LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 52 del 29.9.04, con cui veniva approvata la bozza dell'atto di transazione con Cerbaie S.P.A.;
RITENUTO apportare delle modifiche di natura non sostanziale a maggiore tutela dell'Ente; consistenti nel dilazionare il pagamento nel termine di 180 giorni, anziché in 120 giorni come indicato nella bozza e nel prevedere la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso in modo che le spese di lite siano compensate;
DI DARE ATTO che:
- il punto II 4 risulta così formulato con la modifica:
“In conseguenza e per l'effetto di quanto sopra e dell'operata compensazione tra crediti fino a concorrenza, quindi, a saldo e stralcio dell'intera controversia insorta e dei rapporti patrimoniali pendenti, il Comune di Bientina si impegna a dare e versare a Cerbaie s.p.a. la somma, onnicomprensiva, di euro 194.890,00 oltre Iva dovuta, e ciò nel termine di giorni 180 dalla sottoscrizione del presente atto.”
- il punto II.6 risulta così formulato con la modifica:
“Il Comune di Bientina abbandonerà il giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Toscana, descritto in premessa, mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ( con spese compensate) al fine di far dichiarare al suddetto T.A.R. l'improcedibilità del ricorso stesso.”
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
A VOTI unanimi, legalmente resi
DELIBERA
- per le causali di cui in premessa di apportare alla bozza dell'atto di transazione le modifiche sopra evidenziate, al punto II, 4 e al punto II,6;
- di dare atto che il punto II, 4 e il punto II, 6 dello schema risultano così formulati a seguito delle modifiche:
- il punto II 4:
“In conseguenza e per l'effetto di quanto sopra e dell'operata compensazione tra crediti fino a concorrenza, quindi, a saldo e stralcio dell'intera controversia insorta e dei rapporti patrimoniali pendenti, il Comune di Bientina si impegna a dare e versare a Cerbaie s.p.a. la somma, onnicomprensiva, di euro 194.890,00 oltre Iva dovuta, e ciò nel termine di giorni 180 dalla sottoscrizione del presente atto.”
- il punto II.6 :
“Il Comune di Bientina abbandonerà il giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Toscana, descritto in premessa, mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ( con spese compensate) al fine di far dichiarare al suddetto T.A.R. l'improcedibilità del ricorso stesso.”
di approvare il testo della bozza con le modifiche, che viene allegato per intero alla presente.
ATTO DI TRANSAZIONE
Tra
- Ia Società Cerbale s.p.a., con sede in …………....., via ……………...., n..,., p. iva ………………………….., persona del legale rappresentante pro tempore
e
- il Comune d' Bientina (PI), con sede in Bientina, Piazza Vittorio Emanuele II° n. 53, P.IVA ………………...., in persona del Sindaco pro tempore, a ciò autorizzato …………………..
PREMESSO CHE
il comune di Bientina, con deliberazione del Commissario straordinario n. 156 del 29.7.1992, ha disposto di recedere, ai sensi dell'art. 25 della Legge 142/1990, dalla partecipazione al Consorzio Unificato Acquedotti delle Cerbaie (consorzio costituito con altri Comuni della Provincia di Pisa con Deliberazioni GR. n. 2219 del 10.3.1975 e n. 164 del 8.3.1983, con lo scopo di gestire in maniera unificata l'approvvigionamento idrico per i predetti Comuni); e di partecipare, unitamente ai medesimi Comuni, alla costituzione di un nuovo Consorzio, denominato “Azienda Speciale Cerbaie”, sempre ai fini della gestione del servizio di approvvigionamento idrico;
che le quote dì partecipazione alla suddetta azienda speciale venivano individuate sulla base del criterio del numero delle utenze per ciascun Comune aderente;
che, successivamente, il Comune di Bientina, con deliberazione C.C. n. 74 del 21.12.1995 statuiva di affidare, con decorrenza dall' 1.1.1996, alla Azienda Speciale Cerbaie, ai sensi degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 902/1986, la gestione dei propri servizi idrici integrati (acquedotto, depurazione e fognatura);
che, quanto agli aspetti patrimoniali relativi ai servizi oggetto dell'affidamento, Ia citata deliberazione C.C. n. 74/1995 richiamava quanto disposto dall'art. 3 dello schema di Convenzione, in forza del quale il Comune concedeva in uso all'Azienda, ai fini dell'espletamento del servizio, il complesso dei beni demaniali e patrimoniali di proprietà del medesimo esistenti alla data del 31/12/1995
