LA GIUNTA MUNICIPALE

 

PREMESSO che l'art.30 della L.R.T. n.25/1998 stabilisce che i tributi di cui alla L.R.T. 60/1996 sono aumentati nella misura massima prevista dalla L. 549/1995, qualora:

  1. non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art.24 del D.Lgs. 22/1997 (15% entro marzo 1999 e il 25% entro marzo 2001);
  2. ….;

VISTO il decreto della Regione Toscana n. 4955/1999 che evidenzia il non raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'art.24 del D.Lgs. 22/1997;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui al paragrafo precedente comporta l'applicazione del tributo speciale a tutti i Comuni compresi negli A.T.O. che non abbiano raggiunto l'obiettivo del 15% di raccolta differenziata;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 18.10.1991 contenente la proposta di legge 27 ed in particolare la proposta di modifica - poi effettivamente approvata - che prevede che fin tanto che non saranno formati gli A.T.O. si doveva procedere a penalizzare soltanto i Comuni appartenenti agli A.T.O. che non hanno raggiunto il 15% in forma singola;

CONSIDERATO che il nostro Comune pur attivandosi non ha raggiunto l'obiettivo del 15%;

CONSIDERATO che la Società ECOFOR S.p.A. ha richiesto, così come previsto nella vigente normativa, la sanzione spettante a questa Amministrazione;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.79 del 1.12.1999, il cui contenuto e relative argomentazioni vengono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota del 18.05.2000 trasmessa al legale di fiducia;

RITENUTO opportuno procedere alla tutela degli interessi di questa Amministrazione attraverso ogni mezzo giuridico previsto dall'ordinamento, affidando l'incarico di difesa e assistenza all'Avv. Ilaria Macchi di Pisa;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi,

 

DELIBERA