RICHIAMATO l'art. 19, coma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che testualmente recita: "A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti."

RITENUTO attenersi a tale adempimento in vista della elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio Uninominale n. 10 fissata per il giorno 27.10.2002;

RICHIAMATA la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa del 18 settembre prot. n. 12193, relativa agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;

RITENUTO di individuare la Torre Civica nella Piazzetta dell'Angiolo, il locale di proprietà comunale già predisposto per conferenze e dibattiti per metterlo a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/00;

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA