LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
- CHE con decreto del Ministro dell'Interno, 19 dicembre 2002, il termine di cui all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 267/200, per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 è stato differito al 31/03/2003;
- CHE la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - legge finanziaria 2003 - dispone che il termine previsto per deliberare le tariffe di imposta per i tributi e per i servizi locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- CHE nulla è stato stabilito in merito al differimento dei termini di pagamento per quei tributi che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio, o comunque prima della definizione delle nuove tariffe come l'imposta comunale sulla pubblicità annuale, la T.O.S.A.P. permanente, T.A.R.S.U. giornaliera, ecc);
- CHE si ritiene opportuno prorogare al 30 giugno 2003 il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale, T.O.S.A.P. permanente, T.A.R.S.U. giornaliera, ecc. dandone adeguata informazione, consentendo ai contribuenti di assolvere ai propri obblighi tributari, senza applicazione di sanzioni ed interessi, come illustrato in merito, nella circolare Ministero delle Finanze n. 1/FL del 5/2/2001;
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente;
A voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
- Di differire il termine di pagamento per quei tributi che hanno di norma scadenza nel mese di gennaio (imposta comunale sulla pubblicità annuale, T.O.S.A.P., T.A.R.S.U. giornaliera ecc), al 30 giugno 2003;
- di dare atto che sul presente atto è stato espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- Di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.