LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
VISTO l'art. 10, comma 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha abrogato la disposizione contenuta nel comma 5, dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93, che in materia di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, consentiva l'applicazione delle tariffe vigenti anche per l'anno successivo, in mancanza di una deliberazione modificativa delle stesse.
CONSIDERATO che l'abrogazione di tale automatismo comporta che se il comune non conferma esplicitamente, entro il 28/2/2001, le tariffe in vigore per l'anno 2000, ovvero ne delibera di nuove, dovranno applicarsi le tariffe base stabilite nel capo I del D.Lgs. 507/93;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 19 del 25/02/2000 con la quale venivano stabilite le tariffe per l'anno 2000;
CONSIDERATO che dalle valutazioni effettuate in sede di elaborazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 non è emersa la necessità di adottare aumenti;
CONSIDERATI gli effetti prodotti dall'applicazione della normativa sopra richiamata ;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Tributi, reso ai sensi dell'art.49 del D.Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Legislativo 18 agosto 2000, n. 267- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
VISTO lo statuto comunale,
VISTO il regolamento di contabilità;
Con votazione unanime, resa legalmente
DELIBERA