La Giunta Municipale

Vista la proposta del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl 5 di Pisa, con la quale si avanza la proposta di protocollo Organizzativo che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 4 della Legge regionale 58/2001 che, mentre prevede che il Comune adotti tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in materia di igiene e sanità pubblica, richiama anche la necessità di disciplinare i propri rapporti con l'ASL secondo protocolli organizzativi con il Dipartimento di Prevenzione, in ordine alle valutazioni istruttorie delle pratiche;

Considerato che il protocollo riguarda essenzialmente indirizzi tecnici al fine di consentire il ricorso all'attestazione di conformità da parte dei professionisti, regolamentare l'accesso alla procedura del parere igienico sanitario preventivo in deroga ai parametri igienico sanitari ed individuare le tipologie per le quali è richiesta l'acquisizione del parere ASL;

Ritenuto opportuno, così come sottolineato nella nota allegata dal Dipartimento Prevenzione, evitare condizioni di disomogeneità e differenza di comportamenti, recepire il protocollo proposto e dettare indirizzi per la sua applicazione;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Urbanistica , allegata quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale e le normative vigenti in materia;

Visto il parere del responsabile del Servizio interessato;

a voti unanimi

D E L I B E R A

  1. di recepire ed approvare il Protocollo Organizzativo in materia edilizia tra USL e Comuni (Allegato n. 1);
  2. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata di proporre o adottare tutti gli atti necessari alla concreta applicazione del Protocollo di cui al punto n. 1.

 

 

PROPOSTA DI PROTOCOLLO

ORGANIZZATIVO IN MATERIA EDILIZIA TRA USL E COMUNI

ai sensi dell'art 4 Legge Regionale 16/2000 come modificata dalla LR 58/2001.

 

PREMESSO CHE:

 

 

 

 

 

 

RITENUTO CHE:

tutto ciò considerato e premesso:

SI CONCORDA CHE

• per le progettazioni di edilizia residenziale, sia pubblica che privata, non deve, di norma, essere richiesta l'espressione del parere ASL, salvo interventi in deroga dove non sia possibile da parte del professionista procedere all'autocertificazione ma per i quali l'intervento assicuri il miglioramento delle condizioni igieniche già esistenti;

 

 

 

• i pareri preventivi ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. 52/99. per l'edilizia produttiva possono essere richiesti alla ASL, con le modalità stabilite dal regolamento di sportello unico delle attività produttive, nei seguenti casi:

1. il professionista è oggettivamente impossibilitato ad autocertificare i parametri richiesti dal regolamento edilizio a causa di deficienze strutturali del patrimonio edilizio esistente o di vincoli di legge;

2. richiesta di deroga ai sensi dell'art. 6 e/o 8 D.P.R. 3 03/56;

3. progettazioni di cui all'art 14 bis comma I della L .241/90;

• il parere ASL deve essere invece obbligatoriamente richiesto:

1. per l'approvazione dei Regolamenti Edilizi dei Comuni

2. per l'approvazione dei Piani Urbanistici e Piani Regolatori

• In riferimento alla valenza igienico - sanitaria delle strutture relative a Edilizia scolastica, recettiva, sanitaria, sociale e sportiva, almeno in una prima fase di applicazione del presente protocollo, i Comuni possono richiedere parere ASL qualora lo ritengano opportuno.