che, in attesa del successivo conferimento in applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e ss. della L. 36/1994, le reti fognarie ed i relativi impianti venivano affidati in comodato all'Azienda Cerbaie;
che Ia citata Convenzione prevedeva poi, all'art. 11, che Azienda avrebbe percepito, a titolo di corrispettivo per il servizio espletato, lo tariffa praticata agli utenti nella misura stabilita dalla normativa vigente;
che, in forza di accordi intercorsi tra le parti, Il Comune di Bientina, in forza di quanto disposto dall'art. 44, comma 2, D.P.R. 902/1986, con raccomandata a.r. del 9.1.1996, prot. n. 273, provvedeva a trasmettere il prospetto dei mutui contratti dal Comune medesimo per la realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie, chiedendo all'Azienda il rimborso delle relative annualità;
che l'Azienda con nota prot. 151 del 10.1.1995, in risposta alla richiesta dell'amministrazione comunale, confermava la volontà di assumere a proprio carico la quota dei mutui per la parte in ammortamento eccedente i trasferimenti erariali, eccezion fatta per i mutui concernenti il servizio fognatura. con riserva di valutare la possibilità di rimborso dei medesimi;
che, in seguito, il Comune di Bientina con nota del Sindaco prot. 4492 del 26.3.1999, trasmetteva nuovamente l'elenco dei mutui contratti dall'amministrazione per la realizzazione delle opere concernenti i servizi affidati all'Azienda, richiedendo il rimborso delle relative quote di ammortamento;
che, successivamente, la stessa Azienda, con nota del proprio Direttore prot. n.1186/sa/01/9272 del 14.6.1999, comunicava l'avvenuta iscrizione nel proprio Bilancio consuntivo del 1998 le quote di rimborso del mutui a suo tempo contratti dall'amministrazione comunale per Ia realizzazione delle opere predette per gli anni dal 1996 al 1998, per una somma relativa a ciascun anno di £ 224.572.572; analogo impegno veniva assunto dall'azienda per la quota relativa all'anno 1999;
seguito di ciò, l'amministrazione comunale con deliberazione G.M. n. 79 del 8.7.1999 provvedeva all'iscrizione della quota relativa all'anno 1996 per l'importo comunicato dall'Azienda;
con successiva deliberazione C.C. n.11 del 10.3.1999, adottata in forza dell'art. 17, commi 51 ss., della L. 127/1997, il Comune di Bientina, dopo che l'assemblea consortile “Azienda Speciale Cerbaie” in data 17.121998 si era espressa a favore della trasformazione dell'Azienda medesima in Società per azioni “Cerbaie s.p.a.”, approvava tale trasformazione e, contestualmente. lo statuto della nuovo società, confermando la propria quota di partecipazione nella stessa misura percentuale di quella alla precedente Azienda Speciale (il 3,1%)
in adesione alla proposta del C.d.a della Cerbaie S.p.a. di riduzione del capitale sociale a £ 11.985.511.300 e di contestuale aumento o £. 31.987.180.400 mediante sottoscrizione dì nuove azioni, il Comune di Bientina con deliberazione C.C. n. 77 del 28.7.2000 approvava tale proposta dando altresì atto che a seguito della ricapitalizzazione sarebbe divenuto proprietario di n. 51.212 azioni (corrispondenti al 3,1%), pari a £ 991.602.592; impegno, quest'ultimo, che comportava l'obbligo per il Comune di corrispondere la somma di £ 620.051.742, da versare in due rate:
l'Amministrazione comunale con nota del Sindaco prot. n. 1534 del 31 2.2001 dava atto alla suddetta società di aver provveduto in data 30.1.2001 alla emissione di mandato di pagamento n. 127 per un importo pari a £ 310.025.880, corrispondente alla somma dovuta dall'Amministrazione medesima per i primi 5/10 dell'aumento di capitale sottoscritto, nonché della contemporanea emissione della reversale di incasso n. / per £ 224.572.000, pari al credito che il Comune vantava nei confronti della trasformata Azienda Speciale e relativo al rimborso delle quote per l'anno 2000 (mutui contratti dal Comune per la realizzazione delle opere idriche già affidate in gestione alla predetta Azienda, poi trasferite alle Cerbaie S.p.a.), così ritenendo operante la compensazione di parte del debito contratto con la Cerbaie S.p.a per la sottoscrizione dell'aumento di capitale con il credito vantato nei confronti della trasformata Azienda Speciale a titolo di rimborso dei mutui contratti dalla stessa amministrazione per la realizzazione di opere acquedottistiche, fognarie e depuratorie);
