Sentita la surriportata discussione;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Premesso:

 

che il territorio della Valdera è un'area estremamente dinamica e fortemente integrata sotto diversi profili, per cui risulta sempre più necessario procedere verso un'armonizzazione delle politiche pubbliche , riducendo divaricazioni e discrasie non accettabili da cittadini che appartengono di fatto allo stesso contesto socio-economico;

 

che nel corso degli ultimi anni le esperienze di gestione coordinata ed associata di servizi sono state intensificate anche in realtà territoriali più ampie come quella comprendente tutti i Comuni della Valdera, in particolare nelle aree educativa e sociale;

 

che in data 11 aprile 2003, per concorde volontà dei comuni della zona, è stato istituito, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00, l'Ufficio Comune della Valdera per la gestione associata di funzioni e servizi, al fine di perseguire e conseguire finalità di maggiore efficienza, efficacia, integrazione e pari opportunità per i cittadini dell'area, a cui il Comune di Bientina non aderiva;

 

che la Regione Toscana ha approvato, nel dicembre 2003, il Programma di Riordino Territoriale, nel quale la Valdera viene individuata come livello ottimale per l'esercizio associato di servizi e funzioni;

 

che tale individuazione costituisce non un punto di arrivo ma l'avvio di un processo graduale orientato al futuro, grazie al quale far confluire nell'ambito dei comuni associati funzioni e servizi che dovranno essere trasferiti dai livelli di governo nazionale e regionale in attuazione dei principi di federalismo e di decentramento amministrativo;

 

che con propria deliberazione consiliare C.C.n 56 del 28.11.2003 il comune di Bientina aderiva alla gestione associata di alcune funzioni e servizi precisamente relativi alla formazione del personale, informagiovani, nidi, biblioteche, diritto allo studio educazione adulti;

 

che la Regione Toscana, con provvedimento di G.R. 22 marzo 2004, n .238, come modificata dalla successiva Delibera N .601 del 28-06-2004, ha precisato i contenuti minimi richiesti alle gestioni associate per poter beneficiare dei contributi regionali di incentivazione ;

 

che occorre quindi adeguare e/o formalizzare le convenzioni relative alle gestioni associate per tener conto delle nuove indicazioni regionali;

 

Ritenuto opportuno strutturare l'impianto normativo delle gestioni associate mediante una convenzione quadro, relativa al funzionamento ed alla regolamentazione di carattere generale, ed una serie di convenzioni specifiche, una per ciascuna materia attribuita alla gestione associata;

 

Vista la proposta avanzata dall'Ufficio Comune, discussa ed emendata in tre successive riunioni dell'Assemblea dei comuni tenutesi rispettivamente in data 6, 13 e 27 settembre 2004;

 

Preso atto che l'assemblea medesima , nella seduta del 27 settembre, ha approvato i testi nella loro forma definitiva;

 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, espresso dal responsabile del servizio interessato;

 

            Con voti favorevoli n. 10 (dieci) espressi in forma palese, n. 2 (Billi, Nieri) contrari; n. 1 (Turini) astenuto su n.13 (tredici) consiglieri presenti ;

 

            A seguito di proclamazione del Presidente;

 

DELIBERA

 

1°) Di approvare le premesse del presente atto e le considerazioni in esse contenute;

 

2°) Di approvare lo schema di convenzione quadro allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

 

3°) Di aderire alla gestione associata di alcune funzioni e servizi, i cui schemi di convenzione sono sottoposti all'approvazione nella seduta odierna;

 

4°) Di dare mandato alla Giunta Municipale di porre in atto quanto necessario per dare piena attuazione a quanto previsto dalla convenzione medesima;

 

5°) Di dare atto che sarà proceduto a proporre domanda alla Regione Toscana per l'ottenimento dei contributi di cui alla Legge regionale 40/2001, da parte del Sindaco di Pontedera, presso il quale è incardinato l'Ufficio Comune della Valdera;;

 

6°) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere favorevole da parte del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/00 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Con successivi voti favorevoli n.10 (dieci) espressi in forma palese; n. 2 (Billi, Nieri) contrari; n. 1 (Turini) astenuto, su n.13 (tredici) consiglieri presenti;

 

            A seguito della proclamazione del Presidente;

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

 

 


 

 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni , Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

 

 

 

 

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DI FUNZIONI E SERVIZI

 

 

 

 

 

 

 

 

BOZZA DEFINITIVA DEL 29 SETTEMBRE 2004

 


TITOLO 1

FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

 

Premessa

 

ART 1- Finalità della convenzione

 

ART 2- Oggetto della convenzione

 

ART 3- Coerenza con gli atti della programmazione locale

 

ART 4- Forme della gestione associata

 

ART 5- Enti partecipanti

 

ART 6- Servizi e funzioni complementari di carattere trasversale

 

ART 7- Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

 

ART 8- Modello funzionale di riferimento

 

ART 9- Associazione tra sottoinsiemi di comuni

 

ART 10- Collegamenti tra la gestione associata e gli enti sottoscrittori

 

ART 11- L'ufficio di supporto giuridico alle gestioni associate

 

ART 12- Conflitto con norme regolamentari ed organizzativedei comuni aderenti

 

 

 

TITOLO 2

ORGANI DELLA GESTIONE ASSOCIATA E RELATIVE FUNZIONI

 

ART 13- Composizione ed attribuzioni dell'ufficio comune

 

ART 14- Modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'ufficio comune

 

ART 15- Capacità operativa e contrattuale dell'ufficio comune

 

ART 16- Responsabile dell'ufficio comune

 

ART 17- Sede dell'ufficio comune

 

ART 18- L'assemblea dei comuni - composizione e funzionamento

 

ART 19- L'assemblea dei comuni - attribuzioni

 

ART 20- Rappresentanza politica dei comuni associati

 

ART 21- Giunta esecutiva

 

ART 22- I comitati tecnici

 

ART 23- Il comitato congiunto

 

 

TITOLO 3

DURATA , RECESSI ED ESCLUSIONI

 

ART 24- Durata della convenzione

 

ART 25- Recesso della convenzione

 

ART 26- Disciplina della esclusioni

 

 

 

TITOLO 4

ASPETTI CONTABILI E PATRIMONIALI

 

ART 27- Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione

 

ART 28- Preventivo annuale e pluriennale

 

ART 29- Budget di area

 

ART 30- Rendiconto della gestione

 

ART 31- Bei immobili

 

ART 32- Mobili ed attrezzature

 

ART 33- Obblighi e garanzie

 

 

 

TITOLO 5

NORME FINALI

 

ART 34- Modifica della convenzione

 

ART 35- Risoluzione delle controversie

 

ART 36- Norme transitorie e finali

 

 


 

In data _______________  presso ___________________________________

TRA

il Comune di BIENTINA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di .................................,

E

il Comune di BUTI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di CALCINAIA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di CAPANNOLI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di .................................,

