LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
RICHIAMATI:
RITENUTO dal 1 gennaio 2003 applicare le aliquote e detrazioni di cui al dispositivo, dando atto che rispetto al 2002, è stata ridotta l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze, incrementata l'aliquota ordinaria, elevata da 154,94 a 206,00 euro la maggiore detrazione per i casi di disagio economico e sociale applicando i criteri della normativa ISEE, prevedendo lo stesso beneficio anche per i nuclei familiari con portatori di handicap;
VALUTATI tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente, nei riguardi dei contribuenti ed in relazione al gettito dell'imposta, determinanti per la conservazione dell'equilibrio di bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
CON votazione unanime resa legalmente;
D E L I B E R A
di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote e detrazioni:
ALIQUOTE
5,3 per mille, ordinaria per tutti gli immobili;
4,5 per mille, agevolata per:
6 per mille, maggiorata per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che non rientrino nelle casistiche di cui sopra;
DETRAZIONI
103,29 Euro per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione;
206,00 Euro anziché 103,29 per i seguenti casi:
a) soggetti passivi ultrasessantacinquenni con nucleo familiare composto da una o due persone, a condizione che lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze, con valore ISEE, calcolato ai sensi della normativa vigente fino a 10.000,00 Euro,
b) soggetti passivi di qualsiasi età appartenenti a nucleo familiare con valore ISEE, calcolato ai sensi della normativa vigente fino a 7.000,00 Euro, a condizione che che lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze,
c) soggetti passivi che hanno all'interno del proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, con permanente ed assoluta non autosufficienza certificata dai competenti uffici del servizio sanitario, a condizione che gli stessi non siano tenuti in strutture pubbliche e private, che lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, abbia un valore non superiore a 10.000,00 Euro.
Il beneficio della maggiore detrazione viene concesso su istanza del contribuente, contenente dichiarazione della sussistenza delle condizioni che ne danno diritto, con allegata dichiarazione unica ISEE., da presentarsi entro la scadenza della seconda rata ICI.
Che la detrazione per l'abitazione principale non si estende alle abitazioni date in uso gratuito a parenti, affini ecc.
Si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) da presentarsi dal proprietario od usufruttuario, entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta, intendendosi tacitamente rinnovata sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate:
Di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.