LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione della TOSAP approvato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del6/5/1994,l successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/96 e n. 18 del 25/02/2000;

RITENUTO necessario, con decorrenza 1 gennaio 2003, ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria, approvare le tariffe di cui al dispositivo, dando atto che rispetto al 2002:

TENUTO conto delle complessive condizioni economico finanziarie del bilancio comunale e nel rispetto dei vincoli dallo stesso derivanti;

VISTO l'art. 42, comma 2), lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, espresso dal responsabile del servizio tributi;

A voti, unanimi legalmente resi

DELIBERA

 

Di approvare le tariffe della TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, riportate nel prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto disponendone l'applicazione dal 1 gennaio 2003;

Di dare atto che rispetto al 2002:

Di provvedere alla determinazione degli importi da iscrivere nel bilancio 2003 tenendo conto di quanto deliberato..

Di inviare copia del presente atto, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio del Fedealismo Fiscale - Viale Europa, 242 - ROMA, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del D. Lgs.267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato delibera G.M. n. 17 del 22/03/2003

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993)

IN VIGORE DAL 1/1/2003

    1. OCCUPAZIONI PERMANENTI (ART. 44 )
    2. La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

     

    Descrizione

    Tariffa annua per mq graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3

    EURO

    Categoria 1

    Categoria 2

    Occupazioni del suolo (comma 1, lett.a)

    26,18

    22,83

     

    Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, lett.c.)

    8,73

    7,61

    Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2)

    7,85

    6,85

     

    Passi carrabili (comma 3)

    (per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. l'eventuale superficie eccedente deto limite è calcolata in ragione del 10%)

     

    10,07

    8,78

    Passi carrabili costruiti direttamnete dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto inutilizzati (comma 9)

    2,01

    1,76

    Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (comma 10)

    7,85

    6,85

     

    Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq.10 (comma 8)

     

    2,61

    2,29

     

    Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (comma 12)

     

    26,18

    22,83

    Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo).

  1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE (ART. 45)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

 

Descrizione

Misure di riferimento della tariffa

 

Tariffa per metro quadrato graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3

EURO

Categoria 1

Categoria 2

Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a )

Giornaliera

oraria

2,00

0,10

1,34

0,07

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lettera c)

Giornaliera

oraria

0,67

0,03

0,44

0,02

Occupazioni con tende e simili (comma 3)

Giornaliera

oraria

0,60

0,03

0,40

0,02

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)

Giornaliera

oraria

1,00

0,05

0,67

0,03

(*) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)

Giornaliera

oraria

1,00

0,05

0,67

0,03

(*) occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)

Giornaliera

oraria

0,40

0,02

0,27

0,014

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune (comma 6)

Giornaliera

oraria

0,60

0,03

0,40

0,02

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (comma 6-bis)

Giornaliera

oraria

1,00

0,05

0,67

0,03

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)

Giornaliera

oraria

0,40

0,02

0,27

0,014

la tassa viene riscossa mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).

    1. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI E CONDUTTURE Art. 18 Legge n. 488/1999

Tariffe così modificate con deliberaz. CC n. 18 del 25/02/2000, esecutiva, con decorrenza dal 1/1/2000 per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, l'importo della tassa è determinato forfettariamente come segue:

Contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 20% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4 art.47 D.lgs. 507/93).

Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA

OCCUPAZIONE FINO

A UN CHILOMETRO LINEARE

OCCUPAZIONI SUPERIORI

AL CHILOMETRO LINEARE

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

FINO A

30 GIORNI

 

DA 31 A

90 GIORNI

DA 91

A 180 GIORNI

SUPERIORE A 180 GIORNI

FINO A

30 GIORNI

 

DA 31 A

90 GIORNI

DA 91

A 180 GIORNI

SUPERIORE A 180 GIORNI

6,71

 

 

8,72

 

 

 

10,08

 

 

13,43

 

10,08

13,09

 

 

15,11

 

 

20,14

    1. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48 commi da 1 a 6).
    2. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

    LOCALITA'

    Dove sono situati gli impianti

    TASSA ANNUALE

    Per ogni serbatoio

    autonomo di capacità

    fino a 3000 litri

    Per ogni 1000 litri

    O frazione superiore

    a 3000 litri

    a) Centro abitato

    40,29

     

    + 1/5

    b) Zona limitrofa

    20,14

     

    + 1/5

     

  1. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunal, è dovuta la seguente tassa annuale:

 

LOCALITA' DOVE SONO

SITUATI GLI APPARECCHI

 

TASSA ANNUALE

 

a) Centro abitato

 

13,43

 

b) Restante zona

10,08

 

ESENZIONI: - quelle previste all' art. 49 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, .