E

il Comune di CASCIANA TERME, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di CHIANNI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di CRESPINA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di .................................,

E

il Comune di LAJATICO, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di LARI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di .................................,

E

il Comune di PALAIA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di PECCIOLI, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di PONSACCO, partita IVA/CF ............................. rappresentato da ................................................................. legale rappresentante in virtù di .................................,

E

il Comune di PONTEDERA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di S. MARIA A MONTE, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di ................................ ,

E

il Comune di TERRICCIOLA, partita IVA/CF ............................. rappresentato da .................................................................. legale rappresentante in virtù di .................................... ,

di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori

 

Premesso:

che il territorio della Valdera è un'area estremamente dinamica e fortemente integrata sotto diversi profili, per cui risulta sempre più necessario procedere verso un'armonizzazione delle politiche pubbliche , riducendo divaricazioni e discrasie non accettabili da cittadini che appartengono di fatto allo stesso contesto socio-economico;

che alcuni Comuni della Valdera, identificati nei Comuni del Parco Alta Valdera, sensibili all'esigenza di perseguire strategie politiche omogenee e di gestire con più efficienza e professionalità gli interessi della propria comunità, in anticipo rispetto alla istituzionalizzazione del fenomeno, avvenuta ad opera del legislatore nazionale e regionale, hanno dato vita ad un consorzio pubblico per la gestione di servizi diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione;

che altri enti hanno dato vita ad ulteriori esperienze significative di associazione, attraverso una pluralità di strumenti amministrativi, quali il Consorzio Sviluppo Valdera, la rete bibliotecaria Bibliolandia, varie società ed enti partecipati;

che nel corso degli ultimi anni le esperienze di gestione coordinata ed associata di servizi sono state intensificate anche in realtà territoriali più ampie come quella comprendente  tutti i Comuni della Valdera, in particolare nelle aree educativa e sociale ;

che le esperienze non istituzionalizzate e non dotate di un adeguato apparato organizzativo hanno dato vita a nuove potenzialità, relazioni e sinergie , manifestando però nel contempo limiti ad un'azione pienamente efficace;

che l'insieme delle esperienze sopra richiamate, congiuntamente all'omogeneità sostanziale del territorio della Valdera, rendono concreta e visibile l'opportunità politica di prospettare l'integrazione sostanziale dell'intera area della Valdera, tenendo conto delle migliori pratiche realizzate e della loro piena trasferibilità;

che la Regione Toscana, sia con appositi provvedimenti normativi (L.R. 40/2001) che nell'ambito della programmazione di settore, ha ritenuto di promuovere ed incentivare forme di associazione tra i Comuni in vista di una maggiore integrazione territoriale delle politiche e di un miglioramento dei servizi in termini di efficienza ed efficacia ;

che la Provincia di Pisa ha a sua volta promosso forme di integrazione tra gli enti locali nell'ambito dei diversi piani di settore, con particolare riguardo all'area culturale e dell'istruzione;

che le Amministrazioni locali della Valdera hanno ritenuto, sulla base di tali presupposti, di confermare , rafforzare e valorizzare i principi di solidarietà e sussidiarietà che sono alla base dei processi di armonizzazione ed integrazione delle politiche e dei servizi, avendo individuato nell'intero territorio della Valdera il bacino ottimale di esercizio di alcuni servizi e funzioni, ferma restando la possibilità di forme associative di minori dimensioni (sottoinsiemi della Valdera) o, eccezionalmente maggiori , in relazione a specifiche valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità ;

che tale individuazione costituisce non un punto di arrivo ma l'avvio di un processo graduale orientato al futuro, grazie al quale far confluire nell'ambito dei comuni associati funzioni e servizi che dovranno essere trasferiti dai livelli di governo nazionale e regionale in attuazione dei principi di federalismo e di decentramento amministrativo ;

che in data 31.10.2002 è stata inoltrata alla Regione Toscana apposita comunicazione circa il livello territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi compresi nell'allegato B della delibera della Giunta Regionale n. 422 del 26.04.2002 ;

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 27 del 20.01.2003, ha recepito la volontà delle Amministrazioni della Valdera, istituendo la zona come livello ottimale ai sensi della L.R. 40/2001;

che in data 11 aprile 2003 è stata stipulata una prima convenzione per la costituzione dell'Ufficio Comune della Valdera e l'avvio della gestione associata in alcuni ambiti;

che nel primo anno di funzionamento il nuovo ufficio ha operato attivamente, riscontrando tuttavia alcuni problemi cui è possibile dare soluzione attraverso una migliore definizione della convenzione generale;

che la Regione Toscana ha emanato nuove norme cui devono attenersi le gestione associate destinatarie di contributi di incentivazione ai sensi della L.R. 40/2001 e dei successivi provvedimenti attuativi;

che occorre quindi rafforzare e precisare, sulla base dell'esperienza fin qui svolta, la forma di associazione tra i Comuni della Valdera mediante la quale supportare e sperimentare nuove forme di coordinamento , integrazione e conduzione associata di attività, funzioni e servizi;

che la Conferenza dei Sindaci ha esaminato in più sedute successive nel mese di settembre il testo della presente convenzione, approvandone interamente i contenuti;

Tutto ciò premesso i Comuni Sottoscrittori sopra indicati convengono e stipulano quanto di seguito indicato:

 

 

TITOLO I

FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

 

 

Art. 1 - Finalità della Convenzione

La presente convenzione è fondata sui presupposti enunciati nella premessa e costituisce l'atto mediante il quale gli enti sottoscrittori individuano nella zona Valdera, costituita dal territorio dei 13 enti locali componenti, il livello territoriale ottimale per l'esercizio di funzioni e servizi ai sensi della L.R. 16.08.2001 n. 40.

Resta ferma la possibilità , ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione, di operare, per determinati servizi, in aggregazioni di minori dimensioni (sottoinsiemi della Valdera) in via sperimentale o in relazione a specifiche valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità .

La convenzione , nell'ambito dei settori nel seguito specificati , è stipulata allo scopo di :

q       favorire l'esercizio di quelle attività che - per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative - non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dal singolo Comune , specializzando in modo deciso le funzioni e favorendo un approccio multidisciplinare ai problemi;

q       sviluppare e potenziare forme di integrazione :

Ø                        territoriale , cioè la definizione di politiche e programmi che afferiscano ad un'area sovra-comunale , in modo da assicurare un'allocazione efficiente delle risorse ed una distribuzione razionale dell'offerta di servizi;

Ø                        settoriale , cioè lo stretto raccordo e coordinamento delle politiche specifiche di settore , per generare sinergie , percorsi integrati di sviluppo della persona, condivisione di risorse ;

Ø                        pubblico-privato , cioè il ricorso alle competenze e potenzialità della società civile per una maggiore incisività all'azione pubblica .

q       dare attuazione ai principi trasversali di solidarietà, sussidiarietà e pari opportunità nell'ambito delle politiche pubbliche, pienamente realizzabili soltanto in un contesto territoriale sufficientemente ampio ;

q       migliorare e potenziare gli standard dei servizi offerti alla cittadinanza, senza aggravio di costi per i bilanci comunali in relazione alle economie di scala conseguibili;

q       aumentare il “peso specifico” dell'area , in rapporto ad altri livelli istituzionali.

