LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l'art, 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- che il Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, n. 3406 del 21 dicembre 2000 ha differito al 28 febbraio 2001 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2001;
- che la determinazione delle aliquote in materia di Tributi rientra fra le competenze della Giunta Comunale, di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATO l'atto di Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.2000, esecutivo, con il quale venivano approvate le aliquote ICI per l'anno 2000;
VALUTATI tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente, nei riguardi dei contribuenti ed in relazione al gettito dell'imposta, determinanti per la conservazione dell'equilibrio di bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE le disposizioni di legge che disciplinano il tributo;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
CON votazione unanime resa legalmente;
D E L I B E R A
di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2000 di seguito riportate :
- l'aliquota ordinaria del 4.8 per mille per tutti gli immobili;
- l'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
- la detrazione di lire 200.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- la maggiorazione della detrazione da lire 200.000 a lire 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione:
- per i soggetti passivi di età superiore ai 65 anni con reddito familiare imponibile medio di lire 10 milioni per ogni componente del nucleo familiare, elevato a lire 15 milioni nel caso di unico componente familiare.
- per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di 10 milioni per ogni componente il nucleo familiare;
- di pubblicare il presente atto per estratto nella Gazzetta Ufficiale in ottemperanza all'art. 58 comma 4 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446;
- di dare mandato all'Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione dell'estratto della presente sulla Gazzetta Ufficiale, di cui al punto precedente;
- di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.