Su proposta del Sindaco, approvata dal Consiglio Comunale nella deliberazione CC n.1 del 29.3.2004, i punti 7 - 8 - 9 - 10 - 11 posti all'Ordine del Giorno, vengono trattati prima di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2004.
Il Sindaco propone inoltre di procedere alla trattazione dei suddetti punti congiuntamente e successivamente di proseguire con la votazione di ogni singolo punto.
I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
Premesso che:
- l'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 22/1997 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico per la Finanza Locale, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. n. 915/1982, e dal capo III del D. Lgs. n. 507/1993;
- l'art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 22/1997 dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;
- con il D.P.R. n. 158/1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 31, comma 21, della Legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) proroga all'01.01.2004 l'entrata in vigore della tariffa;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, assunta in data odierna, è stata decisa l'adozione in via sperimentale del sistema tariffario;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, assunta in data odierna, è stato approvato il Piano Finanziario di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5, assunta in data odierna, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, sulla base del piano finanziario approvato dal Comune, si determina l'entità e l'articolazione della tariffa;
Visto il vigente regolamento per la gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con proprio atto n. 9 del 13.12.1995;
Visti i contenuti del Piano Finanziario come sopra approvato;
Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione della tariffa massima di riferimento relativa ai rifiuti solidi urbani per l'anno 2004, quale risulta indicata nel tariffario che si unisce al presente provvedimento (allegato C);
Visti:
- l'art. 12, commi 2 e 4, del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 5 assunta in data odierna, che prevede la definizione della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche per l'anno 2004;
-l 'art. 19 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 5 assunta in data odierna, che prevede una serie di riduzioni Tariffarie per alcune tipologie di utenti;
-l'art.20 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 5 assunta in data odierna, che prevede la concessione di riduzioni sulla tariffa per:
a) i nuclei familiari composti da una o due persone ultrasessantacinquenni, con valore individuato ai fini ISEE, che non possiedano altri immobili oltre quello abitato e sue pertinenze di categoria catastale C2 e C6
b) nuclei familiari con valore ISEE, calcolato ai sensi della normativa vigente, a condizione che lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili oltre quello abitato e sue pertinenze di categoria catastale C2 e C6.
La riduzione sarà pari al 100% per detti nuclei familiari.
-l'art.20 comma 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani suindicato che prevede la concessione di riduzioni sulla tariffa per: produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione,per i fabbricati rurali adibiti ad abitazione e siti in zone agricole, in conformità all'art. 12-bis del D.L. del 20/6/1996 n. 323, convertito nella L. del 8/8/1996 n. 425. L'immobile deve essere considerato costruzione rurale ai sensi dell'art. 9 del D.L. del 30/11/1993 n. 557, convertito con modificazioni, nella L. del 26/2/1994, n. 133.
La riduzione sarà pari al 100% per detti nuclei familiari.
Stimata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare quanto in oggetto trattandosi di prima applicazione della tariffa e rilevata anche la natura sperimentale del servizio, dando atto che, ai sensi della normativa vigente, le successive future variazioni tariffarie in corso d'anno saranno approvate con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione della tariffa;
Uditi gli interventi dei consiglieri, allegati;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio interessato e dal responsabile del servizio Finanziario;
Con voti n.11 favorevoli, n. 1 contrari (Turini), n. 3 astenuti (Nieri, Billi, Banti), su n. 15 consiglieri presenti,
D E L I B E R A
1. Per quanto in premessa motivato, di fissare i seguenti parametri di riferimento per il calcolo della Tariffa (T.I.A.= tariffa di igiene ambientale) per l'anno 2004 e di lasciare a Geofor Spa, di concerto con il Comune di Bientina, la concreta determinazione delle tariffe sulla base dei dati riferiti alle utenze aggiornati ad un mese prima, e non oltre, rispetto all'emissione della fattura d'acconto:
2. Di dare atto che la ripartizione del costo del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 158/1999, è stata definita per l'anno 2004 come segue al fine di agevolare l'utenza domestica:
- 48% del costo per utenze domestiche
- 52% del costo per utenze non domestiche
3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 5 assunta in data odierna, le seguenti riduzioni tariffarie:
- per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 10%;
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzionepari al 10%;
- gli utenti che risiedano o abbiamo dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10%;
4. Di stabilire i seguenti valori Isee per la concessione di riduzioni sull'intera tariffa:
- valore ISEE fino a 10.000,00 Euro per i nuclei familiari composti da una o due persone ultrasessantacinquenni che non possiedano altri immobili oltre quello abitato e sue pertinenze di categoria catastale C2 e C6;
- valore ISEE fino a 7.000,00 Euro per nuclei familiari a condizione che gli stessi nuclei come individuato ai fini ISEE, non possiedano altri immobili oltre quello abitato e sue pertinenze di categoria catastale C2 e C6.
5. Di stabilire, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani suindicato, le seguenti riduzioni tariffarie:
- per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap o invalidi riconosciuti con il punteggio massimo, non ricoverati e certificati in base alla legge vigente, si applica un coefficiente di detrazione sul totale della tariffa pari al 20%;
- per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui purché contigua, si applica un coefficiente di detrazione sullaquota variabile della tariffa pari al 9%;
- per l'utenza non domestica che dimostri di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comprovanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo che agevoli lo smaltimento o il prelievo da parte del gestore del servizio pubblico, si applica un coefficiente di detrazione sullaquota variabile della tariffa pari al 20%;
- per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, si applica un coefficiente di detrazione sullaquota variabile della tariffa rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art. 17, e comunque per una percentuale massima del 70% della tariffa variabile.
6. Di stabilire, altresì, al 31 maggio 2004, la scadenza del termine di presentazione della domanda di riduzione;
7. Di stabilire, mediante successiva deliberazione del Consiglio Comunale, nuove riduzioni ed agevolazioni alle utenze, domestiche e non domestiche, idonee a calmierare il passaggio da T.A.R.S.U. a T.I.A. per questo primo anno 2004 di passaggio in via sperimentale;
8. Di determinare la tariffa giornaliera relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2004, sulla base della superficie occupata e della tariffa della categoria di appartenenza. La medesima continuerà ad essere transitoriamente riscossa da servizio Tributi e versata trimestralmente al gestore;
9. Di dare atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
in ragione della necessità di accelerare l'esecuzione dell'attività amministrativa e degli interventi programmati con il Bilancio 2004
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 11 voti favorevoli, n. 1 contrari (Turini), n.3 astenuti (Nieri, Billi, Banti), su n. 15 consiglieri presenti,
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Allegato A: Suddivisione dei costi tra costi fissi e variabili
TOTALE COSTI FISSI 303.244,00 E
TOTALE COSTI VARIABILE 530.021,00 E
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TOTALE COSTI 833.265,00
E