 

 

 

 
Art. 2 - Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disciplina generale della gestione associata tra i comuni firmatari mediante la costituzione di un Ufficio Comune , al quale sono attribuite le potestà pubbliche necessarie per la conduzione dei servizi e delle funzioni individuati.

            L'individuazione dei servizi e delle funzioni demandati, integralmente o parzialmente, alla competenza dell'Ufficio Comune avviene con separate convenzioni.   La specificazione dei procedimenti attribuiti all'Ufficio Comune e di quelli che restano nella competenza dei singoli comuni aderenti è riportata nei rispettivi atti; tale l'elenco, da intendersi come contenuto minimo, può essere integrato od esteso senza necessità di nuova approvazione della convenzione.

L'ufficio comune è organo di gestione dei comuni singoli ed associati per i servizi e funzioni ad esso demandati; la gestione dovrà essere condotta sulla base degli indirizzi e delle programmazioni deliberate dall'Assemblea dei Comuni .

 

 

Art. 3 - Coerenza con gli atti di programmazione locale

La gestione associata è condotta e sviluppata in modo coerente e sinergico con gli atti della programmazione a livello di zona e comunale.

Al fine di assicurare il reciproco coordinamento degli atti, i programmi locali approvati dalla Assemblea dei Comuni sono distribuiti a tutti gli enti aderenti e riportano l'indicazione delle funzioni ed attività demandate alla struttura associata ovvero ad altri gestori .

Qualora vi siano elementi della gestione associata che pregiudicano l'attuazione di determinazioni assunte in sede di programmazione locale, l'ente o gli enti interessati comunicano all'Ufficio Comune le ragioni che determinano la situazione di conflitto, che viene sottoposta alla valutazione dell'Assemblea dei comuni nella successiva riunione.

 

 

Art. 4 - Forme della gestione associata

            La gestione associata può assumere, a seconda dei servizi e funzioni considerati , forme più o meno forti di integrazione .

Ø       Un primo livello è rappresentato dal coordinamento degli interventi messi in atto autonomamente da ciascun ente, con definizione di un percorso atto a produrre ed attuare una regolamentazione comune dell'ambito considerato , azioni trasversali di supporto condotte attraverso la gestione associata e la determinazione del grado ottimale di integrazione di risorse umane e materiali da raggiungere nel medio termine .

Ø       Un livello intermedio è costituito dal riparto di competenze gestionali tra l'Ufficio Comune ed i singoli enti locali, che determina una concorrenza funzionale delle diverse strutture in rapporto a valutazioni di efficienza - efficacia.

Ø       Il livello più elevato è rappresentato dalla gestione accentrata presso l'Ufficio Comune di risorse umane, materiali e finanziarie, fermi restando i collegamenti ed i compiti operativi che ciascun Comune è tenuto a mantenere per il miglior svolgimento della funzione o servizio, nel rispetto del principio dell'accessibilità dei servizi e del decentramento territoriale .

 

 

Art. 5 - Enti partecipanti

            La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti esterni al livello ottimale, previa deliberazione da parte dell'Assemblea dei Comuni.

            L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale 'entrante' ed è recepita con provvedimento di presa d'atto del responsabile dell'Ufficio Comune.

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano nelle forme previste alla gestione associata , assumendone i relativi diritti ed obblighi .

            Le convenzioni di settore, che richiamano e si riferiscono al presente atto, disciplinano gli ambiti e le modalità specifiche in cui si esplica la gestione associata; a tali convenzioni possono aderire anche enti esterni al livello ottimale, secondo quanto previsto dal comma 1.

            In tali casi , gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati in una direttiva dell'assemblea dei comuni, applicati poi in modo specifico nell'ambito di un'apposita determinazione del responsabile dell'Ufficio Comune.

            Tale contributo sarà progressivamente determinato anche per le gestioni associate “allargate” già in essere .

 

 

Art. 6- Servizi e funzioni complementari di carattere trasversale .

Nell'ambito delle funzioni ed ei servizi di cui all'art. precedente , l'Ufficio Comune procederà a sviluppare le seguenti attività di carattere trasversale , rivolte ad incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa :

qDefinizione e realizzazione di procedure aperte di definizione delle politiche , secondo il metodo della governance predispostoanche dalla Commissione Europea , attraverso forme di consultazione e concertazione sistematica , anche on-line su apposito web e forum, con le organizzazioni del privato sociale , fin dalla fase di formazione degli indirizzi politici e amministrativi ;

qAnalisi dei bisogni e programmazione degli interventi a livello dell'intero territorio , con predisposizione di un documento base di programmazione pluriennale comprendente tutte le politiche di settore opportunamente integrate;

qPredisposizione e gestione dei piani di area nei settori educativo, sociale, diritto allo studio, educazione adulti, politiche attive del lavoro, etc., con particolare riferimento al monitoraggio ed alla verifica di efficienza/efficacia;

qServizi di informazione , documentazione , aggiornamento per tutti i Comuni dell'area, garantendo la partecipazione e la diffusione di notizie in ordine a tutti gli incontri , convegni etc. indetti a livello provinciale (fatta salva la libertà di ciascun ente di partecipare anche in proprio);

qPredisposizione di schemi di gara , selezione, convenzione , affidamento da utilizzare in modo omogeneo nell'area .

qArmonizzazione dei regolamenti di settore, ricercando ove possibile una disciplina unitaria nelle aree considerate .

q       Reperimento di risorse aggiuntive, con particolare riguardo ai finanziamenti europei ed alle sponsorizzazioni da parte delle aziende operanti nell'area, puntando sulla responsabilità sociale delle imprese nell'ambito di un quadro di marketing territoriale.

 

 

Art. 7 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione

Attraverso le specifiche convenzioni richiamate al precedente art. 2, i Comuni sottoscrittori - mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione - conferiscono all'Ufficio Comune i mezzi e le potestà gestionali occorrenti per l'esercizio delle funzioni .

All'Ufficio Comune, dunque, competono le responsabilità gestionali e tecniche relative ai servizi conferiti. La titolarità formale delle funzioni, per contro, rimane in capo a ciascuno dei Comuni.

Attraverso la modifica dei rispettivi regolamenti di organizzazione ed, eventualmente, di contabilità degli enti sottoscrittori, l'ufficio comune diviene organo qualificato ad assumere atti impegnativi per le amministrazioni nelle materie oggetto di convenzione.

L'ufficio comune opera con le regole interne del Comune presso il quale è incardinato, che sono oggetto di valutazione da parte dell'Assemblea sotto il profilo della funzionalità e della coerenza.

