al sistema tariffario T.I.A., da distribuirsi sotto forma di contributo comunale, da inserirsi nelle bollette di fatturazione;  

 

VISTO il regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 29 marzo 2004;

 

VISTO l'art. 21, comma 2, del regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A), di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani che stabilisce la facoltà per il Comune di prevedere delle forme di agevolazione al fine di attenuare la maggiore onerosità del sistema tariffario rispetto alla tassa per alcune  categorie  di utenze domestiche e non domestiche;

 

VISTA la Tariffa di Igiene Ambientale massima (T.I.A.) relativa all'anno 2004, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.6  del 29 marzo 2004;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 29 marzo 2004, con la quale si è stabilito che gli interventi agevolativi previsti dall'art.21 del regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A) saranno determinati, anche nel periodo sperimentale, dalla Giunta comunale, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 29 marzo 2004, con la quale sono stati determinati i criteri per l'erogazione dei contributi agevolativi previsti dall'art.21 del regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A);

 

RICHIAMATO il punto 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n.7 del 29 marzo 2004, che affidava al Sindaco ed alla Giunta comunale di proporre il regolamento per l'erogazione dei contributi, specificatamente previsti per ammortizzare il passaggio dalla T.A.R.S.U. alla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del Regolamento comunale T.I.A. (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.03.2004);

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267, dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio finanziario;

 

Con voti favorevoli n.9 (nove), astenuti n.2 (Billi, Nieri), contrari n.1 (Turini), essendo i Consiglieri comunali presenti e votanti n.12 (dodici)

 

DELIBERA

 

1)       di approvare il  Regolamento per la compartecipazione ed intervento del Comune per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) relativa alla gestione del Servizio dei Rifiuti Solidi Urbani, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, che viene allegato al presente atto (sotto la lett.”B”) per farne parte integrante e sostanziale;

 

2)       di prendere atto che con la presente deliberazione si è ottemperato e sono stati rispettati i termini previsti da quanto disposto nella deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 29 marzo 2004;

 

3)       Di dare atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

 


 

 

INTERVENTI

 

Illustra la problematica il Sindaco.

 

TURINI: Legge l'allegato documento

 

GIUDI: Dichiara di non soffermarsi su quanto affermato dal Consigliere comunale Sig. Turini sul monopolio. Evidenzia che nella dichiarazione del Consigliere comunale Sig. Turini manca un giudizio politico sul passaggio dalla tassa alla tariffa, ed in particolare sulle ripercussioni che la nuova applicazione ha determinato sulle utenze non domestiche.

 

SINDACO: Osserva che il riferimento fatto nella dichiarazione dal Consigliere Turini sulla percentuale del 25% relativa alla raccolta differenziata, non tiene conto della quantità dei rifiuti prodotti, ed in modo particolare di quelli derivanti dagli scarti industriali. A tale proposito il Sindaco evidenzia che attualmente parte dei rifiuti industriali vengono smaltiti direttamente dalle fabbriche, che usufruiscono delle agevolazioni previste dalla normativa. Il Sindaco, continua, sottolineando che la Legge Ronchi pone dei problemi di interpretazione quando non differenzia la disciplina tra i vari tipi di rifiuti, come ad esempio quelli prodotti dai fruttivendoli. Il Sindaco, conclude, affermando che in passato la percentuale della raccolta differenziata era del 3%.