VISTA la richiesta di tentativo di conciliazione di nr. 2 dipendenti nei confronti del Comune di Bientina, tesa ad ottenere l'istituzione del Collegio di Conciliazione ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. 165/2001 per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
VERIFICATO che l'Amministrazione, per tutelare la propria posizione ed i propri interessi, non può che costituirsi nella persona del Sindaco pro-tempore diinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa, avvalendosi del Legale di fiducia dell'Ente con aggravio di ogni spesa sostenuta per resistere in giudizio alla parte ricorrente e in via subordinata all'Assicurazione;
RITENUTO avvalersi dello Studio Legale Associato Avv. Giuseppe Volpe e Avv. Dello Sbarba di Pisa, con cui il Comune ha già avuto rapporti di consulenza legale su affari in materia amministrativa;
CONSTATATO che la competenza ad adottare la deliberazione di autorizzazione a resistere alle liti giudiziarie nella persona del Sindaco pro-tempore negli Enti Locali è della Giunta, come da sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV, n.1164 del 5 luglio 1999;
RITENUTO, pertanto, di comparire all'udienza per il tentativo di conciliazione, essendo l'unico modo per far valere le proprie ragioni e di avvalersi, per la difesa e l'assistenza legale, dello Studio Legale Associato Avv. Giuseppe Volpe e Avv. Dello Sbarba di Pisa;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON votazione unanime espressa nelle forme di legge,
1) di costituirsi dinanzi al Collegio di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pisa nella persona del Sindaco pro-tempore nei confronti dei due dipendenti che hanno promosso la richiesta di tentativo di conciliazione;
2) di dare incarico allo studio Legale Associato Avv. Giuseppe Volpe e Avv. Dello Sbarba di Pisa per l'assistenza e difesa legale del Comune nella causa contro i due dipendenti di cui sopra;
3) di dare atto che a titolo di acconto il Comune deve sopportare la spesa di euro 1.000,00 a favore dello Studio Legale Associato e che dovrà far fronte a tale spesa con successivo atto;
4) di incaricare l'Ufficio Affari Generali e Legali a porre in essere gli atti necessari e conseguenti per l'espletamento della pratica;
5) di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole, di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
6) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.