 

 

Art. 8 - Modello funzionale di riferimento

            La gestione associata della zona Valdera assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale.   Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dei singoli comuni costituiscono, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale con i cittadini, che potranno rivolgersi ad essi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per qualsiasi procedura o problema nella competenza della gestione associata.

Le attività istruttorie o tecniche richieste nel singolo caso saranno poi svolte dallo 'specialista' dell' UCV, in collegamento telematico con l'URP da cui ha avuto origine il procedimento; la pratica definita sarà poi restituita allo stesso URP per la consegna/comunicazione all'utente finale. 

Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini .

 

Art. 9 - Associazione tra sottoinsiemi di comuni

            Al fine di sperimentare processi di aggregazione ed associazione anche di carattere innovativo, gli enti partecipanti all'accordo possono avviare processi di gestione associata anche relativamente ad un sottoinsieme di enti sottoscrittori, tenuto conto che per alcuni servizi la dimensione ottimale di esercizio può risultare inferiore rispetto al livello territoriale della Valdera.

In tali casi, l'associazione ha natura autonoma ed indipendente dalla presente convenzione; tuttavia l'ufficio comune della Valdera può svolgere, se richiesto, azione di consulenza e sostegno per la nascita della nuova forma associativa, in particolare attraverso la struttura di supporto giuridico di cui al successivo art. 11 .

La medesima struttura valuta e riferisce all'Assemblea dei Comuni l'opportunità tecnica di un'eventuale estensione delle associazioni limitate ad alcuni enti all'intero ambito ottimale.

 

 

Art. 10 - Collegamenti tra la gestione associata e gli enti sottoscrittori

            Gli enti sottoscrittori riconoscono nel collegamento tra i Comuni e gli organi della gestione associata un elemento strategico per la piena funzionalità dell'Ufficio Comune e la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio .

            I collegamenti sono assicurati attraverso lo svolgimento di ruoli organici in entrambe le organizzazioni da parte delle stesse persone (a livello di Assemblea , Giunta esecutiva, Comitati Tecnici), da una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita sia alla Giunta esecutiva che ai Comitati Tecnici, nonché dalla gestione dell'apposito sito web (www.valderassociata.it).

            I diversi componenti della Giunta esecutiva e dei Comitati Tecnici, che rappresentano altresì il punto di riferimento nell'ente per la funzione considerata rispetto all'Ufficio Comune, sono riportati in apposite schede informative che vengono distribuite a tutti comuni aderenti.

            I sottoscrittori si danno reciprocamente atto che le comunicazione interne alla gestione associata (informazioni, convocazioni, richieste di dati e notizie e simili) avvengono di norma utilizzando la posta elettronica, sia per ragioni di celerità che di efficienza amministrativa.  A tal fine, ciascun ente sottoscrittore comunica gli indirizzi telematici cui inviare le e-mail in rapporto alla materia trattata ed alla attività (tecnica o politica) richiesta.

 

 

Art. 11 - L'ufficio di supporto giuridico alle gestioni associate

Nell'ambito della gestione associata, è istituito un ufficio con finalità di :

-          supporto giuridico a tutte le gestioni di servizi e funzioni condotte in forma associata;

-          miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative;

-          promozione di ulteriori gestioni associate;

-          valutazione delle esperienze associative realizzate.

L'ufficio svolge funzioni di sovrintendenza generale per tutte le problematiche attinenti le gestioni associate attivate e svolge i seguenti compiti:

a) redazione e aggiornamento degli atti associativi;

b) supporto agli uffici comunali competenti per l'aggiornamento degli atti normativi e generali dei Comuni in funzione del migliore svolgimento dellegestioni associate;

c) supporto giuridico ai responsabili delle singole gestioni associate per il miglior funzionamento amministrativo delle gestioni medesime, per la soluzione in sede locale delle problematiche giuridiche e amministrative delle gestioni associate e per l'autonomo superamento delle eventuali criticità tecniche e giuridiche riscontrate;

d) attività di controllo strategico, per quanto concerne il complesso delle gestioni associate attivate dagli enti partecipanti, con verifica, in funzione dell' esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi politici, dell' effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. L' attività consiste: nell' analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli atti associativi rispetto ai risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che determinano il successo della gestione associata o la mancata o parziale attuazione degli obiettivi posti, con indicazione dei possibili rimedi.   L'ufficio preposto all' attività di valutazione e controllo strategico elabora apposite relazioni periodiche per gli organi politici dei Comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate;

e) attività di supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei responsabili delle funzioni associate: predisposizione di un sistema di criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate, partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;

f) supporto alle Giunte comunali ed ai singoli dirigenti responsabili nelle fasi di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;

g) funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze associative;

h) proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule per lo sviluppo dell'integrazione tra gli enti associati.

Il responsabile dell'ufficio di supporto deve essere persona diversa dal responsabile delle gestioni associate ed è individuato mediante apposita decisione dell'Assemblea dei Comuni, secondo parametri di capacità ed esperienza nel campo delle funzioni considerate .  L'ufficio di supporto può essere incardinato anche in un ente diverso da quello in cui trova collocazione l'Ufficio Comune e può essere organizzato come ufficio di staff, prevedendo la partecipazione degli enti aderenti anche in termini di risorse umane.

           

 

Art. 12- Conflitto con norme regolamentari ed organizzative dei comuni aderenti

            I contenuti funzionali ed organizzativi della presente convenzione prevalgono su eventuale norme con essi contrastanti contenute nei regolamenti o nei provvedimenti organizzativi già adottati dei singoli comuni.

 

TITOLO II

ORGANI DELLA GESTIONE ASSOCIATA E RELATIVE FUNZIONI

 

Art. 13 - Composizione ed attribuzioni dell'Ufficio Comune

L'Ufficio Comune è costituito , nella sua articolazione di base , di personale dipendente dei Comuni sottoscrittori , comandato presso l'ufficio medesimo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, ovvero di personale esterno incaricato a svolgere specifiche prestazioni dal responsabile dell'Ufficio Comune.

L'Ufficio Comune, nello svolgimento delle funzioni attribuite, opera con lo scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti agli Enti Locali, sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti e tenuto conto delle linee guida determinate dagli organismi intercomunali di indirizzo, programmazione e controllo.

La costituzione dell'ufficio comune quale organo di tutti gli enti determina l'obbligo di assumere in nome e per conto dei Comuni la responsabilità diretta nell'organizzazione e nell'esercizio delle attività indicate nei precedenti artt. 2 e 6.

Oltre ai servizi e alle funzioni indicate nelle convenzioni di settore, possono essere demandati all'Ufficio Comune, da parte di un singolo o di più comuni, ulteriori compiti afferenti le materie in cui la struttura opera, non previste nelle rispettive convenzioni.