l'Azienda Cerbaie ha ritenuto non sussistere i presupposti per l'operatività del meccanismo compensativo (cfr. nota prot. n. 1902/sg02; e prot. n. 3345/sg01 del 26.2.2001), richiedendo nel contempo al Comune il pagamento della differenza non versata, con l'avvertimento che, in difetto di tale versamento al Comune, non sarebbe stato riconosciuto il diritto di opzione sulle azioni di propria spettanza in proporzione alla somma versata;
a fronte di ciò, il Comune adiva il T.A.R. della Toscana al fine di veder riconosciuto il proprio credito nei confronti della stessa società ed affinché venisse altresì dichiarato parzialmente compensato il credito della società nei confronti dell' Amministrazione per la sottoscrizione delle predette azioni, con conseguente condanna della Cerbaie a riconoscere l'avvenuta sottoscrizione da parte dell'amministrazione comunale della totalità delle n. 51.512 azioni (giudizio r.g. n. 1419/2001, II Sez.); mentre Cerbaie si è costituita nel predetto giudizio, richiedendo il rigetto del ricorso;
Tanto premesso, tra le suddette parti, ed essendo intenzione delle parti dirimere bonariamente la controversia insorta
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue
I. I.PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente atto di transazione
che le parti si danno reciprocamente atto non avere natura novativa
- utili a definirne contenuti, modalità e presupposti.
II. II. ADEMPIMENTI
1. Cerbaie s.pa., a titolo di rate dl mutuo e canoni, riconosce, ai fini della presente transazione, dovuta al Comune di Bientina, che accetta, la somma, omnicomprensiva, di E 212.731,56 (duecentododicimilasettecentotrentuno/56) di cui di E 165.000,00 (centossessantocinquemila/00) per rate mutuo e 47.731,35 (quarantesettemilasettecentotrentuno/35) per canoni (oltre iva) già compresi nella scheda allegata A, anche per interessi maturati e maturandi sui crediti medesimi. Tale somma sarà nondimeno oggetto di compensazione, nei termini che seguono.
II.2. Nel medesimo spirito compositivo, le parti riconoscono concordemente
che il credito di Cerbaie s.p.a. verso il Comune di Bientina, per retrocessione impianti è di E 908.821,00 (oltre a iva), anche per interessi maturati e maturandi sui crediti medesimi
che il credito complessivo del Comune di Bientina verso Cerbaie, per oneri finanziari su mutui contratti per beni affidati a Cerbaie Spa come da citata convenzione per gli anni 1996-97-98-99, nonché rate mutui 2000 e 2001, canone di concessione per gli anni 2000 e 2001 è di E 713.930,80 (oltre a iva solo sui canoni di concessione 2000 e 2001) come da scheda extracontabile allegata (all.A), anche per interessi maturati e maturandi sui crediti medesimi.
il predetto importo di E 713.930,80 si compenso con quello maggiore di E 908.821,00 con li conseguente maggior avere definitivo, per Cerbaie s.p.a., di E 194.890.00 oltre all'iva dovuta
II.4. In conseguenza e per l'effetto di quanto sopra e dell'operata compensazione tra crediti fino a concorrenza, quindi, a saldo e stralcio dell'intera controversia insorta e dei rapporti patrimoniali pendenti, il Comune di Bientina si impegna a dare e versare o Cerbaie s.p.a. la somma, omnicomprensiva, di E 194.890,00 oltre all'iva dovuta, e ciò nel termine di giorni 180 dallo sottoscrizione del presente atto.
II.5. In conseguenza dell'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere, reciprocamente, l'una dall'altra, né per le causali di cui in premessa, né ad alcun altro titolo.
Si intende altresì che nessun interesse è dovuto sulle somme considerato ai fini della transazione, vista la natura complessiva, globale od omnicomprensiva del presente accordo.
II.6. Il Comune di Bientina abbandonerà il giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Toscana, descritto in premessa, mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ( con spese compensate) al fine di far dichiarare al suddetto T.A.R. l'improcedibilità del ricorso stesso.
III. RINUNCIA ALLA SOLIDARIETÀ
Sottoscrivono la presente transazione anche gli Avv.ti Prof. Giuseppe Volpe, Neri Baldi, e Prof. Mario P. Chiti, per rinuncia alla solidarietà, ai sensi e per gli effetti dell'art.68 della Legge professionale.