PREMESSO che occorre procedere alla definizione automatica con il Concessionario della riscossione SET SPA delle domande di rimborso presentate fino al 30/06/99, che trattano di somme iscritte sui ruoli emessi dall'Ufficio Tributi, anticipate all'ente per effetto della vigenza del principio del non riscosso per riscosso, ma non incassate dallo stesso concessionario;

VISTI gli art. 60, commi 1,2 e 3 e l'art. 61 del D.Lgs 112/99 che disciplinano la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e rimborso delle relative anticipazioni;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 61 comma 2° del D. Lgs 112/99 menzionato e dell'art. n. 79, 2°comma della Legge 342/2000, collegato alla finanziaria 2000, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 60 del citato D.Lgs 112/99, possono applicarsi anche ai ruoli degli altri enti creditori diversi dall'erario, sulla base di apposita convenzione da stipulare fra l'ente creditore ed il concessionario, nella quale è determinata la somma da rimborsare;

DATO ATTO che le somme contenute nelle domande di rimborso sono già state incassate dall'ente, poiché riguardano ruoli emessi per gli anni dal 1991 al 1996 compreso, periodi per i quali vigeva il principio del non riscosso per riscosso;

VISTA la prima richiesta pervenuta dal concessionario SET Spa con prot. 10220/1999 di voler esercitare la facoltà di definizione automatica delle domande presentate fino al 31/12/1997, per L. 53.226.438, contenente altresì la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 449/1997, circa la sussistenza delle condizioni, la non ricorrenza della condizione ostativa e che per le stesse non sono stati emessi provvedimenti di sgravio per indebito;

VISTA la successiva richiesta di definizione automatica delle domande di rimborso presentate fino al 30/06/99 pervenuta con proti. 14680 del 4/12/2000, con la quale il concessionario, richiedeva:

dichiarando che per le somme contenute nelle stesse domande, non sono stati emessi provvedimenti di sgravio per indebito, riservandosi di presentare successivamente la quantificazione degli importi oggetto della definizione;

CONSIDERATO che per la definizione in questione il concessionario pretende il versamento di lire 59.773.000 come risulta da prot. 13722 pervenuto il 29/10//2001, da liquidarsi in più annualità, rigettando la proposta fatta da questa amministrazione tramite l'ufficio tributi di definizione con il versamento in unica soluzione di lire 53.000.000;

RITENUTO per quanto sopra esposto, al fine di chiudere gli arretrati, di ritenere accettabile l'offerta del concessionario pervenuta al prot. 13098 del 15/10/21001 di definire le domande di rimborso presentate fino al 30/06/99, per un totale di L. 62.918.960 (importo domande L.59.598.001, meno compensi di riscossione di L. 2.055.041, più L.5.376.000 compensi di esecuzione art. 61 D.P.R. 43/88), con il versamento di L. 59.773.000;

DATO ATTO che per la definizione in questione, è possibile utilizzare di L. 53.226.438 già disponibili al cap. 2484 del B.d.p. 2001 gestione residui passivi 1999, come da impegno assunto dal responsabile del servizio tributi, con determinazione 552 del 31/12/99 , per la rimanenza con impegno da assumersi dal responsabile del servizio sullo stanziamento del capitolo 2484/01 del BdP 2001;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di accettare la proposta del Concessionario SET SPA di definizione automatica delle domande di rimborso presentate al 30/06/99, con il versamento L. 59.773.000.

Di autorizzare il responsabile del servizio tributi agli atti conseguenti, compresa la stipulazione della convenzione, per la liquidazione della somma sopra dovuta.

Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.