L'affidamento di tali ulteriori competenze avviene mediante atti specifici tra l'ente interessato e l'ufficio Comune della Valdera, nei quali sono individuate le risorse eventualmente da trasferire, le modalità di consultazione e raccordo, nonché quant'altro necessario ai fini dell'esercizio dei compiti richiesti ed alla definizione delle relative responsabilità

 

 

Art. 14 - Modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio Comune

All'ufficio comune compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al compimento dei fini in base a cui sorge la presente convenzione. L'ufficio comune - nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù dell'intesa sottoscritta - opera nell' ambito degli orientamenti definiti dagli organismi di indirizzo, ancorché secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.

L'Ufficio Comune, sulla base della presente convenzione, agisce in nome e per conto dei Comuni associati, osservando le modalità operative proprie di una gestione pubblica .

L'Ufficio Comune provvede allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi, osservando i principi dell'efficienza e dell'efficacia gestionale, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che per quanto riguarda quelli economico-finanziari.

L'Ufficio Comune opera con il fine di favorire il coordinamento con e tra tutti i Servizi comunali della rete ed esercita vigilanza sulla qualità degli interventi.

Alla gestione associata possono essere assegnati compiti di programmazione, di consulenza, istruttori (in tali casi gli atti amministrativi conseguenti sono deliberati autonomamente dai singoli enti), decisori (un solo atto valevole per tutti i comuni partecipanti).

 

 

Art. 15 - Capacità operativa e contrattuale dell' Ufficio Comune

         In virtù delle qualifica di organo degli enti sottoscrittori , l'Ufficio Comune è autorizzato a negoziare e a stipulare con i terzi contratti e convenzioni finalizzati alla realizzazione dei compiti assegnati, ad assumere i necessari impegni di spesa , effettuare liquidazioni e pagamenti, introitare contributi, trasferimenti ed eventuali compartecipazioni, attribuire incarichi esterni di collaborazione continuativa od occasionale.

         L'Ufficio Comune può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle attività ad esso demandate, della collaborazione dei dipendenti dei comuni associati, in particolare per l'acquisizione di dati necessari al funzionamento e per i rapporti diretti con l'utenza.

         Il coinvolgimento di addetti dei singoli comuni avviene previa informazione al responsabile del servizio da cui devono essere fornite le prestazioni, con modalità e tempi da concordare tra questi ed il dirigente dell'Ufficio Comune.

 

 

Art. 16 - Responsabile dell'Ufficio Comune

         La direzione dell'Ufficio Comune è attribuita ad un dirigente appartenente ai ruoli degli enti sottoscrittori, in posizione di comando , anche part-time, presso l'Ufficio Comune ovvero mediante incarico a tempo determinato di funzioni dirigenziali a persona non inquadrata nei ruoli dei Comuni, in possesso delle necessarie competenze.

         Il Dirigente è indicato dall'Assemblea dei Comuni, che valuta in base a parametri di competenza ed esperienza le proposte in tal senso avanzate dai suoi componenti ed è nominato dal Sindaco del comune presso cui è incardinato l'Ufficio Comune, come disposto dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

         Il responsabile dell' Ufficio Comune individua a sua volta il personale da assegnare all'ufficio, appartenenti ad uno o più comuni che ne abbiano dato disponibilità, e sottopone l'organigramma definitivo all'approvazione dell'Assemblea dei Comuni, che può chiederne motivate modifiche .

         Il responsabile assolve le attività demandate all'ufficio mediante l'adozione degli atti amministrativi necessari , sotto forma di determinazioni dirigenziali, organizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio con le modalità gestionali proprie del datore di lavoro privato .

         Gli atti adottati nell'ambito dei procedimenti delegati all'Ufficio Comune assumono rilievo verso l'esterno

 

 

Art. 17 - Sede dell'Ufficio Comune

         L'ufficio comune ha sede principale legale presso il comune di Pontedera e sede operativa in locali messi a disposizione dal comune capofila nel capoluogo, logisticamente e funzionalmente distinti dalla sede comunale .  In relazione all'espansione della propria attività, l'Ufficio può costituire sedi decentrate presso altri Comuni, dietro apposita decisione dell'assemblea, contemperando la necessaria autonomia funzionale delle nuove unità locali e la maggiore partecipazione operativa degli enti aderenti con l'unitarietà della direzione .

L'ufficio comune può di volta in volta operare, organizzare riunioni ed iniziative presso le sedi dei Comuni partecipanti alla gestione associata, in relazione alle necessità  funzionali ed all'opportunità di assicurare la maggiore partecipazione dei diversi enti aderenti.

 

 

Art. 18 - L'assemblea dei Comuni - Composizione e funzionamento

         L'assemblea è costituita da tutti Sindaci dei Comuni sottoscrittori e viene insediata in prima seduta su convocazione del Sindaco del Comune capofila.   L'assemblea elegge al proprio interno un Presidente, anche con possibilità di rotazione dell'incarico tra i propri membri.

Ciascun Sindaco può disporre di essere rappresentato nella partecipazione all'assemblea da un proprio delegato; sono riconosciuti automaticamente come delegati gli assessori.

All'assemblea partecipa di diritto, senza facoltà di voto, il responsabile dell'Ufficio Comune, che assicura attraverso personale dell'Ufficio Comune , le funzioni di segreteria.  Possono inoltre essere invitati a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti ed aziende territoriali nonché esponenti rappresentativi della comunità locale .

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

q       Convocare e presiedere le sedute dell'assemblea .

q       Definire il programma dei lavori e gli ordini del giorno

q       Raccogliere le istanze dei Comuni sottoscrittori e/o di altri enti e sottoporle all'attenzione dell'assemblea

L'assemblea individua uno o più vice-presidenti che collaborano con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fanno le veci a tutti gli effetti in caso di assenza.

            Le sedute sono convocate dal Presidente con comunicazione indicante l'ordine del giorno, trasmessa almeno 6 giorni prima della data prevista per la riunione , di norma a mezzo telefax

Sono comunque istituzionalmente previste almeno due sedute annue per:

1.   approvazione del programma integrato delle politiche di settore e dei Preventivi economico finanziari d'esercizio;

2.   approvazione delle Relazioni tecniche di attività e dei rendiconti annuali predisposti dal responsabile dell'Ufficio Comune .

I singoli Comuni sottoscrittori possono in ogni momento richiedere al Presidente dell'assemblea la convocazione di sedute straordinarie, proponendo l'ordine del giorno.
E' facoltà del Presidente procedere alla convocazione della seduta richiesta sulla base di tale procedura. Nel caso in cui questi non ritenesse opportuna la convocazione straordinaria, gli argomenti proposti dai Comuni che abbiano presentato istanza di convocazione straordinaria vengono inclusi nell'ordine del giorno della prima seduta ordinaria successiva all'istanza.

La seduta straordinaria è convocata obbligatoriamente dal Presidente su richiesta di almeno 1/3 degli enti sottoscrittori. Se nell'istanza di convocazione straordinaria i Comuni proponenti annotano circostanze di urgenza, il Presidente deve procedere alla convocazione in termini conformi e comunque entro 3 giorni dalla data della richiesta.

