LA GIUNTA MUNICIPALE

 

PREMESSO CHE:

CONSTATATO che la causa è passata regolarmente in decisione e che è stata emessa sentenza 686/99 con cui la Corte accoglie la domanda attrice;

RITENUTO sussistere gli estremi per proporre ricorso in Cassazione veniva dato incarico con D.G. n. 100/99 al Prof. Avv. Giuseppe Volpe;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 1286 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2002, che accoglie i quattro motivi del ricorso proposto dal Comune di Bientina cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Firenze, diversa sezione;

CONSIDERATO che in data 03.02.2003 veniva notificato al Comune atto di citazione per la riassunzione del giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze da parte del Sig. Gerbi;

RITENUTO costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Firenze per fare valere le proprie ragioni e diritti avvalendosi della difesa ed assistenza dello studio legale Avv. Volpe, legale di fiducia dell'ente e già difensore nei precedenti giudizi tra le stesse parti;

CONSTATATO che la competenza ad adottare la deliberazione di autorizzazione alle liti giudiziarie negli Enti Locali è della Giunta, come da sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV, n.1164 del 5 luglio 1999;

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla denuncia all'Assicurazione RAS, al fine di attivarsi per la tutela dei propri diritti;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio Affari Generali e Legali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

A VOTAZIONE unanime, resa nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

del giudizio da parte del Sig. Gerbi dinanzi alla Corte di Appello di Firenze;