LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO lo schema di convenzione relativa ai rapporti tra Provincia e Comuni sugli accessi ad internet tramite connessioni a banda larga e sui servizi a valore aggiunto, che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, inviata dalla Provincia di Pisa con nota prot. n. 4041 del 10/1/2003, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 14/01/2003 prot. n. 614;
PREMESSO CHE questo Comune con nota prot. 8433 del 18/6/2002 comunicò la propria volontà di aderire al progetto "Pari opportunità di utilizzo della Banda Larga e connessioni servizi ad alto valore aggiunto" riconoscendo la Provincia di Pisa come amministrazione coordinatrice dell'aggregazione ai fini del progetto di cui trattasi;
CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi prevede l'attivazione di 40 connessioni a banda larga, a disposizione dei Comuni o altre Istituzioni della Provincia di Pisa, oltre alla creazione di una "rete immateriale" per la condivisione di progetti e della conoscenza a disposizione di ogni Ente;
RITENUTO aderire a tale iniziativa, che consentirà di disporre di connessione ad internet a banda larga, permettendo maggiore velocità nella trasmissione di dati e informazioni per poter utilizzare al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, oltre a favorire la creazione di una rete immateriale che rappresenterà un contesto favorevole per iniziative di pubblico interesse e per le risorse presenti nel territorio provinciale;
RITENUTO individuare quale referente operativo per i servizi informatici previsti nella convenzione il responsabile del Servizio Informatizzazione di questo Comune, Sig.ra Barbara Giorgi, autorizzandolo alla firma della convenzione che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, individuando, quale locale idoneo dove dovrà essere attestata la connessione la sede del Palazzo Municipale, situato in Piazza Vittorio Emanuele II° n. 53 - terzo piano;
VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;
A voti unanimi, legalmente resi
DELIBERA
Allegato A
SCRITTURA PRIVATA
CONVENZIONE RELATIVA AI RAPPORTI FRA PROVINCIA E COMUNI SUGLI ACCESSI AD INTERNET TRAMITE CONNESSIONI A LARGA BANDA E SUI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Il giorno .. del mese di dell'anno duemila____ (200_), nella sede legale della Provincia di Pisa posta in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II, n.°14
tra
Provincia di Pisa (CF/PI 80000410508), di seguito denominato Provincia, con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II, n.°14, rappresentata dal suo legale rappresentante dr .., nato a .. ., il .in qualità di dirigente del .. ... . , domiciliato per la posizione presso la sede dell'Ente, legittimato al presente atto ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia ;
e
Comune di .. (CF/PI ), di seguito denominato Comune, con sede in . . , via , rappresentato dal suo legale rappresentante dr .. .., nato a , il in qualità di .. del .., domiciliato per la posizione presso la sede dell'Ente, legittimato al presente atto ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;
premesso che
si conviene quanto segue
Articolo 1 - Premessa
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Obblighi del Comune
Articolo 4 - Decorrenza e durata
Articolo 5 - Locale di attestazione della connessione e referente tecnico
Articolo 6- Oneri per la Provincia e il Comune
1 . La Provincia si accolla gli oneri del pagamento all'impresa fornitrice dei servizi compresi quelli inerenti il consumo e l'uso del software così come forniti dalla gara.
2. Il Comune si accolla gli oneri dell'organizzazione, gestione e controllo dei servizi ricevuti dall'impresa a valle del router configurato.
3. Il Comune adotta ogni utile misura organizzativa al fine di consentire all'impresa di poter effettuare, in ogni momento, verifiche e controlli sul funzionamento di quanto fornito.
Articolo 7 - Diritto di riuso
1. Il Comune si impegna, e con lui i fruitori dei servizi, a rendere disponibile a titolo gratuito anche ai Soggetti indicati dalla Provincia, perché ne possano usufruire gratuitamente, le soluzioni, le applicazioni e le esperienze sia di ordine tecnico che contenutistico ed operativo realizzate utilizzando le connessioni a larga banda nell'ambito dei servizi on line, fatti salvi i diritti acquisiti da parte di terzi.
Articolo 8 - Esclusione di responsabilità
1. Il Comune prende atto che la Provincia non assumerà, in virtù della presente convenzione, altri oneri oltre quelli definiti nella presente convenzione e che qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nel confronti dei terzi faranno carico al Comune.
Articolo 9 -Risoluzione della convenzione
1. Nel caso in cui il Comune non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Provincia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 10 - Clausola compromissoria
1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione del progetto, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri , dei quali due saranno designati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del Tribunale di Pisa.
3. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede a Pisa, deciderà con procedimento rituale secondo equità.
Articolo 11- Trattamento dei dati personali
Articolo 12 - Rinvio a disposizioni di legge
1 . Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile.
Articolo 13 - Oneri fiscali, spese contrattuali e rivalsa IVA
1 . La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso al sensi dell'articolo 5, secondo comma, dei DPR 26 ottobre 1972. n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
2. E' inoltre esente da bollo al sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972. n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.
La presente convenzione, redatta in tre pagine, viene come segue sottoscritta:
per il Comune . per la Provincia ... ..
Il Comune accetta espressamente le clausole contenute negli articoli: 8) Esclusione di responsabilità; 9) Risoluzione della convenzione; 10) Clausola compromissoria.
per il Comune .