      Per la validità delle sedute dell'assemblea è necessaria la presenza di Sindaci o delegati dei Comuni sottoscrittori che rappresentino almeno il 50% più uno dei residenti nella zona Valdera e la metà più uno dei comuni aderenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali la presente convenzione richiede l'unanimità; la maggioranza deve rappresentare almeno il 50% più uno dei Comuni presenti ed il 50% più uno della popolazione rappresentata nella seduta.

Le decisioni assunte sono riportate in modo specifico nel verbale della seduta, che viene sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.

      L'assemblea opportunamente integrata assume , all'occorrenza , la veste di articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci , con tutte le attribuzioni ad essa demandate dalla normativa in vigore .

 

 

Art. 19- L'assemblea dei Comuni - Attribuzioni

         All'assemblea sono attribuite tutte le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo delle gestioni condotte in forma associata definite dalla presente convenzione .

In particolar modo, all'assemblea competono:

1.       l'approvazione di un programma pluriennale in cui siano integrate e coordinate tutte le politiche di settore

2.       la determinazione delle linee guida delle politiche di settore per le materie gestite in forma associata;

3.       la pianificazione dei servizi e la indicazione dei relativi obiettivi

4.       le proposte dinomina e revoca del responsabile dell'Ufficio Comune

5.       l'approvazione dei Regolamenti di Funzionamento , dei Piani Tecnici e delle Carte di Servizio per le funzioni associate, ovvero la loro modifica

6.       l'inclusione di ulteriori procedimenti ed attività nell'ambito dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata

7.       l'approvazione di ogni proposta o iniziativa di carattere straordinario e - comunque - di ogni azione non prevista dai Piani annuali e pluriennali di gestione

8.       l'approvazione del Preventivo annuale e pluriennale relativo alla gestione dei servizi associati

9.       l'approvazione del Consuntivo annuale di gestione relativo ai servizi associati

10.               la verifica e il controllo delle attività, in rapporto ai piani strategici elaborati e agli obiettivi indicati

11.               la ratifica dei recessi dalla convenzione

12.               l'approvazione di accordi di programma e/o di convenzioni con altri enti

13.               l'approvazionedelle proposte di modifica della convenzione

14.               la determinazione dei rapporti da allacciare con altre istituzioni operanti in settori strettamente correlati a quelli per i quali è stipulata la convenzione (Amministrazione Provinciale, Azienda Sanitaria Locale, Fondazioni, etc.)

15.               la destinazione dei contributi eventualmente ricevuti dalla gestione associata

16.               lo scioglimento anticipato della convenzione

L'assemblea costituisce la forma stabile di consultazione tra gli enti partecipanti alla convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 .

 

 

Art. 20 - Rappresentanza politica dei Comuni associati

Il Presidente dell'Assemblea dei Comuni associati ha la rappresentanza politica dei Comuni sottoscrittori nelle materie previste dalla presente convenzione , nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Assemblea dei Comuni.

Il Presidente può delegare , in modo specifico o generale , tale rappresentanza ad altri Sindaci dei Comuni sottoscrittori o, all'occorrenza, ad uno o più membri della Giunta esecutiva .

 

 

Art. 21 - Giunta Esecutiva

         E' un organo di estrazione politica , a composizione variabile in rapporto alla materia trattata, formato dagli assessori competenti degli enti sottoscrittori.

         Le modalità di funzionamento sono le stesse dell'assemblea .  Per migliorare la funzionalità di tale organo, è ammesso l'istituto della delega, sia in forma specifica che generale , tra assessori dello stesso ente o tra enti diversi .

         Per ogni servizio o funzione attribuiti alla gestione associata può essere individuato, tra i componenti della Giunta, un presidente cui sono demandate le seguenti funzioni:

q       Convocare e presiedere le sedute della Giunta;

q       Definire il programma dei lavori e gli ordini del giorno;

q       Raccogliere le istanze dei Comuni sottoscrittori e/o di altri enti e sottoporle all'attenzione dell'assemblea

q       Monitorare l'attività dell'Ufficio Comune nell'ambito della materia considerata.

         La Giunta predispone i lavori e gli atti fondamentali dell'assemblea, supervisiona e controlla l'attività gestionale svolta dall'Ufficio Comune, supportando in tal modo il Sindaco nel compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, secondo le previsioni del comma 2 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/00.   Mantiene il raccordo costante con i referenti politici dei singoli Comuni .

         Svolge ogni altra attività ad essa demandata dall'assemblea nell'ambito delle strategie e degli indirizzi da questa determinati .

         Le determinazioni della Giunta esecutiva hanno valenza interna alla gestione associata e  sono riportate in modo specifico nel verbale della seduta, che viene sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.

 

 

Art. 22 - I Comitati Tecnici

         Sono organismi di natura tecnica , a composizione variabile in rapporto alla materia trattata, formato da funzionari individuati dai Comuni sottoscrittori, di norma coincidenti con i responsabili del settore di attività considerato.

         Per la funzionalità generale della gestione associata e l'efficienza dei collegamenti con gli enti partecipanti, è istituito un Comitato di Coordinamento Tecnico Generale, deputato a risolvere le questioni di carattere generale e fornire linee di indirizzo per i Comitati Tecnici di Settore.

         Viene istituito altresì un Comitato Tecnico di Settore per ogni materia nella sfera di competenza dell'ufficio Comune, coordinato da un responsabile appartenente al medesimo ufficio ovvero da un responsabile di settore di uno dei comuni partecipanti.

 

I comitati tecnici rispondono all'esigenza ed hanno il compito di :

·         favorire il confronto tecnico tra i responsabili di servizio dei Comuni sottoscrittori e rappresentano l'ambito da cui stimolare - anche attraverso documenti e proposte operative - il rinnovamento dei servizi all'utenza ;

·         assicurare la piena partecipazione di tutti i Comuni sottoscrittori alla valutazione degli effetti delle politiche di gestione associata sviluppate ed al controllo tecnico sull'azione dell'Ufficio Comune ;

·         formulare linee di indirizzo ed operative , di carattere tecnico gestionale, nei rispettivi ambiti di competenza ;

·         assicurare il collegamentocostante , sia sotto il profilo territoriale che settoriale, delle attività svolte dall'Ufficio Comune e dai singoli Comuni sottoscrittori;

·        elaborare analisi in ordine ai bisogni della popolazione utente ("marketing sociale")

·        verificare la corrispondenza tra volumi e quantità dei servizi complessivamente offerti e bisogni del territorio;

·        verificare la qualità dei servizi offerti, anche attraverso la determinazione di strumenti e metodi di valutazione e misurazione della qualità;

·        controllare l'applicazione dei protocolli e dei regolamenti di servizio;

·        formulare proposte e programmi per il miglioramento organizzativo dei servizi;

·        predisposizione di bozze di regolamento unitarie od omogenee per ogni singola area di attività .

