LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n.93 del 29.12.1999, esecutiva, ad oggetto: “Complesso Parrocchiale Quattro Strade. Approvazione progetto. Approvazione piano parcellare di esproprio. Approvazione convenzione Comune di Bientina e Arcidiocesi di Pisa. Approvazione convenzione Comune di Bientina e Comitato Promotore Chiesa Quattro Strade”, con cui è stata decisa l'espropriazione per pubblica utilità dell'area contigua ad un parco pubblico ed ad un'area destinata ad una edificabilità estensiva, necessaria per la realizzazione di un complesso parrocchiale;
CONSTATATO dalla documentazione agli atti che è stata fornita prova di aver adempiuto a quanto prescritto dalla legge 22.10.1971 n. 865;
CONSIDERATO che nei termini previsti dall'art.12 della legge 865/1971 l'indennità calcolata non è stata accettata dai proprietari e che quindi ai sensi dell'art.14 L.865/1971 è stata richiesta la determinazione alla Commissione Provinciale Espropriazioni che procedeva a quantificarla come da nota prot. 15518 del 2/12/2002;
VISTA la deliberazione di G.M. n.53 del 17.5.2003 ad oggetto: “Indennità definitiva di esproprio terreni necessari per la realizzazione del Complesso Parrocchiale a Santa Colomba-Quattro strade. Ricorso alla Corte d'Appello”, esecutiva con cui veniva manifestata la volontà di ricorrere dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze contro la decisione emessa dalla Commissione provinciale Espropriazioni e contemporaneamente veniva dato incarico all'Avv. Giuseppe Volpe di Pisa per l'assistenza e la difesa legale del Comune;
CONSIDERATO che da un attento studio della pratica e dietro consultazione del legale, si ritiene non conveniente procedere ad instaurare una causa dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze in quanto non ricorrono le condizioni per avere un esito positivo, oltre a un aggravio di spese e per il legale e per le notifiche agli interessati, alcuni dei quali risultano avere residenza sconosciuta;
CONSIDERATO:
- che ai fini del perfezionamento della pratica di esproprio occorre procedere a comunicare agli interessati l'avviso di deposito della relazione di stima della commissione;
- che i destinatari dell'atto sono numerosi;
- che inoltre alcuni risultano irreperibili;
RICHIAMATO l'art.8 comma 3 della Legge 241/1990 che testualmente recita: “Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima”;
RITENUTO pertanto procedere, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità sanciti dalla Legge 241/1990, ed in particolare dall'art.8 comma 3, a dare ampia diffusione mediante pubblicazione dell'avviso di deposito della relazione di stima della Commissione Provinciale Espropriazioni all'Albo Pretorio del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
CON votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1) per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di revocare la deliberazione di Giunta Municipale n.53 del 17.5.2003;
2) di ottemperare agli adempimenti previsti, per le causali di cui in premessa, mediante pubblicazione dell'avviso di deposito della relazione della Commissione Provinciale Espropriazioni all'Albo Pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale;
3) di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali di porre in essere gli atti necessari e conseguenti;
4) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.