La Giunta Municipale
Vista la proposta del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 5 di Pisa, con la quale si avanza la proposta di protocollo Organizzativo che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 4 della Legge regionale 58/2001 che, mentre prevede che il Comune adotti tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in materia di igiene e sanità pubblica, richiama anche la necessità di disciplinare i propri rapporti con l'ASL secondo protocolli organizzativi con il Dipartimento di Prevenzione, in ordine alle valutazioni istruttorie delle pratiche;
Considerato che il protocollo riguarda essenzialmente indirizzi tecnici al fine di consentire il ricorso all'attestazione di conformità da parte dei professionisti, regolamentare l'accesso alla procedura del parere igienico sanitario preventivo in deroga ai parametri igienico sanitari ed individuare le tipologie per le quali è richiesta l'acquisizione del parere ASL;
Ritenuto opportuno, così come sottolineato nella nota allegata dal Dipartimento Prevenzione, evitare condizioni di disomogeneità e differenza di comportamenti, recepire il protocollo proposto e dettare indirizzi per la sua applicazione;
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica , allegata quale parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale e le normative vigenti in materia;
Visto il parere del responsabile del Servizio interessato;
a voti unanimi
D E L I B E R A
- di recepire ed approvare il Protocollo Organizzativo in materia edilizia tra USL e Comuni (Allegato n. 1);
- di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata di proporre o adottare tutti gli atti necessari alla concreta applicazione del Protocollo di cui al punto n. 1.
PROPOSTA DI PROTOCOLLO
ORGANIZZATIVO IN MATERIA EDILIZIA TRA USL E COMUNI
ai sensi dell'art 4 Legge Regionale 16/2000 come modificata dalla LR 58/2001.
PREMESSO CHE:
- L 'articolo 43 della L.R. n052/99, modificando il n04 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n° 69 del 17/10/83, ha eliminato
i pareri obbligatori sulle singole progettazioni edilizie, mentre ha mantenuto i pareri obbligatori sui piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica di cui all'art. 20 della L. 833/78;
- La L.R. 52/99 ha introdotto, in coerenza con la normativa nazionale di semplificazione, l 'asseveramento del rispetto della normativa igienico sanitaria e di sicurezza da parte dei professionisti nell'ambito delle progettazioni edilizie;
- L 'art. 9 della L.R. n052, inerente il procedimento mediante attestazione di conformità, dispone che la D.I.A. sia accompagnata obbligatoriamente dal documento attestante il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie;
- Gli artt. 6 e 7 della L.R. 52/99 relativi alla disciplina delle procedure di concessione, autorizzazione e D.I.A. edilizia, rinviano ai regolamenti edilizi comunali la definizione dell'elenco della documentazione necessaria;
- L 'art. 11 comma 5 dà la possibilità all'interessato di richiedere attraverso il Comune, ossia attraverso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), pareri preventivi in materia sanitaria ed ambientale sugli eventuali lavori edilizi, all'avvio dei procedimenti trattati nel titolo II della legge stessa che riguardano fabbricati da destinarsi ad attività produttive;
- L 'art. 5 della L.R. n°16/2000, modificata dalla L.R. 58/2001, impone il parere obbligatorio del!'ASL non solo per i regolamenti comunali che abbiano rilevanza igienico sanitaria, ma in particolare per il regolamento edilizio;
- L 'art. 33 comma 1 punto 9 della legge urbanistica (L. n0 1150/1942) statuisce che il regolamento edilizio comunale deve contenere al suo interno precise norme in materia igienico sanitaria;
- Il D.M. 05.07. 75 fissa i requisiti di igiene edilizia residenziale;
- Nel febbraio del 2000 la Regione Toscana ha emanato le "LINEE GUIDA Dl IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO", strumento che ha riunito e unificato i criteri standard per la valutazione delle progettazioni edilizie del settore delle attività produttive da parte delle aziende sanitarie;
- Nell 'ottobre del 2001 è stato pubblicato il DPR n° 380 del 6 giugno 2001, la cui entrata in vigore è slittata al gennaio 2003, il quale, tra I'altro, introduce lo sportello unico per l'edilizia, e, oltre ad abrogare /'art. 220 e 221 comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, prevede che il parere ASL, sulle singole progettazioni edilizie, sia richiesto dal Comune soltanto nel caso in cui l'atto non sia sostituibile da una autocertificazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria;
RITENUTO CHE:
- attualmente il rapporto tra Comuni ed Aziende USL deve essere inquadrato primariamente in un contesto organizzativo e procedura/e che rispetti le norme emanate in materia di semplifica:ione dei procedimenti, con particolare riferimento alle norme nazionali (L. 241/90; D.P.R. 447/98 - Organizzazione dello Sportello Unico -; D.P.R. 380/2001) a quelle regionali (L. 52/99; L. 16/2000; L. 58/2001), nonché alle norme che regolano le Autonomie Locali;
- il presente protocollo (ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2000 come modificata dalla L.R. 58/2001) dovrà regolare in modo chiaro ed univoco i rapporti tra i Comuni e il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL al fine di garantire i principi di trasparenza, efficienza ed economicità che devono animare la pubblica amministrazione;
- le amministrazioni comunali devono stabilire, all'interno dei propri regolamenti edilizi, precise norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza sia per l'edilizia residenziale sia per il settore produttivo, anche recependo gli indirizzi tecnici di igiene edilizia redatti dal competente dipartimento regionale nel febbraio 2000;
- i regolamenti, dopo che saranno stati approvati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 16/2000 dal Dipartimento della Prevenzione ASL competente per territorio, costituiscono lo strumento utile sia per l'autocertificazione del professionista abilitato alla progettazione sia per le valutazioni di controllo da parte delle amministrazioni;
- fra la documentazione necessaria stabilita dal regolamento edilizio per la progettazione dell'intervento edilizio (latu sensu) è opportuno che debbano comparire modelli standard di autocertificazione del rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Su tali "modelli tipo" il Comune deve acquisire il parere favorevole ASL ai sensi dell'art 5 della L.R. 16/2000;
tutto ciò considerato e premesso:
SI CONCORDA CHE
• per le progettazioni di edilizia residenziale, sia pubblica che privata, non deve, di norma, essere richiesta l'espressione del parere ASL, salvo interventi in deroga dove non sia possibile da parte del professionista procedere all'autocertificazione ma per i quali l'intervento assicuri il miglioramento delle condizioni igieniche già esistenti;
• i pareri preventivi ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. 52/99. per l'edilizia produttiva possono essere richiesti alla ASL, con le modalità stabilite dal regolamento di sportello unico delle attività produttive, nei seguenti casi:
1. il professionista è oggettivamente impossibilitato ad autocertificare i parametri richiesti dal regolamento edilizio a causa di deficienze strutturali del patrimonio edilizio esistente o di vincoli di legge;
2. richiesta di deroga ai sensi dell'art. 6 e/o 8 D.P.R. 3 03/56;
3. progettazioni di cui all'art 14 bis comma I della L .241/90;
• il parere ASL deve essere invece obbligatoriamente richiesto:
1. per l'approvazione dei Regolamenti Edilizi dei Comuni
2. per l'approvazione dei Piani Urbanistici e Piani Regolatori
• In riferimento alla valenza igienico - sanitaria delle strutture relative a Edilizia scolastica, recettiva, sanitaria, sociale e sportiva, almeno in una prima fase di applicazione del presente protocollo, i Comuni possono richiedere parere ASL qualora lo ritengano opportuno.