Ciascun Comitato opera sulla base di un programma di lavori e di un calendario ed è impegnata al raggiungimento dei risultati per cui è istituita.

         Ai Comitati partecipa il Responsabile dell'Ufficio Comune o un suo delegato .

 

 

Art. 23 - Il Comitato congiunto

            Per conferire maggiore celerità ed efficacia all'azione dell'Ufficio ed affrontare contestualmente le interconnessioni tra attività di indirizzo e di gestione, il Comitato Tecnico e la Giunta Esecutiva possono essere convocati in seduta comune.

         Le modalità di convocazione e funzionamento sono in tal caso le stesse della Giunta esecutiva, mentre possono essere assunte decisioni ed orientamenti relativi alle attribuzioni di entrambi gli organi.

 

 

TITOLO III

DURATA, RECESSI ED ESCLUSIONI 

 

 

Art. 24 - Durata della convenzione

La convenzione ha una durata biennale a partire dalla data di iscrizione al repertorio degli atti.

Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione - per effetto della sperimentazione in atto - i Comuni sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima, provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.

 

 

Art. 25 - Recesso dalla convenzione

I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla convenzione o la delega a uno o più servizi in ogni momento, dandone preavviso di 3 mesi. Gli eventuali oneri preventivati all'inizio del periodo di gestione e relative all'esercizio annuale di riferimento saranno comunque imputate al Comune che eserciti il diritto di recesso.

 

 

Art. 26 - Disciplina delle esclusioni

E' prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni che non provvedano alla regolarizzazione di pagamenti stabiliti dall'assemblea , maturati e dovuti, previa diffida ad adempiere entro un termine di 30 giorni .

E' altresì prevista l'esclusione nei casi in cui i Comuni mantengano comportamenti ed attività in contrasto con le deleghe di funzioni attribuite, previa diffida a cessare le azioni contrastanti con il dettato della presente convenzione .

L'esclusione diviene esecutiva nel caso in cui l'assemblea dei Comuni accolga l'istanza, promossa dal responsabile dell'Ufficio Comune, con maggioranza qualificata corrispondente ai 2/3 della popolazione residente in Valdera .

 

 

 

TITOLO IV

ASPETTI CONTABILI E PATRIMONIALI

 

 

Art. 27 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione

I servizi, le funzioni e le attività gestiti in forma associata sono finanziati:

-          per la quota di spese dirette, cioè quelle spese finalizzate a dare servizi diretti agli utenti, da ciascuna delle convenzioni di settore richiamate all'art. 2;

-          per le spese indirette, cioè quelle spese rivolte a sostenere la struttura di gestione (spese di personale, spese di manutenzione ordinaria, utenze, etc.) dai singoli comuni aderenti, dalle quote di compartecipazione di comuni esterni al livello ottimale e da eventuali contributi a ciò specificamente destinati per decisione della Assemblea dei Comuni.

Gli enti sottoscrittori iscrivono annualmente nei rispettivi bilanci la quota di finanziamento della gestione, determinata in rapporto alla popolazione residente ed al grado di effettiva utilizzazione dei servizi, nella misura approvata dall'Assemblea dei Comuni sulla base del budget di previsione presentato dall'Ufficio Comune.

Gli enti che contribuiscono alla gestione associata attraverso il comando di personale in servizio e la messa a disposizioni di beni ed attrezzature hanno diritto ad una proporzionale riduzione della quota a proprio carico. 

La contribuzione degli enti aderenti è determinata dall'Assemblea in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, fatti salvi adeguamenti successivi per esigenze sopravvenute.

I contributi regionali per l'incentivazione delle gestione associate (ex L.R. 40/2001) eventualmente ricevuti possono essere destinati, dietro apposita decisione dell'Assemblea dei comuni :

-          alla copertura delle spese generali di funzionamento relative alla gestione associata e quindi in diminuzione delle quote di finanziamento;

-          al finanziamento di settori specifici della gestione associata, per il loro consolidamento e/o rafforzamento;

-          alla copertura di spesa per altri interventi riguardanti comunque tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

I fondi di cui al presente articolo sono introitati in apposito centro di costo del Comune capofila o di altri comuni individuati ed amministrati dall'Ufficio Comune per le finalità convenute, con vincolo di destinazione e obbligo di rendicontazione.

 

 

Art. 28 - Preventivo annuale e pluriennale

            Non essendo dotato di personalità giuridica , l'Ufficio Comune riporta il proprio preventivo finanziario di spesa annuale e pluriennale nell'ambito di un apposito centro di costo del Comune capofila o di altri comuni individuati.

            La gestione di tale centro di costo e delle relative fasi dell'entrata e della spesa è completamente indipendente dalla restante parte del bilancio del Comune .

            Il preventivo finanziario di spesa annuale e pluriennale dell'Ufficio Comune è approvato dall'assemblea dei Comuni in un'apposita sessione .

            L'ufficio comune si impegna a trasmettere ai singoli Comuni sottoscrittori copia del preventivo di spesa per l'anno successivo, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno, al fine di consentire l'inserimento delle partite contabili in entrata ed uscita relative a ciascun Comune nei rispettivi bilanci di previsione.

 

 

Art. 29 - Budget di area

            I preventivi finanziari di spesa sono formati come aggregazione dei budget per ciascuna area di intervento , oltre alle spese generali di funzionamento .

            I budget di area sono approvati dalle competenti sessioni della Giunta esecutiva e riportati analiticamente nel preventivo finanziario di spesa annuale , con le modifiche eventualmente apportate dall'Assemblea .

            Nel corso della gestione, le variazioni dei budget di area devono essere approvati dalle sessioni competenti della Giunta esecutiva .

 

 

Art. 30 - Rendiconto della gestione

Entro 4 mesi dal termine dell'esercizio annuale , l'Ufficio Comune presenta il rendiconto economico-finanziario delle gestioni associate. Tale rendiconto riporta gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione dei Preventivi di gestione annuali.

Il rendiconto è elaborato dall'Ufficio Comune, che provvede altresì alla redazione della relazione di accompagnamento , contenente valutazioni in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, corredata da tutta la documentazione necessaria ad assicurare la più esauriente, completa e trasparente informativa a vantaggio di tutti i Comuni sottoscrittori.

L'assemblea dei Comuni esamina i rendiconti annuali e le relazioni di accompagnamento e provvede all'approvazione.

Oltre al consuntivo annuale, l'Ufficio Comune provvede alla stesura dei pre-consuntivi necessari per l'esecuzione degli eventuali assestamenti di bilancio, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 .

L'ufficio comune, inoltre, provvede alla predisposizione e compilazione di idonei report finalizzati al controllo di gestione, sulla base delle specifiche determinate dalla Giunta esecutiva .

L'ufficio comune è infine incaricato della rendicontazione anche nei confronti degli enti esterni.

 

 

Art. 31 - Beni immobili

            I beni immobili necessari all'Ufficio Comune per lo svolgimento delle proprie attività sono concessi in uso dai Comuni sottoscrittori , che rimangono titolari e responsabili dei relativi oneri manutentivi ed assicurativi.

            Tutti i Comuni sottoscrittori sono tenuti al rispetto dei principi di equità e di solidarietà a fronte di richieste di utilizzazione di strutture per le finalità della gestione associata.

            Le spese relative alla sede principale dell'Ufficio Comune sono poste a carico della gestione associata.

 

 

Art. 32 - Mobili ed attrezzature

            I beni mobili e le attrezzature necessari all'Ufficio Comune per lo svolgimento delle proprie attività sono acquisiti in apposita sezione del conto del patrimonio del comune capofila , con vincolo di destinazione alla gestione associata .

            Qualora per effetto della gestione associata si rendano disponibili e non utilizzate attrezzature e beni mobili presso gli enti sottoscrittori, questi sono conferiti in uso gratuito alla gestione associata; del conferimento sarà tenuto conto in sede di riparto degli oneri per l'acquisizione di nuovi mobili ed attrezzature.

 

 

 

Art. 33 - Obblighi e garanzie

            Con l'approvazione del preventivo di spesa annuale, gli enti sottoscrittori assumono gli obblighi dallo stesso derivanti .

            I trasferimenti eventualmente risultanti in favore dell'Ufficio Comune devono essere effettuati entro e non oltre quaranta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dell'ente sottoscrittore .

In caso di inadempienza, fermo restando l'avvio delle procedure di esclusione previste dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune ha titolo e mandato per recuperare le somme dovute dai finanziamenti regionali e/o provinciali attribuiti all'ente considerato nell'ambito dei piani di zona.    Del recupero verrà data apposita comunicazione all'ente.

Qualora l'inadempienza di uno o più enti nell'adozione di atti concordati (compresi gli accordi di cui alla convenzione n. 7346 in data 11.04.2003) comportino la perdita del contributo annuale disposto dalla Regione per le gestioni associate, i relativi maggiori oneri per la gestione associata sono a carico dei comuni inadempienti.

 

 

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

 

Art. 34 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.

 

Art. 35 - Risoluzione delle controversie

            Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno rimesse alla assemblea dei Comuni.

 

 

Art. 36 - Norme transitorie e finali

La convenzione iscritta nel repertorio del comune di Pontedera al n. 7346 in data 11 aprile 2003, avente il medesimo oggetto, cessa la propria efficacia dal momento della stipula della presente, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni già assunte con la sua sottoscrizione .

Gli atti e le convenzioni che fanno riferimento alla convenzione sopra indicata devono intendersi automaticamente riferiti alle norme corrispondenti del presente atto.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile e delle disposizioni legislative relative agli ambiti oggetto di trasferimento .

 


 

INTERVENTI

 

Illustra la proposta il Sindaco, che fa presente come i tempi siano contingentati per la richiesta del contributo regionale da inoltrare entro il 31 ottobre 2004. Si richiama ai documenti depositati insieme alla proposta di deliberazione. Fa presente come pur avendo manifestato in un primo momento la volontà di non aderire alla convenzione generale delle funzioni associate, e come, invece, a seguito della deliberazione di Giunta Regionale  (che ha inserito obbligatoriamente il Comune di Bientina nell'ambito territoriale della zona della Valdera) sia necessario aderire allo schema generale e convenzionarsi alle funzioni presenti all'ordine del giorno. Il Sindaco, fa rilevare non solo come lo schema da approvare comporti l'adozione di una convenzione aperta, ma tiene a precisare che il responsabile dell'ufficio unico dei servizi associati sarà designato dal Sindaco del Comune in cui è incardinato l'ufficio (cioè il Comune di Pontedera). Il Sindaco, conclude, facendo osservare, in merito all'aspetto finanziario, che i costi saranno coperti, almeno per il momento, dal contributo regionale.

 

Il consigliere comunale Billi rileva come, nel contesto generale, queste convenzioni vadano bene, e che anzi andrebbero potenziate ed allargate il più possibile. Il Consigliere comunale Billi, invece, osserva che questa forma di associazionismo sia gestita solo dalla maggioranza, e non esista alcun organo di controllo da parte della minoranza. Il predetto consigliere continua affermando come la presenza della minoranza sia importante e necessaria, ma non per disturbare la maggioranza, ma come elemento di garanzia per la trasparenza: a tale proposito, sottolinea che ad oggi, per come viene strutturata questa forma associativa, l'opposizione non è fatta partecipe né rappresentata. Continua, inoltre, dichiarando che attualmente non esiste un qualsiasi forma procedurale che renda partecipe la minoranza nelle riunioni di vertice di questo organismo: a tale proposito  afferma di non riuscire a capire il motivo dell'esclusione della minoranza, e paventa l'ipotesi che la presenza della minoranza faccia paura. Per i motivi predetti, pertanto,  dichiara che il voto del gruppo “Bientina delle Libertà” sarà contrario.

 

Il Presidente Maffei crede che sia giusto andare a coordinare e costruire uffici comuni. Rileva, come ha fatto il Sindaco, la sua preoccupazione sull'aumento dei costi e sul rischio di rinunciare ad assumersi delle responsabilità. Il Presidente del Consiglio comunale rileva che il suo voto sarà favorevole, ed invita la Giunta a partecipare in maniera attiva e operativa alle riunioni dei servizi associati, in modo da permettere, anche ad un piccolo Comune, come quello di Bientina, di essere influente e partecipe nelle decisioni dei servizi associati.

 

L'assessore Guidi pur esprimendo la propria condivisione con quanto affermato dal consigliere Billi, rileva che la minoranza non ha una propria rappresentanza negli organi degli uffici comuni dei servizi associati, in quanto i soggetti partecipanti devono essere coloro che hanno potere decisionale. Continua dichiarando di condividere la preoccupazione espressa dal consigliere Billi che con i servizi associati si crei il rischio di dismettere alcune responsabilità (attualmente di competenza del Comune): a tale proposito dichiara come la legge regionale che favorisce l'associazionismo tra i Comuni per i servizi non sia totalmente condivisa a livello politico locale, come è stato espresso anche in passato.

 

Il Sindaco conferma la possibilità del rischio di abdicare a responsabilità. In merito alla problematica sollevata dal Consigliere comunale Billi sulla mancata partecipazione della minoranza alle riunioni degli organismi dei servizi associati, il Sindaco, continua affermando come l'attività dell'assemblea sia un'attività di natura gestionale, e pertanto possono partecipare a tale organo i rappresentanti degli Enti con potere decisionale. Il Sindaco fa presente come sia necessario ed importante dare parere favorevole a tale forma associativa, in quanto determinate funzioni non possono essere diverse da Comune a Comune, perchè determinate funzioni sono e possono essere gestite in maniera ottimale solo in forma associata.